Garante per la protezione     dei dati personali Provvedimento del 7luglio 2005
IL GARANTE PER LAPROTEZIONE DEI DATI PERSONALI NELLA riunione odierna, in presenza delprof. Francesco Pizzetti, presidente, del dott. Giuseppe Chiaravalloti,vicepresidente, del dott. Mauro Paissan e del dott. Giuseppe Fortunato,componenti e del dott. Giovanni Buttarelli, segretario generale; VISTO il ricorso pervenuto al Garantel'11 maggio 2005, presentato da Roberto Franzoso nei confronti di Crif S.p.A., VISTI gli ulteriori atti d'ufficio e, inparticolare, la nota del 19 maggio 2005 con la quale questa Autoritˆ, ai sensidell'art. 149, comma 1, del Codice in materia di protezione dei dati personali(d.lg. 30 giugno 2003, n. 196), ha invitato il titolare del trattamento afornire riscontro alle richieste dell'interessato; VISTA la nota inviata via fax il 10giugno 2005 con la quale la societˆ resistente ha comunicato di avercancellato, a seguito della revoca del consenso al trattamento, i dati delricorrente relativi: a) ad un prestito personale erogato da Credito cooperativoravennate e imolese Soc. coop. ar.l. il 23 marzo 2001 ed ancora in corso "senzaalcuna segnalazione di insolvenze";b) ad un mutuo chirografario accordato da Banca della Romagna S.p.A. il 22febbraio 2001, in corso "senza alcuna segnalazione di insolvenze RILEVATO che la resistente, nellamedesima nota, ha chiesto di dichiarare non luogo a provvedere sul ricorso conintegrale compensazione delle spese tra le parti; CONSIDERATO che, come premesso, laresistente ha dichiarato di aver cancellato i dati del ricorrente prima dellaproposizione del ricorso (dandone comunicazione con raccomandata a/r inviata il28 febbraio 2005 e consegnata all'interessato il 2 marzo 2005, della cui ricevutadi ritorno ha allegato copia), in quanto relativi ad informazioni di tipopositivo, e che va quindi dichiarato non luogo a provvedere sul ricorso aisensi dell'art. 149, comma 2, del Codice; rilevato inoltre che non rientranell'iniziale istanza di cancellazione il trattamento dei dati relativi alletre citate richieste di mutuo (dati peraltro anch'essi giˆ cancellati dallaresistente); RITENUTO che sussistono giusti motivi percompensare fra le parti le spese del procedimento; VISTA la documentazione in atti; VISTI gli artt. 145 e s. del Codice inmateria di protezione dei dati personali (d.lg. 30 giugno 2003, n. 196); VISTE le osservazioni dell'Ufficioformulate dal segretario generale ai sensi dell'art. 15 del regolamento delGarante n. 1/2000; RELATORE il dott. Giuseppe Chiaravalloti; TUTTO CIñ PREMESSO ILGARANTE: a) dichiara non luogo a provvedere sulricorso; b) dichiara compensate le spese delprocedimento.
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