Garante per la protezione
    dei dati personali


Provvedimento del 7luglio 2005

GARANTE PER LA PROTEZIONEDEI DATI PERSONALI

Nella riunione odierna, in presenza delprof. Francesco Pizzetti, presidente, del dott. Giuseppe Chiaravalloti,vicepresidente, del dott. Mauro Paissan, del dott. Giuseppe Fortunato,componenti e del dott. Giovanni Buttarelli, segretario generale;

VISTO il reclamo presentato da XY;

VISTO il Codice in materia di protezionedei dati personali (d.lg. 30 giugno 2003, n. 196) e l'allegato codice dideontologia relativo al trattamento dei dati personali nell'eserciziodell'attivit giornalistica (Allegato A 1);

VISTI gli atti d'ufficio e leosservazioni formulate dal segretario generale ai sensi dell'art. 15 delregolamento n. 1/2000;

Relatore il dott. Mauro Paissan;

PREMESSO:

Nel mese di mmaaaa il Corriere dellaSera ha curato un'inchiesta sullasorte del patrimonio della Democrazia Cristiana dopo lo scioglimento delpartito. In particolare, l'edizione del xx ha riferito della vendita ad unprezzo irrisorio di un immobile di notevole valore situato a KH, precisando chea beneficiare dell'affare erano stati un ex esponente del partito e sua moglie,personaggi in vista del mondo politico toscano, nonch titolari di carichepubbliche nell'amministrazione locale.

Con riferimento a tale notizia statopresentato un reclamo al Garante nel quale stata lamentata l'indebitadiffusione di alcuni dettagli relativi alla sfera privata dei due citatipersonaggi, nonch delle figlie minori. L'articolo aveva evidenziato lacircostanza che l'autrice del vantaggioso acquisto –la reclamante- dopoun primo matrimonio, risultava essere "da molti anni la compagna deldemocristiano pi in vista di KH",a cui aveva dato due bambine e che aveva successivamente sposato nel 2001.

Al riguardo la reclamante ha lamentato,oltre al contenuto diffamatorio di alcuni passaggi dell'articolo, il gravepregiudizio subito dalle minori a seguito della diffusione delle suddetteinformazioni, ritenute irrilevanti ai fini della notizia e parzialmente errate.Tale pregiudizio sarebbe derivato dalla circostanza di aver reso pubblical'identit delle minori e dall'aver diffuso un dettaglio di cui nemmeno questeultime erano a conoscenza, cio l'epoca in cui i loro genitori avevanocontratto matrimonio; informazione, questa, dalla quale le minori avevanopotuto desumere di non essere nate in costanza di matrimonio, nonostantefossero state sempre rassicurate dai genitori di tale circostanza.

OSSERVA:

Il Codice in materia di protezione deidati personali, nonch l'allegato codice di deontologia relativo al trattamentodei dati personali nell'esercizio dell'attivit giornalistica, prevedono lapossibilit per il giornalista di raccogliere dati personali e di diffonderli,anche senza il consenso dell'interessato, ma nel rispetto dell'"essenzialitdell'informazione riguardo a fatti di interesse pubblico" (art. 137, comma 3, del Codice e artt. 5e 6 del codice di deontologia).

Tale disciplina accorda una specialeprotezione alla sfera privata dei minori e alle informazioni che li riguardano.Questa tutela trova fondamento, in particolare, nell'art. 7 del citatocodice di deontologia il quale attribuisce espressamente prevalenza al dirittodel minore alla riservatezza rispetto al diritto di cronaca, richiamando iprincipi contenuti nella Carta di Treviso (5 ottobre 1990–25 novembre1995). In tale prospettiva, il citato art. 7 fa espresso divieto algiornalista di pubblicare nomi o immagini dei minori coinvolti in fatti dicronaca o di fornire particolari in grado di condurre comunque alla loro identificazione;ci, anche in relazione a fatti non previsti dalla legge come reati. Taligaranzie, riconducibili a principi affermati anche a livello internazionale(cfr. art. 13 della Convenzione sui diritti del fanciullo -New York, 20novembre 1989- ratificata con la legge 27 maggio 1991 n. 176) hanno ricevutoulteriore conferma nell'art. 50 del Codice.

Il trattamento oggetto del reclamo non harispettato queste garanzie.

Le notizie pubblicate, relative ad alcuniimmobili di notevole valore facenti parte di tale patrimonio i quali, secondole medesime notizie, potevano essere stati "svenduti" a beneficio dialcuni politici e funzionari pubblici, tra i quali figurano anche la reclamantee il relativo consorte, trovano legittimo fondamento in quanto inserite inun'inchiesta giornalistica di rilevanza generale volta ad informare i lettorisui fatti che avrebbero portato ad un progressivo depauperamento del patrimoniodella Democrazia cristiana.

Com' stato pi volte rilevato dalGarante riguardo a persone note o che esercitano funzioni pubbliche, ilgiornalista dispone di margini pi ampi nella diffusione di informazioni, anchedi natura personale, ove le stesse assumano rilievo sul ruolo o sulla vitapubblica di tali persone (art. 6, comma 2, del codice di deontologia; cfr.anche la Dichiarazione del Consiglio d'Europa del 12 febbraio 2004-Dichiarazionesulla libert di discussione politica nei media).

Nel contesto sopra sintetizzato, i nomidelle minori non erano pertinenti ai fini della completezza della notizia e laloro diffusione nel medesimo contesto si posta in contrasto con il ricordatolimite dell'"essenzialit dell'informazione" e con le garanziedisposte a tutela dei minori. Il rilievo pubblico di una persona non puinfatti comportare un affievolimento della tutela riconosciuta a congiunti e,in particolare, ai minori (cfr. provvedimento del Garante del 28 maggio 2001, in Bollettino n. 20, pag. 7).

Non risulta invece effettuata inviolazione di legge la pubblicazione dell'anno in cui sarebbe stato celebratoil matrimonio della reclamante, dovendosi considerare il descritto contestodella notizia nel quale stata fornita tale pi specifica informazione.

Qualora il dato diffuso risultasseinesatto, come sostenuto nel reclamo, gli interessati possono ottenerne larettifica rivolgendosi direttamente all'editore e/o al direttore responsabiledel quotidiano (art. 4 del codice di deontologia; art. 8 l. 8 febbraio1948, n. 47).

Alla luce delle considerazioni svolte, aisensi degli artt. 143, comma 1, lett. b) e 154, comma 1, lett. c) del Codiceprescrive a RCS Quotidiani S.p.a., in qualit di titolare del trattamento deidati personali oggetto del reclamo, di conformare i trattamenti ai principisopra richiamati.

Copia del presente provvedimento inviata, per le valutazioni di competenza, anche al competente Consiglioregionale e al Consiglio nazionale dell'Ordine dei giornalisti.

TUTTO CI PREMESSO ILGARANTE:

a) ai sensi degli artt. 143, comma1, lett. b) e 154, comma 1, lett.c) del Codice in materia diprotezione dei dati personali, prescrive a RCS Quotidiani S.p.a., in qualit dititolare del trattamento dei dati personali oggetto del reclamo, di conformarei trattamenti ai principi richiamati nel presente provvedimento;

b) dispone l'invio di copia dellapresente decisione al competente Consiglio regionale e Consiglio nazionaledell'Ordine dei giornalisti.

Roma, 7 luglio 2005

Il presidente
Pizzetti

Il relatore
Paissan

Il segretario generale
Buttarelli