Garante per la protezione
    dei dati personali


Provvedimento del 7 luglio2005

 

IL GARANTE PER LAPROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

Nella riunione odierna, in presenza delprof. Francesco Pizzetti, presidente, del dott. Giuseppe Chiaravalloti, vicepresidente, del dott. Mauro Paissan e del dott. Giuseppe Fortunato, componentie del dott. Giovanni Buttarelli, segretario generale;

VISTO il ricorso pervenuto al Garante il4 aprile 2005 presentato da Clementina De Cesare nei confronti di Tim ItaliaS.p.A., con il quale la ricorrente, nel contestare l'invio di un messaggio sms a contenuto promozionale ricevuto sulla propriautenza telefonica mobile, aveva chiesto conferma dell'esistenza di datipersonali che la riguardano, la comunicazione degli stessi in formaintelligibile e della relativa origine, nonch di conoscere la logica, lefinalit e le modalit del trattamento e gli estremi identificativi delresponsabile del trattamento, ove designato, e dei soggetti ai quali i datistessi potevano esser stati comunicati; rilevato che, con il ricorso, laricorrente si era anche opposta al trattamento dei dati che la riguardano afini promozionali, chiedendo di porre a carico della resistente le spese delprocedimento;

VISTI gli ulteriori atti d'ufficio e, inparticolare, la nota del 13 aprile 2005 con la quale questa Autorit, ai sensidell'art. 149, comma 1, del Codice in materia di protezione dei dati personali(d.lg. 30 giugno 2003, n. 196), ha invitato il titolare deltrattamento a fornire riscontro alle richieste dell'interessata;

VISTA la nota inviata via fax il 4 maggio2005, con la quale la societ resistente ha fornito alcune indicazioni inrelazione alle richieste della ricorrente, riservandosi di fornire un picompleto riscontro in seguito ad ulteriori controlli sulla sola linea cherisulterebbe associata al codice fiscale della ricorrente;

VISTA la nota inviata via fax il 10maggio 2005, con la quale la ricorrente ha sostanzialmente ribadito le proprierichieste, ritenendosi insoddisfatta del riscontro;

VISTA la nota del 23 maggio 2005 con laquale quest'Autorit ha prorogato il termine per la decisione sul ricorso aisensi dell'art. 149, comma 7, del Codice;

VISTA la nota inviata via fax il 30maggio 2005, con la quale la societ resistente ha sostenuto che il contestatoinvio di sms all'utenza mobiledella ricorrente " avvenuto in circostanze anomale" ed ha ulteriormente riscontrato le richiestedell'interessata, attestando tra l'altro che la stessa "non riceverpi messaggi non graditi";

VISTA la memoria pervenuta a questaAutorit il 15 giugno 2005, con la quale la ricorrente ha contestato latardivit e parzialit dei riscontri ottenuti, anche in riferimento allarichiesta di comunicare in forma intelligibile tutti i dati che la riguardano;

RITENUTA la necessit di accogliere ilricorso in ordine a tale richiesta, in quanto la societ resistente si limitata a comunicare la tipologia dei dati della ricorrente, senza procedere,cos come previsto dall'art. 10 del Codice, alla loro estrapolazione dai propriarchivi e a comunicarli alla ricorrente in modo intelligibile;

RITENUTO che il titolare del trattamentodebba riscontrare tale richiesta entro il 31 agosto 2005, comunicando in modocompleto all'interessata tutti i dati che la riguardano secondo le modalit dicui alla disposizione sopra citata, dando conferma al Garante dell'avvenutoadempimento entro il medesimo termine;

RITENUTO che, entro il medesimo termine,il titolare del trattamento debba fornire idoneo riscontro anche alle ulterioririchieste concernenti la logica applicata al trattamento, in particolare perquanto riguarda i messaggi smscome quello contestato, nonch per ci che concerne i soggetti o categorie disoggetti ai quali i dati possono essere comunicati o che possono comunquevenirne a conoscenza;

RITENUTA la necessit di non dare ulteriorecorso al procedimento in ordine alle restanti richieste della ricorrente, allequali il titolare del trattamento ha fornito un sufficiente riscontro nel corsodel procedimento;

VISTA la documentazione in atti;

RITENUTO congruo determinare, ai sensi dell'art.150, comma 3, del Codice, l'ammontare delle spese e dei diritti inerenti alricorso nella misura forfettaria di euro 500, di cui euro 150 per diritti disegreteria, considerati gli adempimenti connessi, in particolare, allapresentazione del ricorso e ritenuto di porli a carico del titolare deltrattamento nella misura di euro 300, previa compensazione della residua parteper giusti motivi;

VISTI gli artt. 145 e s. del Codice inmateria di protezione dei dati personali (d.lg. 30 giugno 2003, n. 196);

VISTE le osservazioni dell'Ufficioformulate dal segretario generale ai sensi dell'art. 15 del regolamento delGarante n. 1/2000;

RELATORE il prof. Francesco Pizzetti;

TUTTO CI PREMESSO ILGARANTE:

a) accoglie il ricorso limitatamente allarichiesta di comunicare in forma intelligibile i dati della ricorrente, isoggetti o categorie di soggetti ai quali i dati possono essere comunicati oche possono comunque venirne a conoscenza, nonch la logica applicata altrattamento, ed ordina al titolare del trattamento di fornire riscontro allestesse nei termini di cui in motivazione;

b) dichiara non luogo a provvedere sulricorso in ordine alle restanti richieste;

c) determina nella misura forfettaria dieuro 500 l'ammontare delle spese e dei diritti del procedimento posti, nellamisura di 300 euro, previa compensazione della residua parte per giusti motivi,a carico di Tim Italia S.p.A., la quale dovr liquidarli direttamente a favoredella ricorrente.

Roma, 7 luglio 2005

Il presidente
Pizzetti

Il relatore
Pizzetti

Il segretario generale
Buttarelli