Garante per la protezione
    dei dati personali


Provvedimento del 7 luglio2005

 

IL GARANTE PER LAPROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

NELLA riunione odierna, in presenza delprof. Francesco Pizzetti, presidente, del dott. Giuseppe Chiaravalloti,vicepresidente, del dott. Mauro Paissan e del dott. Giuseppe Fortunato,componenti e del dott. Giovanni Buttarelli, segretario generale;

VISTO il ricorso pervenuto al Garante il31 marzo 2005, presentato da Mario Arena nei confronti di Crif S.p.A., con il quale il ricorrente, avendo revocato ilconsenso al trattamento dei dati che lo riguardano, ha chiesto la lorocancellazione e di porre a carico della resistente le spese sostenute per ilprocedimento;

VISTI gli ulteriori atti d'ufficio e, inparticolare, la nota del 6 aprile 2005 con la quale questa Autorit, ai sensidell'art. 149 del Codice in materia di protezione dei dati personali (d.lg. 30giugno 2003, n. 196), ha invitato il titolare del trattamento a fornireriscontro alle richieste dell'interessato;

VISTA la nota inviata via fax il 29aprile 2005, con la quale il titolare del trattamento ha dichiarato che, inragione della revoca del consenso manifestato dal ricorrente, ha cancellato leinformazioni creditizie di tipo positivo detenute in relazione all'interessatorelative ad un prestito finalizzato erogato l'11 aprile 2000 da Compass S.p.A.ed estinto il 15 aprile 2002 "senza alcuna segnalazione di insolvenze";

VISTO che, nella medesima nota, CrifS.p.A. ha sostenuto di non poter cancellare gli ulteriori dati personali delricorrente, relativi ad un prestito finalizzato erogato da Citicorp FinanziariaS.p.A. Citifin il 20 settembre 2001 ed estinto il 28 gennaio 2003 consegnalazione di passaggio a perdita, nonch ad un prestito finalizzato erogatoil 2 maggio 2000 da Compass S.p.A. ed ancora in corso con segnalazione disofferenza. Trattandosi di informazioni creditizie di tipo negativo, il lorotrattamento sarebbe lecito anche in assenza del consenso dell'interessato, aisensi del codice di deontologia e di buona condotta per i sistemi informativigestiti da soggetti privati in tema di crediti al consumo, affidabilit epuntualit nei pagamenti (Provv. del Garante n. 8 del 16 novembre 2004, in Gazzetta Ufficiale 23 dicembre 2004, n. 300; d.m. 14 gennaio 2005, in GazzettaUfficiale 29 gennaio 2005, n. 23) edel connesso provvedimento del Garante sul bilanciamento di interessi (Provv. n. 9 del 16 novembre 2004, in Gazzetta Ufficiale 23 dicembre 2004, n. 300);

RILEVATO che Crif S.p.A. ha dichiaratoche la nota di riscontro all'istanza ex artt. 7 e 8 del Codice, seppurpredisposta in data 11 febbraio 2005, non sarebbe stata spedita tempestivamenteal ricorrente per asseriti "problemi tecnici";

RILEVATO che la resistente ha chiesto,altres, al Garante di dichiarare non luogo a provvedere sul ricorso conintegrale compensazione delle spese tra le parti;

VISTA la nota del 16 maggio 2005 con laquale quest'Autorit ha prorogato il termine per la decisione sul ricorso aisensi dell'art. 149, comma 7, del Codice;

RITENUTO che, per quanto concerne leinformazioni creditizie di tipo positivo, il titolare del trattamento hafornito nel corso del procedimento un riscontro sufficiente alle richieste delricorrente e che va quindi dichiarato in proposito non luogo a provvedere sulricorso in ordine a tali dati ai sensi dell'art. 149, comma 2, del Codice;

VISTI i riscontri pervenuti via fax il 30maggio ed il 20 giugno 2005 con i quali Compass S.p.A. e Citifin S.p.A. hannoconfermato l'esattezza dei dati riportati nell'archivio di Crif S.p.A.;

RITENUTO che, per quanto concerne leinformazioni creditizie di tipo negativo, la domanda di cancellazione infondata, non essendo trascorsi i limiti temporali di conservazione dei datiprevisti dal predetto codice di deontologia e di buona condotta per la lecitaconservazione nei sistemi di informazioni creditizie dei dati relativi aritardi non successivamente regolarizzati (art. 6, comma 5, del citato codicedi deontologia e buona condotta);

RITENUTO che sussistono giusti motivi percompensare fra le parti le spese del procedimento;

VISTA la documentazione in atti;

VISTI gli artt. 145 e s. del Codice inmateria di protezione dei dati personali (d.lg. 30 giugno 2003, n. 196);

VISTE le osservazioni dell'Ufficioformulate dal segretario generale ai sensi dell'art. 15 del regolamento delGarante n. 1/2000;

RELATORE il prof. Francesco Pizzetti;

TUTTO CI PREMESSO ILGARANTE:

a) dichiara infondato il ricorso inordine alla richiesta di cancellare le informazioni creditizie di tiponegativo;

b) dichiara non luogo a provvedere sulricorso in ordine ai restanti dati;

c) dichiara compensate le spese delprocedimento.

Roma, 7 luglio 2005

Il presidente
Pizzetti

Il relatore
Pizzetti

Il segretario generale
Buttarelli