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Garante per la protezione     dei dati personali Provvedimento del 30 giugno 2005 IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI NELLA riunione odierna, in presenza del prof. Francesco Pizzetti, presidente, del dott. Giuseppe Chiaravalloti, vicepresidente, del dott. Mauro Paissan e del dott. Giuseppe Fortunato, componenti e del dott. Giovanni Buttarelli, segretario generale; VISTO il ricorso pervenuto al Garante il 2 maggio 2005, presentato da Maria Grazia Bulgarelli nei confronti di Crif S.p.A., con il quale la ricorrente, avendo revocato il consenso al trattamento dei dati che la riguardano, ha chiesto la loro cancellazione e di porre a carico della resistente le spese sostenute per il procedimento; VISTI gli ulteriori atti d'ufficio e, in particolare, la nota del 4 maggio 2005 con la quale questa Autorit, ai sensi dell'art. 149, comma 1, del Codice in materia di protezione dei dati personali (d.lg. 30 giugno 2003, n. 196), ha invitato il titolare del trattamento a fornire riscontro alle richieste dell'interessata; VISTA la nota inviata via fax il 30 maggio 2005 con la quale il titolare del trattamento ha comunicato di aver cancellato, a seguito della revoca del consenso al trattamento e successivamente all'iniziale richiesta di cancellazione del 24 marzo 2005, i dati relativi ad alcuni finanziamenti estinti o ancora in corso "senza alcuna segnalazione di insolvenze", nonch ad una richiesta di mutuo ipotecario rivolta a Barclays Bank Plc (posizioni da n. 1 a n. 5) dell'elenco contenuto nella citata nota del 30 maggio 2005; VISTO che, nella medesima nota, la resistente ha sostenuto di non poter, al contrario, cancellare i dati relativi ad un prestito finalizzato erogato da Renault Nissan Credit S.p.A. il 7 dicembre 2001 "ed estinto in data 5.04.2005 con segnalazione di creduto ceduto" (posizione n. 1 del report Crif aggiornato al 30 maggio 2005). Ci, trattandosi di informazioni creditizie di tipo negativo il cui trattamento sarebbe lecito anche in assenza del consenso dell'interessato, ai sensi del codice di deontologia e di buona condotta per i sistemi informativi gestiti da soggetti privati in tema di crediti al consumo, affidabilit e puntualit nei pagamenti (Provv. del Garante n. 8 del 16 novembre 2004, in Gazzetta Ufficiale 23 dicembre 2004, n. 300; d.m. 14 gennaio 2005, in Gazzetta Ufficiale 29 gennaio 2005, n. 23) e del connesso provvedimento del Garante sul bilanciamento di interessi (Provv. n. 9 del 16 novembre 2004, in Gazzetta Ufficiale 23 dicembre 2004, n. 300); CONSIDERATO che la societ resistente ha dichiarato di aver cancellato i dati relativi ad alcuni finanziamenti estinti o tuttora accordati "senza alcuna segnalazione di insolvenze", nonch ad una richiesta di finanziamento e che va quindi dichiarato in merito non luogo a provvedere sul ricorso ai sensi dell'art. 149, comma 2, del Codice; RILEVATO che la domanda di cancellazione dei restanti dati , invece, infondata, non essendo trascorsi i limiti temporali di conservazione dei dati previsti dal predetto codice di deontologia e di buona condotta per la lecita conservazione nei sistemi di informazioni creditizie dei dati relativi a ritardi e inadempimenti nei finanziamenti non successivamente regolarizzati; RITENUTO congruo determinare, ai sensi dell'art. 150, comma 3, del Codice l'ammontare delle spese e dei diritti inerenti al ricorso nella misura forfettaria di euro 500, di cui euro 150 per diritti di segreteria, considerati gli adempimenti connessi, in particolare, alla presentazione del ricorso e ritenuto di porli a carico del titolare del trattamento nella misura di euro 250, previa compensazione della residua parte per giusti motivi; VISTA la documentazione in atti; RITENUTO che sussistono giusti motivi per compensare fra le parti le spese del procedimento; VISTI gli artt. 145 e s. del Codice in materia di protezione dei dati personali (d.lg. 30 giugno 2003, n. 196); VISTE le osservazioni dell'Ufficio formulate dal segretario generale ai sensi dell'art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000; RELATORE il prof. Francesco Pizzetti; TUTTO CI PREMESSO IL GARANTE: a) dichiara non luogo a provvedere sul ricorso in ordine alla richiesta di cancellare i dati personali corrispondenti alle posizioni da n. 1) a n. 5) di cui alla nota Crif del 30 maggio 2005 citata in motivazione; b) dichiara infondato il ricorso in ordine alla richiesta di cancellare i restanti dati personali dell'interessata; c) determina nella misura forfettaria di euro 500 l'ammontare delle spese e dei diritti del procedimento posti, nella misura di 250 euro, previa compensazione della residua parte per giusti motivi, a carico di Crif S.p.A., la quale dovr liquidarli direttamente a favore della ricorrente. Roma, 30 giugno 2005 Il presidente Il relatore Il segretario generale |