Garante per la protezione
    dei dati personali


Provvedimento del 30 giugno 2005

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

NELLA riunione odierna, in presenza del prof. Francesco Pizzetti, presidente, del dott. Giuseppe Chiaravalloti, vicepresidente, del dott. Mauro Paissan e del dott. Giuseppe Fortunato, componenti e del dott. Giovanni Buttarelli, segretario generale;

VISTO il ricorso pervenuto al Garante il 24 marzo 2005, presentato da Rosa Scaffia nei confronti di Crif S.p.A., con il quale la ricorrente, avendo revocato il consenso al trattamento dei dati che la riguardano, ha chiesto la loro cancellazione e di porre a carico della resistente le spese sostenute per il procedimento;

VISTI gli ulteriori atti d'ufficio e, in particolare, la nota del 31 marzo 2005 con la quale questa Autorit, ai sensi dell'art. 149, comma 1, del Codice in materia di protezione dei dati personali (d.lg. 30 giugno 2003, n. 196), ha invitato il titolare del trattamento a fornire riscontro alle richieste dell'interessata;

VISTA la nota inviata via fax il 27 aprile 2005 con la quale il titolare del trattamento ha comunicato di aver cancellato, a seguito della revoca del consenso al trattamento, i dati relativi ad un mutuo ipotecario erogato da San Paolo Imi S.p.A. il 5 ottobre 1999 "ed estinto anticipatamente senza alcuna segnalazione di insolvenze";

VISTO che, nella medesima nota, la resistente ha sostenuto di non poter, al contrario, cancellare i dati relativi ad un prestito finalizzato erogato il 9 aprile 2001 da Finconsumo Banca S.p.A., "estinto in data 21.11.2003 con segnalazione di credito ceduto". Ci, trattandosi di informazioni creditizie di tipo negativo il cui trattamento sarebbe lecito anche in assenza del consenso dell'interessato, ai sensi del codice di deontologia e di buona condotta per i sistemi informativi gestiti da soggetti privati in tema di crediti al consumo, affidabilit e puntualit nei pagamenti (Provv. del Garante n. 8 del 16 novembre 2004, in Gazzetta Ufficiale 23 dicembre 2004, n. 300; d.m. 14 gennaio 2005, in Gazzetta Ufficiale 29 gennaio 2005, n. 23) e del connesso provvedimento del Garante sul bilanciamento di interessi (Provv. n. 9 del 16 novembre 2004, in Gazzetta Ufficiale 23 dicembre 2004, n. 300);

VISTA la nota in data 11 maggio 2005 con la quale questa Autorit ha prorogato il termine per la decisione sul ricorso ai sensi dell'art. 149, comma 7, del Codice;

CONSIDERATO che la resistente ha cancellato i dati relativi al mutuo ipotecario erogato da San Paolo Imi S.p.A. il 5 ottobre 1999 (ancora presente nel report del 12 marzo 2005) e che va quindi dichiarato in merito non luogo a provvedere sul ricorso ai sensi dell'art. 149, comma 2, del Codice;

RITENUTO che la richiesta di cancellazione dei dati relativi al prestito finalizzato erogato il 9 aprile 2001 da Finconsumo Banca S.p.A., , invece, infondata, dal momento che tali dati, essendo relativi ad un finanziamento estinto con cessione del relativo credito in data 21 novembre 2003, sono trattati lecitamente dalla resistente (art. 6, comma 5, del predetto codice di deontologia e di buona condotta, relativo alla conservazione nei sistemi di informazioni creditizie dei dati relativi a ritardi e inadempimenti nei finanziamenti non successivamente regolarizzati);

RITENUTO che sussistono giusti motivi per compensare le spese del procedimento;

VISTA la documentazione in atti;

VISTI gli artt. 145 e s. del Codice in materia di protezione dei dati personali (d.lg. 30 giugno 2003, n. 196);

VISTE le osservazioni dell'Ufficio formulate dal segretario generale ai sensi dell'art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000;

RELATORE il dott. Giuseppe Fortunato;

TUTTO CI PREMESSO IL GARANTE:

a) dichiara non luogo a provvedere sul ricorso in ordine alla richiesta di cancellare i dati relativi al mutuo ipotecario erogato da San Paolo Imi S.p.A. il 5 ottobre 1999;

b) dichiara infondato il ricorso in ordine alla richiesta di cancellare i dati personali relativi al prestito finalizzato erogato il 9 aprile 2001 da Finconsumo Banca S.p.A.;

c) dichiara compensate le spese del procedimento.

Roma, 30 giugno 2005

Il presidente
Pizzetti

Il relatore
Fortunato

Il segretario generale
Buttarelli