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Garante per la protezione     dei dati personali Provvedimento del 30 giugno 2005 IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI Nella riunione odierna, in presenza del prof. Francesco Pizzetti, presidente, del dott. Giuseppe Chiaravalloti, vice presidente, del dott. Mauro Paissan e del dott. Giuseppe Fortunato, componenti e del dott. Giovanni Buttarelli, segretario generale; Esaminato il ricorso presentato da XY, rappresentato e difeso dall'avv. Gabriele Gianese e dal dott. Luca Di Martino presso il cui studio ha eletto domicilio nei confronti di Crif S.p.A.; Visti gli articoli 7, 8 e 145 s. del Codice in materia di protezione dei dati personali (d.lg. 30 giugno 2003, n. 196); Viste le osservazioni dell'Ufficio formulate dal segretario generale ai sensi dell'art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000; Relatore il dott. Mauro Paissan; PREMESSO: L'interessato afferma di non aver ricevuto riscontro ad un'istanza formulata ai sensi degli artt. 7 e 8 del Codice con la quale aveva chiesto a Crif S.p.A. (cui era stata rivolta una richiesta di accesso a dati personali) di cancellare i dati che lo riguardano, revocando il consenso al relativo trattamento. Nel ricorso presentato a questa Autorit il 21 marzo 2005 ai sensi dell'art. 145 del Codice, il ricorrente ha ribadito la richiesta di cancellazione formulando una nuova richiesta di attestare che l'operazione di cancellazione stata portata a conoscenza dei soggetti cui i dati erano stati comunicati o diffusi. Il ricorrente ha chiesto anche, "in mero subordine (), la sospensione della visibilit e della comunicazione dei dati stessi", nonch di porre a carico della controparte le spese del procedimento. All'invito ad aderire formulato ai sensi dell'art. 149 del Codice, Crif S.p.A., con fax pervenuto il 21 aprile 2005, ha risposto: di aver cancellato i dati relativi ad un prestito personale erogato da Deutsche Bank S.p.A. in data 21 novembre 2003 ed ancora in corso senza alcuna segnalazione di insolvenze, trattandosi di informazioni creditizie di tipo positivo; di non poter cancellare i restanti dati dell'interessato relativi ad un prestito personale erogato da Banca di Roma S.p.A. ed estinto con regolarizzazione dei pregressi ritardi nei pagamenti (fino a 7 rate) nel marzo 2004 (registrati nell'aprile 2004), quindi da meno di 24 mesi; il trattamento di tali dati sarebbe lecito, trattandosi di informazioni creditizie di tipo negativo che possono essere conservate anche in assenza del consenso dell'interessato, ai sensi del codice di deontologia e di buona condotta per i sistemi informativi gestiti da soggetti privati in tema di crediti al consumo, affidabilit e puntualit nei pagamenti (Provv. del Garante n. 8 del 16 novembre 2004, in Gazzetta Ufficiale 23 dicembre 2004, n. 300; d.m. 14 gennaio 2005, in Gazzetta Ufficiale 29 gennaio 2005, n. 23) e del connesso provvedimento del Garante sul bilanciamento di interessi (Provv. n. 9 del 16 novembre 2004, in Gazzetta Ufficiale 23 dicembre 2004, n. 300). Con nota pervenuta il 1 giugno 2005, successivamente alla proroga del termine per la decisione sul ricorso disposta in data 11 maggio 2005 ai sensi dell'art. 149, comma 7, del Codice, Banca di Roma S.p.A. ha dichiarato di non poter fornire documentazione relativa al finanziamento erogato al ricorrente il 16 giugno 1997 (nell'informativa e nel consenso al trattamento dei dati personali) "in quanto, nonostante le ricerche effettuate, non stato rinvenuto il relativo dossier di segreteria". La medesima banca ha poi confermato che il finanziamento in questione stato estinto con regolarizzazione dei ritardi in data 23 marzo 2004. CI PREMESSO IL GARANTE OSSERVA: Il ricorso concerne il trattamento di dati detenuti in un sistema di informazioni creditizie. Il ricorso inammissibile in ordine alla richiesta di attestare che l'operazione di cancellazione stata portata a conoscenza dei soggetti cui i dati erano stati comunicati o diffusi, richiesta formulata -come la menzionata richiesta subordinata- per la prima volta in sede di ricorso e non anche nell'interpello ex art. 146 del Codice. Il ricorso deve essere accolto in ordine alla richiesta di cancellare i dati relativi al prestito personale erogato da Banca di Roma S.p.A. ed estinto nel marzo 2004. Pur non essendo decorso il termine di 24 mesi dalla data di registrazione della regolarizzazione dei pregressi ritardi nei pagamenti, Banca di Roma S.p.A. ha dichiarato, nel corso del procedimento, di non aver rinvenuto nei propri archivi documentazione relativa all'informativa sul trattamento dei dati (e al consenso all'epoca richiesto), con particolare riferimento alla comunicazione dei dati ad enti di tutela del credito. In presenza di una specifica contestazione dell'interessato al riguardo, e non risultando altrimenti dagli atti che l'interessato stesso sia stato debitamente informato sul trattamento dei dati in conformit a quanto previsto per legge, il trattamento dei dati in questione non pu ritenersi, allo stato degli atti, lecito. Anche in relazione a quanto previsto dall'art. 11, comma 2, del Codice, Crif S.p.A. dovr cancellare tali dati dal sistema di informazioni creditizie entro il termine del 31 luglio 2005, dando conferma, entro lo stesso termine, a quest'Autorit dell'avvenuto adempimento. Va invece dichiarato non luogo a provvedere ai sensi dell'art. 149, comma 2, del Codice in ordine ai dati riferiti al prestito personale erogato da Deutsche Bank S.p.A. in data 21 novembre 2003, avendo Crif S.p.A. dichiarato, nel corso del procedimento, di aver cancellato tali dati dai propri archivi. L'ammontare delle spese sostenute nel presente procedimento determinato, ai sensi dell'art. 150, comma 3, del Codice, nella misura forfettaria di euro 500, di cui euro 150 per diritti di segreteria, tenuto conto degli adempimenti connessi alla redazione e presentazione del ricorso. Il medesimo ammontare posto a carico di Crif S.p.A., nella misura di euro 300, previa compensazione della restante parte, ai sensi del predetto art. 150, comma 3, del Codice per giusti motivi legati al contenuto del riscontro inviato dalla resistente. PER QUESTI MOTIVI IL GARANTE: a) dichiara inammissibile il ricorso in ordine alla richiesta di attestare che l'operazione di cancellazione stata portata a conoscenza dei soggetti cui i dati erano stati comunicati o diffusi, nonch alla richiesta presentata in via subordinata; b) accoglie il ricorso in ordine alla richiesta di cancellare i dati riferiti al prestito personale erogato da Banca di Roma S.p.A. ed estinto nel marzo 2004, ordinando a Crif S.p.A. di cancellarli dai propri archivi nei termini di cui in motivazione; c) dichiara non luogo a provvedere sul ricorso in ordine alla richiesta di cancellazione dei dati riferiti al prestito personale erogato da Deutsche Bank S.p.A. in data 21 novembre 2003; d) determina nella misura di 500 euro, di cui 150 per diritti di segreteria, l'ammontare delle spese e dei diritti del procedimento che pone nella misura di 300 euro, previa compensazione della restante parte per giusti motivi, a carico di Crif S.p.A., la quale dovr liquidarlo direttamente a favore del ricorrente. Roma, 30 giugno 2005 Il presidente Il relatore Il segretario generale |