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Garante per la protezione     dei dati personali Provvedimento del 30 giugno 2005 IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI NELLA riunione odierna, in presenza del prof. Francesco Pizzetti, presidente, del dott. Giuseppe Chiaravalloti, vicepresidente, del dott. Mauro Paissan e del dott. Giuseppe Fortunato, componenti e del dott. Giovanni Buttarelli, segretario generale; VISTO il ricorso pervenuto al Garante il 24 marzo 2005, presentato da Mirella Fornari nei confronti di Crif S.p.A., con il quale la ricorrente, avendo revocato il consenso al trattamento dei dati che la riguardano, ha chiesto la loro cancellazione e di porre a carico della resistente le spese sostenute per il procedimento; VISTI gli ulteriori atti d'ufficio e, in particolare, la nota del 31 marzo 2005 con la quale questa Autorit, ai sensi dell'art. 149, comma 1, del Codice in materia di protezione dei dati personali (d.lg. 30 giugno 2003, n. 196), ha invitato il titolare del trattamento a fornire riscontro alle richieste dell'interessata; VISTA la nota inviata via fax il 27 aprile 2005 con la quale il titolare del trattamento ha comunicato di aver cancellato, a seguito della revoca del consenso al trattamento manifestata dalla ricorrente, i dati relativi ad un prestito personale erogato da Findomestic Banca S.p.A. il 10 dicembre 1999 "ed estinto in data 22.04.2003 senza alcuna segnalazione di insolvenze", nonch ad un prestito personale erogato da Credito Italiano S.p.A. (ora Unicredit Banca S.p.A.) il 21 maggio 1998 "ed estinto in data 20.05.2003 senza alcuna segnalazione di insolvenze"; rilevato che non rientra nell'iniziale istanza di cancellazione il trattamento dei dati relativi al prestito personale richiesto a Banca Intesa S.p.A. il 7 aprile 2005 (peraltro anch'essi gi cancellati dalla resistente); VISTO che, nella medesima nota, la resistente ha sostenuto di non poter, al contrario, cancellare i dati relativi ad un prestito personale erogato il 7 febbraio 2002 da Sigla S.p.A. (ora SGL S.p.A.), "ed ancora in corso con segnalazione di ritardi nei pagamenti (fino a 2 rate) non regolarizzati". Ci, trattandosi di informazioni creditizie di tipo negativo il cui trattamento sarebbe lecito anche in assenza del consenso dell'interessato, ai sensi del codice di deontologia e di buona condotta per i sistemi informativi gestiti da soggetti privati in tema di crediti al consumo, affidabilit e puntualit nei pagamenti (Provv. del Garante n. 8 del 16 novembre 2004, in Gazzetta Ufficiale 23 dicembre 2004, n. 300; d.m. 14 gennaio 2005, in Gazzetta Ufficiale 29 gennaio 2005, n. 23) e del connesso provvedimento del Garante sul bilanciamento di interessi (Provv. n. 9 del 16 novembre 2004, in Gazzetta Ufficiale 23 dicembre 2004, n. 300); VISTA la nota in data 11 maggio 2005 con la quale questa Autorit ha prorogato il termine per la decisione sul ricorso ai sensi dell'art. 149, comma 7, del Codice; CONSIDERATO che la societ resistente ha cancellato i dati relativi ai citati prestiti personali erogati da Findomestic Banca S.p.A. e Credito Italiano S.p.A. (ancora presenti nel report del 12 marzo 2005) e che va quindi dichiarato in merito non luogo a provvedere sul ricorso ai sensi dell'art. 149, comma 2, del Codice; RITENUTO che la richiesta di cancellazione dei dati relativi al prestito personale erogato da SGL S.p.A. , invece, infondata, dal momento che tali dati, essendo relativi a finanziamenti ancora in corso con ritardi nei pagamenti non regolarizzati, risultano allo stato trattati lecitamente dalla resistente (art. 6, comma 5, del predetto codice di deontologia e di buona condotta, relativo alla conservazione nei sistemi di informazioni creditizie dei dati relativi a ritardi e inadempimenti nei finanziamenti non successivamente regolarizzati); RITENUTO che sussistono giusti motivi per compensare le spese del procedimento; VISTA la documentazione in atti; VISTI gli artt. 145 e s. del Codice in materia di protezione dei dati personali (d.lg. 30 giugno 2003, n. 196); VISTE le osservazioni dell'Ufficio formulate dal segretario generale ai sensi dell'art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000; RELATORE il dott. Mauro Paissan; TUTTO CI PREMESSO IL GARANTE: a) dichiara non luogo a provvedere sul ricorso in ordine alla richiesta di cancellare i dati relativi al prestito personale erogato da Findomestic Banca S.p.A. il 10 dicembre 1999 e al prestito personale erogato da Credito Italiano S.p.A. il 21 maggio 1998; b) dichiara infondato il ricorso in ordine alla richiesta di cancellazione dei dati personali relativi al prestito personale erogato da SGL S.p.A. il 7 febbraio 2002; c) dichiara compensate le spese del procedimento. Roma, 30 giugno 2005 Il presidente Il relatore Il segretario generale |