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Garante per la protezione     dei dati personali Provvedimento del 30 giugno 2005 IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI NELLA riunione odierna, in presenza del prof. Francesco Pizzetti, presidente, del dott. Giuseppe Chiaravalloti, vicepresidente, del dott. Mauro Paissan e del dott. Giuseppe Fortunato, componenti e del dott. Giovanni Buttarelli, segretario generale; VISTO il ricorso pervenuto al Garante il 4 maggio 2005, presentato da Chiara Sanchioni nei confronti di Crif S.p.A., con il quale la ricorrente, avendo revocato il consenso al trattamento dei dati che la riguardano, ha chiesto la loro cancellazione e di porre a carico della resistente le spese sostenute per il procedimento; VISTI gli ulteriori atti d'ufficio e, in particolare, la nota del 16 maggio 2005 con la quale questa Autorit, ai sensi dell'art. 149 del Codice in materia di protezione dei dati personali (d.lg. 30 giugno 2003, n. 196), ha invitato il titolare del trattamento a fornire riscontro alle richieste dell'interessato; VISTA la nota inviata via fax il 7 giugno 2005, con la quale il titolare del trattamento ha dichiarato che, in ragione della revoca del consenso manifestato dalla ricorrente, ha cancellato le informazioni creditizie di tipo positivo detenute in relazione all'interessata; VISTO che, nella medesima nota, Crif S.p.A. ha sostenuto di non poter cancellare gli ulteriori dati personali della ricorrente, relativi: a) ad un prestito finalizzato erogato da Agos S.p.A. il 25 giugno 2004 "ed ancora in corso con segnalazione di ritardi nei pagamenti (fino a 2 rate) regolarizzati da meno di 12 mesi"; b) ad un prestito personale accordato il 17 luglio 2003 da Linea Banche Popolari S.p.A. "ed ancora in corso con segnalazione di ritardi nei pagamenti (1 rata) non regolarizzati"; c) ad una carta rateale erogata il 19 dicembre 2002 da Unicredit Clarima Banca S.p.A. "ed estinta in data 31 dicembre 2004 con segnalazione di ritardi nei pagamenti (fino a 4 rate) regolarizzati da meno di 24 mesi". Trattandosi di informazioni creditizie di tipo negativo, il loro trattamento sarebbe lecito anche in assenza del consenso dell'interessato, ai sensi del codice di deontologia e di buona condotta per i sistemi informativi gestiti da soggetti privati in tema di crediti al consumo, affidabilit e puntualit nei pagamenti (Provv. del Garante n. 8 del 16 novembre 2004, in Gazzetta Ufficiale 23 dicembre 2004, n. 300; d.m. 14 gennaio 2005, in Gazzetta Ufficiale 29 gennaio 2005, n. 23) e del connesso provvedimento del Garante sul bilanciamento di interessi (Provv. n. 9 del 16 novembre 2004, in Gazzetta Ufficiale 23 dicembre 2004, n. 300); RILEVATO che Crif S.p.A. ha dichiarato che la nota di riscontro all'istanza ex artt. 7 e 8 del Codice, seppur predisposta in data 18 aprile 2005, non sarebbe stata spedita tempestivamente alla ricorrente per asseriti "problemi tecnici"; RILEVATO che la resistente ha chiesto altres al Garante di dichiarare non luogo a provvedere sul ricorso con integrale compensazione delle spese tra le parti; RITENUTO che, per quanto concerne le informazioni creditizie di tipo positivo, il titolare del trattamento ha fornito nel corso del procedimento un riscontro sufficiente alle richieste della ricorrente e che va quindi dichiarato non luogo a provvedere sul ricorso in ordine a tali dati ai sensi dell'art. 149, comma 2, del Codice; RITENUTO che, per quanto concerne le informazioni creditizie di tipo negativo, la domanda di cancellazione infondata, non essendo trascorsi i limiti temporali di conservazione dei dati previsti dal predetto codice di deontologia e di buona condotta per la lecita conservazione nei sistemi di informazioni creditizie dei dati relativi a ritardi e inadempimenti nei finanziamenti successivamente regolarizzati o per la conservazione dei dati relativi a ritardi non successivamente regolarizzati (art. 6, commi 2 e 5, del citato codice di deontologia e buona condotta); RITENUTO che sussistono giusti motivi per compensare fra le parti le spese del procedimento; VISTA la documentazione in atti; VISTI gli artt. 145 e s. del Codice in materia di protezione dei dati personali (d.lg. 30 giugno 2003, n. 196); VISTE le osservazioni dell'Ufficio formulate dal segretario generale ai sensi dell'art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000; RELATORE il prof. Francesco Pizzetti; TUTTO CI PREMESSO IL GARANTE: a) dichiara il ricorso infondato in ordine alla richiesta di cancellare le informazioni creditizie di tipo negativo; b) dichiara non luogo a provvedere sul ricorso in ordine ai restanti dati; c) dichiara compensate le spese del procedimento. Roma, 30 giugno 2005 Il presidente Il relatore Il segretario generale |