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Garante per la protezione     dei dati personali Provvedimento del 30 giugno 2005 IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI NELLA riunione odierna, in presenza del prof. Francesco Pizzetti, presidente, del dott. Giuseppe Chiaravalloti, vicepresidente, del dott. Mauro Paissan e del dott. Giuseppe Fortunato, componenti e del dott. Giovanni Buttarelli, segretario generale; VISTO il ricorso pervenuto al Garante il 2 maggio 2005, presentato da Piero Mita nei confronti di Crif S.p.A., con il quale il ricorrente, avendo revocato il consenso al trattamento dei dati che lo riguardano, ha chiesto la loro cancellazione e di porre a carico della resistente le spese sostenute per il procedimento; VISTI gli ulteriori atti d'ufficio e, in particolare, la nota del 4 maggio 2005 con la quale questa Autoritˆ, ai sensi dell'art. 149, comma 1, del Codice in materia di protezione dei dati personali (d.lg. 30 giugno 2003, n. 196), ha invitato il titolare del trattamento a fornire riscontro alle richieste dell'interessato; VISTA la nota inviata via fax il 30 maggio 2005 con la quale la societˆ titolare del trattamento ha comunicato di aver cancellato, a seguito della revoca del consenso al trattamento, le informazioni di tipo positivo relative ad un prestito finalizzato erogato da Citicorp Finanziaria S.p.A.-Citifin il 17 gennaio 2001 ed estinto il 1¡ giugno 2001 senza alcuna segnalazione di insolvenze, nonchŽ ad un prestito personale erogato da Banca Popolare di Ancona S.p.A. il 12 aprile 1999 ed estinto in data 5 aprile 2002 senza alcuna segnalazione di insolvenze; VISTO che, nella medesima nota, la resistente ha sostenuto di non poter, al contrario, cancellare i dati relativi: a) ad un prestito finalizzato erogato da Citicorp Finanziaria S.p.A.-Citifin il 3 dicembre 2001 e ad una carta di credito rateale emessa da Linea S.p.A., entrambi estinti "con segnalazione di credito ceduto"; b) ad un prestito finalizzato erogato da Agos Itafinco S.p.A. il 3 agosto 2001 ed ancora in corso con "segnalazione di rate non pagate" (fino a 9 rate)non regolarizzate; c) ad un prestito personale erogato da Citicorp Finanziaria S.p.A.-Citifin il 1¡ giugno 2001, ad un prestito finalizzato erogato il 7 settembre 2000 e ad una carta di credito a saldo emessa da American Express Services Europe Limited il 13 febbraio 2003, tutti ancora in corso con segnalazione di "sofferenza"; ci˜, trattandosi di informazioni creditizie di tipo negativo il cui trattamento sarebbe lecito anche in assenza del consenso dell'interessato, ai sensi del codice di deontologia e di buona condotta per i sistemi informativi gestiti da soggetti privati in tema di crediti al consumo, affidabilitˆ e puntualitˆ nei pagamenti (Provv. del Garante n. 8 del 16 novembre 2004, in Gazzetta Ufficiale 23 dicembre 2004, n. 300; d.m. 14 gennaio 2005, in Gazzetta Ufficiale 29 gennaio 2005, n. 23) e del connesso provvedimento del Garante sul bilanciamento di interessi (Provv. n. 9 del 16 novembre 2004, in Gazzetta Ufficiale 23 dicembre 2004, n. 300); RITENUTO che la richiesta di cancellazione dei dati di tipo negativo relativi al ricorrente non risulta fondata, avendo la resistente (giˆ prima della proposizione del ricorso) riscontrato la richiesta stessa con raccomandata a/r inviata l'8 aprile 2005 e consegnata all'interessato l'11 aprile 2005 (come da documentazione in atti) e non essendo, in ogni caso, trascorsi i limiti temporali di conservazione dei dati previsti dal predetto codice di deontologia e di buona condotta per la lecita conservazione nei sistemi di informazioni creditizie dei dati relativi a ritardi e inadempimenti nei finanziamenti non successivamente regolarizzati (art. 6, comma 5, del citato codice di deontologia e buona condotta); CONSIDERATO che, come premesso, la societˆ resistente ha dichiarato di aver invece cancellato i restanti dati di tipo positivo e che va quindi dichiarato in merito non luogo a provvedere sul ricorso ai sensi dell'art. 149, comma 2, del Codice; RITENUTO che sussistono giusti motivi per compensare fra le parti le spese del procedimento; VISTA la documentazione in atti; VISTI gli artt. 145 e s. del Codice in materia di protezione dei dati personali (d.lg. 30 giugno 2003, n. 196); VISTE le osservazioni dell'Ufficio formulate dal segretario generale ai sensi dell'art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000; RELATORE il dott. Giuseppe Chiaravalloti; TUTTO CIñ PREMESSO IL GARANTE: a) dichiara non luogo a provvedere sul ricorso in ordine alla richiesta di cancellazione dei dati relativi al prestito finalizzato erogato da Citicorp Finanziaria S.p.A.-Citifin il 17 gennaio 2001 e al prestito personale erogato da Banca Popolare di Ancona S.p.A. il 12 aprile 1999; b) dichiara infondato il ricorso in ordine alla richiesta di cancellazione dei restanti dati del ricorrente; c) dichiara compensate le spese del procedimento. Roma, 30 giugno 2005 Il presidente Il relatore Il segretario generale |