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Garante per la protezione     dei dati personali Provvedimento del 16 giugno 2005 IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI Nella riunione odierna, in presenza del prof. Francesco Pizzetti, presidente, del dott. Giuseppe Chiaravalloti, vice presidente, del dott. Mauro Paissan e del dott. Giuseppe Fortunato, componenti e del dott. Giovanni Buttarelli, segretario generale; Esaminato il ricorso presentato da Mauro Monti, rappresentato e difeso dall'avv. Gabriele Gianese e dal dott. Luca Di Martino presso il cui studio ha eletto domicilio nei confronti di Crif S.p.A. e Experian Information Services S.p.A. rappresentata e difesa dall'avv. Andrea Aragno presso il cui studio ha eletto domicilio; Visti gli articoli 7, 8 e 145 s. del Codice in materia di protezione dei dati personali (d.lg. 30 giugno 2003, n. 196); Viste le osservazioni dell'Ufficio formulate dal segretario generale ai sensi dell'art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000; Relatore il prof. Francesco Pizzetti; PREMESSO: L'interessato afferma di non aver ricevuto adeguato riscontro ad un'istanza formulata ai sensi degli artt. 7 e 8 del Codice con la quale aveva chiesto a Crif S.p.A. (cui in precedenza erano state rivolte richieste di accesso a dati personali) di cancellare i dati che lo riguardano e aveva revocato il consenso al relativo trattamento, manifestando nel contempo ad Experian Information Services S.p.A. l'opposizione al trattamento dei dati che lo riguardano, di cui sollecitava "l'oscuramento". Nel ricorso presentato a questa Autorit il 15 marzo 2005 ai sensi dell'art. 145 del Codice, il ricorrente ha formulato una richiesta di cancellazione dei dati, chiedendo altres di attestare che l'operazione di cancellazione stata portata a conoscenza dei soggetti cui i dati erano stati comunicati o diffusi, nonch, "in mero subordine (), la sospensione della visibilit e della comunicazione dei dati stessi". Il ricorrente ha inoltre chiesto di porre a carico delle controparti le spese del procedimento. All'invito ad aderire formulato ai sensi dell'art. 149 del Codice, Crif S.p.A., con fax inviato l'11 aprile 2005, ha risposto: di aver preso atto della revoca del consenso al trattamento manifestata dall'interessato nei propri confronti solo con il ricorso (non avendo in precedenza ricevuto sul punto alcuna comunicazione in tal senso); di aver pertanto cancellato le informazioni (tutte di tipo positivo) relative al ricorrente e riferite a finanziamenti estinti senza alcuna segnalazione di insolvenza (indicati nel report allegato alla nota). Con nota inviata l'8 aprile 2005 e memoria fatta pervenire il 13 aprile 2005 Experian Information Services S.p.A. ha risposto sostenendo: di aver comunicato al ricorrente, con nota datata 7 febbraio 2005, (antecedente alla proposizione del ricorso, ma inviata all'indirizzo di residenza del ricorrente, anzich al domicilio eletto), che, in ragione della revoca del consenso, la resistente "si sarebbe attenuta () alle () disposizioni di cui all'art. 6, comma 7, del codice deontologico di settore"; che i dati riferiti al ricorrente "sono stati dunque rimossi. Peraltro detti dati non sono stati oggetto di comunicazione alcuna". Successivamente alla proroga del termine per la decisione sul ricorso disposta ai sensi dell'art. 149, comma 7, del Codice le parti non hanno fatto pervenire ulteriori memorie. CI PREMESSO IL GARANTE OSSERVA: Il ricorso concerne il trattamento di dati detenuti in alcuni sistemi di informazioni creditizie. Il ricorso inammissibile in ordine alla richiesta di attestare che l'operazione di cancellazione stata portata a conoscenza dei soggetti cui i dati erano stati comunicati o diffusi, richiesta formulata per la prima volta in sede di ricorso e non anche nell'interpello ex art. 146 del Codice. Deve essere invece dichiarato non luogo a provvedere sul ricorso ai sensi dell'art. 149, comma 2, del Codice in ordine alla richiesta di cancellazione dei dati riferiti al ricorrente, avendo entrambe le resistenti attestato (con dichiarazione della cui veridicit gli autori rispondono anche ai sensi dell'art. 168 del Codice: "Falsit nelle dichiarazioni e notificazioni al Garante") di aver cancellato i dati riferiti al ricorrente dai propri sistemi di informazioni creditizie. L'ammontare delle spese sostenute nel presente procedimento determinato ai sensi dell'art. 150, comma 3, del Codice, nella misura forfettaria di euro 500, di cui euro 150 per diritti di segreteria, tenuto conto degli adempimenti connessi alla redazione e presentazione del ricorso al Garante. Il medesimo ammontare posto in misura pari a 150 euro a carico di ciascuna societ resistente, previa compensazione della restante parte per giusti motivi legati al contenuto dei riscontri forniti. PER QUESTI MOTIVI IL GARANTE: a) dichiara inammissibile il ricorso in ordine alla richiesta di attestare che l'operazione di cancellazione stata portata a conoscenza dei soggetti cui i dati erano stati comunicati o diffusi; b) dichiara non luogo a provvedere sul ricorso in ordine alla richiesta di cancellazione dei dati personali; c) determina nella misura forfettaria di euro 500, di cui 150 per diritti di segreteria, l'ammontare delle spese e dei diritti del presente procedimento che pone in misura pari a 150 euro, previa parziale compensazione per giusti motivi, a carico di ciascuna societ resistente, la quale dovr liquidarlo direttamente a favore del ricorrente. Roma, 16 giugno 2005 Il presidente Il relatore Il segretario generale |