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Garante per la protezione     dei dati personali Provvedimento del 16 giugno 2005 IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI Nella riunione odierna, in presenza del prof. Francesco Pizzetti, presidente, del dott. Giuseppe Chiaravalloti, vice presidente, del dott. Mauro Paissan e del dott. Giuseppe Fortunato, componenti e del dott. Giovanni Buttarelli, segretario generale; Esaminato il ricorso presentato da XY nei confronti di Poste Italiane S.p.A. rappresentata e difesa dall'avv. Simonetta Guadagni; Visti gli articoli 7, 8 e 145 s. del Codice in materia di protezione dei dati personali (d.lg. 30 giugno 2003, n. 196); Viste le osservazioni dell'Ufficio formulate dal segretario generale ai sensi dell'art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000; Relatore il dott. Mauro Paissan; PREMESSO: L'interessato afferma di non aver ricevuto adeguato riscontro ad un'istanza formulata ai sensi degli artt. 7 e 8 del Codice con la quale aveva chiesto a Poste Italiane S.p.A. la conferma dell'esistenza di dati che lo riguardano e la loro comunicazione in forma intelligibile, nonch di conoscere l'origine dei dati, la logica, le modalit e le finalit su cui si basa il trattamento, oltre agli estremi identificativi del responsabile del trattamento, ove designato. L'interessato aveva chiesto, altres, di sapere se i dati che lo riguardano erano o meno oggetto di comunicazione a sistemi di informazioni creditizie. Nel ricorso presentato a questa Autorit in data 14 marzo 2005 ai sensi dell'art. 145 del Codice il ricorrente ha ribadito le proprie richieste ed ha chiesto che le spese del procedimento siano poste a carico del titolare del trattamento. All'invito ad aderire formulato ai sensi dell'art. 149 del Codice da questa Autorit in data 21 marzo 2005, Poste Italiane S.p.A., con fax inviato il 13 aprile 2005, ha: confermato l'esistenza di informazioni personali del ricorrente che corrispondono ai dati identificativi dallo stesso forniti in occasione dell'apertura del conto corrente postale n. xxx in data ggmmaaa; precisato che tali dati, inizialmente detenuti "nel vecchio archivio dei conti correnti ()", in data 30 novembre 1998 sono "migrati negli archivi di Anagrafe generale nella quale, in un momento successivo, sono stati inseriti i dati relativi al () documento d'identit " (precedentemente non detenuti); fornito indicazioni in ordine alle modalit e alla logica del trattamento, precisando che la finalit di quest'ultimo "riguarda esclusivamente la gestione del rapporto di conto corrente () e la fornitura dei servizi finanziari () richiesti"; precisato, in ordine all'origine dei dati, che gli stessi sarebbero stati acquisiti dal medesimo ricorrente in sede di sottoscrizione "della richiesta di apertura del rapporto di conto corrente e delle successive richieste di acquisto delle carte prepagate POSTEPAY"; fornito gli estremi identificativi del titolare e del responsabile del trattamento; precisato che "Poste Italiane non comunica dati personali a centrali rischi private". Con nota inviata il 13 aprile 2005, prima di ricevere il riscontro della societ resistente, il ricorrente aveva ribadito l'esigenza di conoscere i dati che lo riguardano, sostenendo altres che il loro trattamento da parte di Poste Italiane S.p.A. avverrebbe in violazione di legge. Quest'ultima, infatti, avrebbe posto un blocco sul conto corrente intestato all'interessato, "senza darne alcuna motivazione scritta". Tale blocco, oltre a causare il mancato pagamento, mediante addebito automatico, delle bollette relative al consumo di energia elettrica, comporterebbe altres il divieto, per lo stesso ricorrente, di prelevare il denaro depositato. Con successiva nota inviata il 18 aprile 2005 il ricorrente, pur sottolineando che Poste Italiane S.p.A. avrebbe "fornito, nella sostanza, i chiarimenti richiesti", ha sostenuto che tale societ avrebbe omesso, tuttavia, di comunicare in nodo analitico tutte le informazioni personali riferite al ricorrente, limitandosi ad indicare le categorie o i tipi di dati che lo riguardano. In data 5 maggio 2005 questa Autorit ha disposto la proroga del termine per la decisione sul ricorso ai sensi dell'art. 149, comma 7, del Codice. Con nota pervenuta il 31 maggio 2005 Poste Italiane S.p.A. ha sostenuto: che la richiesta di conoscere ulteriori dati personali riferiti al conto corrente in questione non sarebbe ammissibile; ai sensi dell'art. 8, comma 2, lett. g), del Codice l'interessato non potrebbe a suo avviso esercitare i diritti di cui all'art. 7 nei confronti del trattamento di dati relativi al conto corrente in questione. Tali dati sono infatti "trattati nell'ambito di un procedimento giudiziario nel quale stato emesso un decreto di sequestro notificato a Poste il ggmmaaaa dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Sassari". La resistente ha inoltre precisato che "con il citato decreto Poste Italiane, nella persona dei direttori delle sedi in cui i contratti (..) sono stati posti in essere stata nominata custode". In data 10 giugno 2005 la resistente ha fatto pervenire copia del decreto di sequestro in questione. CI PREMESSO IL GARANTE OSSERVA: Il ricorso concerne l'accesso a dati personali relativi ad un conto corrente postale oggetto di un provvedimento di sequestro disposto nell'ambito di un procedimento penale a carico dell'interessato. Va dichiarato non luogo a provvedere sul ricorso ai sensi dell'art. 149, comma 2, del Codice, in ordine alle istanze oggetto di idonea comunicazione al ricorrente da parte del titolare del trattamento (conferma dell'esistenza di dati; loro origina; logica, modalit e finalit del trattamento; indicazione del responsabile designato, nonch dei soggetti cui i dati erano stati eventualmente comunicati). Il ricorso fondato, nei seguenti termini, per quanto concerne la residua richiesta di conoscere i dati personali relativi al conto corrente del ricorrente presso il servizio Bancoposta. La richiesta di accedere a tali dati era presente sia nell'iniziale istanza dell'interessato, sia nel ricorso. La societ resistente si adoperata positivamente nel corso del procedimento per fornire un riscontro idoneo, seppure tardivo, alle richieste presentate, ma ha sollevato a proposito dell'accesso un'eccezione. L'accesso ai dati personali del ricorrente riguarda infatti dati contenuti all'interno di atti e documenti in possesso della societ resistente, in relazione ai quali intervenuto un provvedimento di sequestro (artt. 253, 255 e 258 c.p.p.), notificato a Poste Italiane S.p.A. in data 27 settembre 2004 nell'ambito di un procedimento penale avviato nei confronti del ricorrente. La societ resistente dovr pertanto corrispondere alla richiesta dell'interessato entro il termine del 20 settembre 2005, dando conferma a questa Autorit dell'avvenuto adempimento entro lo stesso termine, subordinatamente a quanto debba essere autorizzato dall'autorit giudiziaria, ove necessario. Sussistono giusti motivi per compensare le spese del procedimento. PER QUESTI MOTIVI IL GARANTE: a) accoglie il ricorso limitatamente alla richiesta di accedere ai dati personali del ricorrente relativi al conto corrente allo stesso intestato presso il servizio Bancoposta, e ordina alla resistente di corrispondere alla medesima richiesta nei termini di cui in motivazione; b) dichiara non luogo a provvedere sul ricorso in ordine ai restanti profili; c) dichiara compensate le spese del procedimento. Roma, 16 giugno 2005 Il presidente Il relatore Il segretario generale |