Garante per la protezione
    dei dati personali


Provvedimento del 16 giugno 2005

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

NELLA riunione odierna, in presenza del prof. Francesco Pizzetti, presidente, del dott. Giuseppe Chiaravalloti, vicepresidente, del dott. Mauro Paissan e del dott. Giuseppe Fortunato, componenti e del dott. Giovanni Buttarelli, segretario generale;

VISTO il ricorso pervenuto al Garante il 19 aprile 2005, presentato da Gianni Vita nei confronti di Crif S.p.A., con il quale il ricorrente, avendo revocato il consenso al trattamento dei dati che lo riguardano, ha chiesto la loro cancellazione e di porre a carico della resistente le spese sostenute per il procedimento;

VISTI gli ulteriori atti d'ufficio e, in particolare, la nota del 26 aprile 2005 con la quale questa Autorit, ai sensi dell'art. 149, comma 1, del Codice in materia di protezione dei dati personali (d.lg. 30 giugno 2003, n. 196), ha invitato il titolare del trattamento a fornire riscontro alle richieste dell'interessato;

VISTA la nota inviata via fax il 20 maggio 2005 con la quale la societ titolare del trattamento ha comunicato di aver cancellato, a seguito della revoca del consenso al trattamento, i dati relativi: a) ad un prestito personale erogato da Findomestic Banca S.p.A. il 4 agosto 2003 ed ancora in corso "senza alcuna segnalazione di insolvenze"; b) a due prestiti finalizzati erogati dalla medesima societ rispettivamente il 4 ed il 24 luglio 2000, entrambi estinti "senza alcuna segnalazione di insolvenze", nonch ad un prestito personale erogato da Agos Service–Itafinco S.p.A. il 22 gennaio 2001 ed estinto l'8 agosto 2003 "senza alcuna segnalazione di insolvenze"; c) ad una richiesta di mutuo ipotecario fatta il 23 dicembre 2004 a Banca di credito cooperativo Giuseppe Toniolo; d) ad una richiesta di fido di conto rivolta a Banca Nazionale del Lavoro S.p.A. il 4 maggio 2005 successivamente alla iniziale richiesta di cancellazione del 9 febbraio 2005;

VISTO che, nella medesima nota, la resistente ha sostenuto (ribadendo quanto comunicato con nota del 17 febbraio 2005) di non poter, al contrario, cancellare i dati relativi ad un prestito finalizzato erogato da Bipielle Ducato S.p.A. il 28 aprile 2001 "con segnalazione () di ritardi nei pagamenti non regolarizzati", trattandosi di informazioni creditizie di tipo negativo il cui trattamento sarebbe lecito anche in assenza del consenso dell'interessato, ai sensi del codice di deontologia e di buona condotta per i sistemi informativi gestiti da soggetti privati in tema di crediti al consumo, affidabilit e puntualit nei pagamenti (Provv. del Garante n. 8 del 16 novembre 2004, in Gazzetta Ufficiale 23 dicembre 2004, n. 300; d.m. 14 gennaio 2005, in Gazzetta Ufficiale 29 gennaio 2005, n. 23) e del connesso provvedimento del Garante sul bilanciamento di interessi (Provv. n. 9 del 16 novembre 2004, in Gazzetta Ufficiale 23 dicembre 2004, n. 300);

RILEVATO che, nella medesima nota, Crif S.p.A. ha precisato che la citata nota di riscontro all'istanza ex artt. 7 e 8 del Codice, seppur predisposta in data 17 febbraio 2005, non stata tempestivamente spedita al ricorrente per "problemi tecnici";

RILEVATO che la resistente, nella nota del 2o maggio 2005, ha chiesto di dichiarare non luogo a provvedere sul ricorso con integrale compensazione delle spese tra le parti;

RILEVATO che la richiesta di cancellazione dei dati relativi al prestito finalizzato erogato da Bipielle Ducato infondata, non essendo trascorsi i limiti temporali di conservazione dei dati previsti dal predetto codice di deontologia e di buona condotta per la lecita conservazione nei sistemi di informazioni creditizie dei dati relativi a ritardi non successivamente regolarizzati (art. 6, comma 5, del medesimo codice);

CONSIDERATO che, come premesso, la societ resistente ha dichiarato di aver invece cancellato i restanti dati e che va quindi dichiarato al riguardo non luogo a provvedere sul ricorso ai sensi dell'art. 149, comma 2, del Codice; rilevato che non rientra nell'iniziale istanza di cancellazione il trattamento dei dati relativi alla richiesta di fido di conto rivolta a Banca nazionale del lavoro S.p.A. (peraltro anch'essi gi cancellati dalla resistente);

RITENUTO che sussistono giusti motivi per compensare fra le parti le spese del procedimento;

VISTA la documentazione in atti;

VISTI gli artt. 145 e s. del Codice in materia di protezione dei dati personali (d.lg. 30 giugno 2003, n. 196);

VISTE le osservazioni dell'Ufficio formulate dal segretario generale ai sensi dell'art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000;

RELATORE il dott. Giuseppe Chiaravalloti;

TUTTO CI PREMESSO IL GARANTE:

a) dichiara infondato il ricorso in ordine alla richiesta di cancellazione dei dati relativi al prestito finalizzato erogato da Bipielle Ducato S.p.A.;

b) dichiara non luogo a provvedere sul ricorso in ordine alla richiesta di cancellazione dei restanti dati;

c) dichiara compensate le spese del procedimento.

Roma, 16 giugno 2005

Il presidente
Pizzetti

Il relatore
Chiaravalloti

Il segretario generale
Buttarelli