| Garante per la protezione     dei dati personali PROVVEDIMENTO DEL 9GIUGNO 2005 IL GARANTE PER LAPROTEZIONE DEI DATI PERSONALI NELLA riunione odierna, in presenza delprof. Francesco Pizzetti, presidente, del dott. Giuseppe Chiaravalloti,vicepresidente, del dott. Mauro Paissan e del dott. Giuseppe Fortunato,componenti e del dott. Giovanni Buttarelli, segretario generale; VISTO il ricorso pervenuto al Garante il13 aprile 2005, presentato da Sara Marianna Lera nei confronti di Crif S.p.A., VISTI gli ulteriori atti d'ufficio e, inparticolare, la nota del 21 aprile 2005 con la quale questa Autorit, ai sensidell'art. 149, comma 1, del Codice in materia di protezione dei dati personali(d.lg. 30 giugno 2003, n. 196), ha invitato il titolare del trattamento afornire riscontro alla richiesta dell'interessata; VISTA la nota inviata via fax il 12maggio 2005 con la quale il titolare del trattamento ha comunicato di avercancellato, a seguito della revoca del consenso al trattamento manifestatadalla ricorrente, i dati relativi ad un prestito finalizzato erogato da LineaBanche Popolari S.p.A. il 19 ottobre 2001 "ed ancora accordato senzaalcuna segnalazione di insolvenze"; VISTO che, nella medesima nota, laresistente ha sostenuto (ribadendo quanto gi dichiarato alla ricorrente conlettera del 2 aprile 2005) di non poter, al contrario, cancellare i dati relativiad un prestito finalizzato erogato il 30 novembre 2001 da Fiat SavaS.p.A., "ancora accordato con segnalazione di ritardi nei pagamenti(fino a 2 rate) regolarizzati da meno di 12 mesi RILEVATO che la resistente, nella citatanota, ha chiesto altres al Garante di rigettare il ricorso con integraleaddebito delle spese alla ricorrente; CONSIDERATO che la societ resistente hasostenuto (con attestazione della cui veridicit l'autore risponde anche aisensi dell'art. 168 del Codice: "Falsit nelle dichiarazioni enotificazioni al Garante") diaver cancellato i dati relativi al citato prestito finalizzato erogato da LineaBanche Popolari S.p.A. e che va quindi dichiarato in merito non luogo aprovvedere sul ricorso ai sensi dell'art. 149, comma 2, del Codice; RILEVATO che la domanda di cancellazionedei restanti dati , invece, infondata, avendo la resistente (gi prima dellaproposizione del ricorso) riscontrato la stessa con raccomandata a/r inviata il2 aprile 2005 e consegnata all'interessata il 5 aprile 2005 (della cui ricevutadi ritorno ha allegato copia) e non essendo, in ogni caso, trascorsi 12 mesidalla data di registrazione della regolarizzazione dei ritardi nei pagamenti(fino a 2 rate), avvenuta nel giugno 2004 (art. 6, comma 2, lett. a), delpredetto codice di deontologia e buona condotta) ; VISTA la documentazione in atti; RITENUTO che sussistono giusti motivi percompensare fra le parti le spese del procedimento; VISTI gli artt. 145 e s. del Codice inmateria di protezione dei dati personali (d.lg. 30 giugno 2003, n. 196); VISTE le osservazioni dell'Ufficioformulate dal segretario generale ai sensi dell'art. 15 del regolamento delGarante n. 1/2000; RELATORE il dott. Giuseppe Fortunato; TUTTO CI PREMESSO ILGARANTE: a) dichiara non luogo a provvedere sulricorso in ordine ai dati relativi al prestito finalizzato erogato da LineaBanche Popolari S.p.A.; b) dichiara infondato il ricorso inordine alla richiesta di cancellazione dei restanti dati personalidell'interessata; c) dichiara compensate le spese delprocedimento.
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