Garante per la protezione
    dei dati personali


PROVVEDIMENTO DEL 9GIUGNO 2005

IL GARANTE PER LAPROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

NELLA riunione odierna, in presenza delprof. Francesco Pizzetti, presidente, del dott. Giuseppe Chiaravalloti,vicepresidente, del dott. Mauro Paissan e del dott. Giuseppe Fortunato,componenti e del dott. Giovanni Buttarelli, segretario generale;

VISTO il ricorso pervenuto al Garante il13 aprile 2005, presentato da Simonetta Celli nei confronti di Crif S.p.A., con il quale la ricorrente, avendo revocato ilconsenso al trattamento dei dati che la riguardano, ha chiesto la lorocancellazione e di porre a carico della resistente le spese sostenute per ilprocedimento;

VISTI gli ulteriori atti d'ufficio e, inparticolare, la nota del 21 aprile 2005 con la quale questa Autorit, ai sensidell'art. 149, comma 1, del Codice in materia di protezione dei dati personali(d.lg. 30 giugno 2003, n. 196), ha invitato il titolare del trattamento afornire riscontro alle richieste dell'interessata;

VISTA la nota inviata via fax il 12maggio 2005 con la quale il titolare del trattamento ha comunicato di avercancellato, a seguito della revoca del consenso al trattamento manifestatadalla ricorrente, i dati relativi ad un prestito personale erogato da CreditoItaliano S.p.A. (ora Unicredit Banca S.p.A.) il 7 agosto 1998 "edestinto in data 06.07.2001 senza alcuna segnalazione di insolvenze";

VISTO che, nella medesima nota, laresistente ha sostenuto (ribadendo quanto gi dichiarato alla ricorrente conlettera del 30 marzo 2005) di non poter, al contrario, cancellare i datirelativi ad un prestito personale erogato il 25 novembre 1997 da FindomesticBanca S.p.A., "ed estinto in data 29.07.2004 con segnalazione dicredito ceduto". Ci,trattandosi di informazioni creditizie di tipo negativo il cui trattamentosarebbe lecito anche in assenza del consenso dell'interessato, ai sensi delcodice di deontologia e di buona condotta per i sistemi informativi gestiti dasoggetti privati in tema di crediti al consumo, affidabilit e puntualit neipagamenti (Provv. del Garante n. 8 del 16 novembre 2004, in GazzettaUfficiale 23 dicembre 2004, n. 300;d.m. 14 gennaio 2005, in Gazzetta Ufficiale 29 gennaio 2005, n. 23) e del connesso provvedimentodel Garante sul bilanciamento di interessi (Provv. n. 9 del 16 novembre 2004,in Gazzetta Ufficiale 23 dicembre2004, n. 300);

RILEVATO che la resistente, nella citatanota, ha chiesto altres al Garante di rigettare il ricorso con integraleaddebito delle spese alla ricorrente;

CONSIDERATO che la societ resistente hasostenuto (con attestazione della cui veridicit l'autore risponde anche aisensi dell'art. 168 del Codice: "Falsit nelle dichiarazioni enotificazioni al Garante") diaver cancellato i dati relativi al citato prestito personale erogato da CreditoItaliano S.p.A. (ancora presenti nel report del 30 marzo 2005) e che va quindi dichiarato inmerito non luogo a provvedere sul ricorso ai sensi dell'art. 149, comma 2, delCodice;

RILEVATO che la domanda di cancellazionedei restanti dati , invece, infondata, avendo la resistente (gi prima dellaproposizione del ricorso) riscontrato la stessa con raccomandata a/r inviata il2 aprile 2005 e consegnata all'interessata il 5 aprile 2005 (della cui ricevutadi ritorno ha allegato copia) e non essendo, in ogni caso, trascorsi 36 mesidalla data di estinzione del predetto rapporto di finanziamento, termineprevisto dall'art. 6, comma 5, del predetto codice di deontologia e di buonacondotta per la lecita conservazione nei sistemi di informazioni creditizie deidati relativi a ritardi e inadempimenti nei finanziamenti non successivamenteregolarizzati;

VISTA la documentazione in atti;

RITENUTO che sussistono giusti motivi percompensare fra le parti le spese del procedimento;

VISTI gli artt. 145 e s. del Codice inmateria di protezione dei dati personali (d.lg. 30 giugno 2003, n. 196);

VISTE le osservazioni dell'Ufficioformulate dal segretario generale ai sensi dell'art. 15 del regolamento delGarante n. 1/2000;

RELATORE il dott. Giuseppe Chiaravalloti;

TUTTO CI PREMESSO ILGARANTE:

a) dichiara non luogo a provvedere sulricorso in ordine alla richiesta di cancellazione dei dati relativi al prestitopersonale erogato da Credito Italiano S.p.A;

b) dichiara infondato il ricorso inordine alla richiesta di cancellazione dei restanti dati personalidell'interessata;

c) dichiara compensate le spese delprocedimento.

Roma, 9 giugno 2005

Il presidente
Pizzetti

Il relatore
CHiaravalloti

Il segretario generale
Buttarelli