| Garante per la protezione     dei dati personali PROVVEDIMENTODEL 9 GIUGNO 2005 ILGARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI NELLA riunioneodierna, in presenza del prof. Francesco Pizzetti, presidente, del dott.Giuseppe Chiaravalloti, vicepresidente, del dott. Mauro Paissan e del dott.Giuseppe Fortunato, componenti e del dott. Giovanni Buttarelli, segretariogenerale; VISTO il ricorsopervenuto al Garante il 13 aprile 2005, presentato da Sara Premoli neiconfronti di Crif S.p.A., con ilquale la ricorrente, avendo revocato il consenso al trattamento dei dati che lariguardano, ha chiesto la loro cancellazione e di porre a carico dellaresistente le spese sostenute per il procedimento; VISTI gliulteriori atti d'ufficio e, in particolare, la nota del 21 aprile 2005 con laquale questa Autorit, ai sensi dell'art. 149, comma 1, del Codice in materiadi protezione dei dati personali (d.lg. 30 giugno 2003, n. 196), ha invitato iltitolare del trattamento a fornire riscontro alle richieste dell'interessata; VISTA la notainviata via fax il 12 maggio 2005 con la quale il titolare del trattamento hacomunicato di aver cancellato, a seguito della revoca del consenso altrattamento manifestata dalla ricorrente, i dati relativi ad un prestitofinalizzato erogato da Finconsumo S.p.A. il 3 aprile 2000 "ed estintoin data 01.04.2004 senza alcuna segnalazione di insolvenze" VISTO che, nellamedesima nota, la resistente ha sostenuto (ribadendo quanto gi dichiarato allaricorrente con lettera del 30 marzo 2005) di non poter, al contrario,cancellare i dati relativi ad un prestito finalizzato erogato da Fiat SavaS.p.A. il 7 maggio 2003 "ed estinto con segnalazione di ritardi neipagamenti (fino a 2 rate) regolarizzati da meno di 12 mesi RILEVATO che laresistente, nella citata nota, ha chiesto altres al Garante di rigettare ilricorso con integrale addebito delle spese alla ricorrente; CONSIDERATO, comepremesso, che la societ resistente ha dichiarato di aver cancellato i datirelativi al citato prestito finalizzato erogato da Finconsumo S.p.A. e che vaquindi dichiarato in merito non luogo a provvedere sul ricorso ai sensidell'art. 149, comma 2, del Codice; rilevato che non rientra nell'inizialeistanza di cancellazione il trattamento dei dati relativi al prestitofinalizzato richiesto a Compass S.p.A. il 31 marzo 2005 (peraltro anch'essi gicancellati dalla resistente); RILEVATO che ladomanda di cancellazione dei restanti dati , invece, infondata, avendo laresistente (gi prima della proposizione del ricorso) riscontrato la stessa conraccomandata a/r inviata il 2 aprile 2005 e consegnata all'interessata il 5aprile 2005 (della cui ricevuta di ritorno ha allegato copia) e non essendo, inogni caso, trascorsi i limiti temporali di conservazione dei dati previsti dalpredetto codice di deontologia e di buona condotta per la lecita conservazionenei sistemi di informazioni creditizie dei dati relativi a ritardi einadempimenti nei finanziamenti non successivamente regolarizzati o per laconservazione dei dati relativi a ritardi successivamente regolarizzati; VISTA ladocumentazione in atti; RITENUTO chesussistono giusti motivi per compensare fra le parti le spese del procedimento; VISTI gli artt.145 e s. del Codice in materia di protezione dei dati personali (d.lg. 30giugno 2003, n. 196); VISTE leosservazioni dell'Ufficio formulate dal segretario generale ai sensi dell'art.15 del regolamento del Garante n. 1/2000; RELATORE il dott.Giuseppe Chiaravalloti; TUTTOCI PREMESSO IL GARANTE: a) dichiara nonluogo a provvedere sul ricorso in ordine alla richiesta di cancellazione deidati relativi al prestito finalizzato erogato da Finconsumo S.p.A.; b) dichiarainfondato il ricorso in ordine alla richiesta di cancellazione dei restantidati personali dell'interessata; c) dichiaracompensate le spese del procedimento. Roma, 9 giugno 2005
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