PROVVEDIMENTO DEL 9GIUGNO 2005
IL GARANTE PER LAPROTEZIONE DEI DATI PERSONALI
NELLA riunione odierna, in presenza delprof. Francesco Pizzetti, presidente, del dott. Giuseppe Chiaravalloti, vicepresidente, del dott. Mauro Paissan e del dott. Giuseppe Fortunato, componentie del dott. Giovanni Buttarelli, segretario generale;
VISTO il ricorso al Garante regolarizzatoin data 13 aprile 2005 da Roberto Dionesalvi nei confronti di Banca nazionaledel lavoro S.p.A. con il quale il ricorrente, oltre ad altre istanze dirilascio di copia di documentazione bancaria, ha chiesto anche di accedere adati personali che lo riguardano contenuti in alcuni documenti relativi alcontratto di conto corrente di cui stato titolare presso una filiale diCosenza;
VISTI gli ulteriori atti d'ufficio e, inparticolare, la nota del 26 aprile 2005 con la quale questa Autorit, ai sensidell'art. 149, comma 1, del Codice in materia di protezione dei dati personali(d.lg. 30 giugno 2003, n. 196), ha invitato il titolare del trattamento afornire riscontro alla richiesta dell'interessato;
VISTA la nota inviata il 18 maggio 2005con la quale la banca resistente, ad integrazione di precedenti riscontri, haribadito la propria disponibilit a fornire quanto richiesto, ma previopagamento delle commissioni a suo avviso dovute "(ai sensi dell'art.119 del D.Lgs. 385/93) nella misura prevista nei "Fogli Informativi"esposti" nelle agenzie dellabanca;
CONSIDERATO che l'art. 10 del Codice nonprevede per il titolare del trattamento, allorch debba fornire riscontro aduna richiesta di accesso formulata ai sensi della disciplina sul trattamentodei dati personali (v. ora art. 7 del Codice), l'obbligo di esibire o allegarecopia di ogni singolo documento contenente dati personali dell'interessato,imponendo al contrario il solo obbligo di estrapolare dai propri archivi edocumenti unicamente i dati personali del richiedente oggetto di richiesta,previo oscuramento di eventuali altri dati relativi a terzi; rilevato che, aisensi dell'art. 10, comma 4, del Codice, il riscontro alla richiestadell'interessato "pu avvenire anche attraverso l'esibizione o laconsegna in copia di atti e documenti contenenti i dati personali richiesti
RILEVATO che nel caso di specie larichiesta del ricorrente quindi fondata limitatamente alla richiesta diaccedere a dati personali che lo riguardano inerenti al predetto rapporto diconto corrente, e secondo le modalit di cui al predetto art. 10, risultandoinfondata ogni altra richiesta avanzata dal ricorrente nei termini oraprecisati;
RILEVATO infatti che, in terminiparzialmente contrari a quanto sostenuto dalla banca resistente, il soloesercizio del diritto di accesso a specifici dati personali, se fatto valerecon il ricorso proposto ai sensi dell'art. 145 del Codice, deve esseregarantito gratuitamente e non pu essere condizionato, per quanto attiene allemodalit di esercizio, a quanto statuito, ad altri fini, dal testo unico inmateria bancaria (d.lg. 1 settembre 1993, n. 385) in riferimento al distintodiritto del cliente di ottenere altres, in termini onerosi, copia di interiatti e documenti bancari;
RITENUTO quindi, che, per questi motivi,il ricorso deve essere parzialmente accolto e che va ordinato a Banca nazionaledel lavoro S.p.A. di comunicare in forma intelligibile al ricorrente, entro il31 luglio 2005 e secondo le predette modalit, solo i dati personali richiesti,dando conferma anche a questa Autorit dell'avvenuto adempimento, entro ilmedesimo termine;
VISTI gli artt. 145 e s. del Codice inmateria di protezione dei dati personali (d.lg. 30 giugno 2003, n. 196);
VISTE le osservazioni dell'Ufficioformulate dal segretario generale ai sensi dell'art. 15 del regolamento delGarante n. 1/2000;
RELATORE il dott. Giuseppe Chiaravalloti;
TUTTO CI PREMESSO ILGARANTE:
in parziale accoglimento del ricorsoordina a Banca nazionale del lavoro S.p.A. di corrispondere alla richiesta delricorrente, nei soli termini di cui in motivazione.
Pizzetti
Chiaravalloti
Buttarelli