| Garante per la protezione     dei dati personali PROVVEDIMENTO DEL 9GIUGNO 2005 IL GARANTE PER LAPROTEZIONE DEI DATI PERSONALI NELLA riunione odierna, in presenza delprof. Francesco Pizzetti, presidente, del dott. Giuseppe Chiaravalloti,vicepresidente, del dott. Mauro Paissan e del dott. Giuseppe Fortunato,componenti e del dott. Giovanni Buttarelli, segretario generale; VISTO il ricorso pervenuto al Garante il14 aprile 2005, presentato da Luca Bosi nei confronti di Euroforex S.p.A., conil quale il ricorrente, nel contestare la ricezione di un messaggio di postaelettronica relativo alle modalit per l'iscrizione ad un servizio fornito sulsito Internet della resistente, ripropone alcune tra le istanze gi avanzate aisensi degli artt. 7 e 8 del Codice (alle quali, a suo avviso, la resistente nonavrebbe risposto in modo idoneo), ovvero limitatamente all'origine dei dati chelo riguardano, agli estremi identificativi del titolare o del responsabile deltrattamento eventualmente designato e agli "estremi della ()dichiarazione () con la quale"sarebbe stato autorizzato il trattamento dei dati in questione; VISTI gli ulteriori atti d'ufficio e, inparticolare, la nota del 26 aprile 2005 con la quale questa Autorit, ai sensidell'art. 149, comma 1, del Codice, ha invitato il titolare del trattamento a fornireriscontro alle richieste dell'interessato; VISTA la nota anticipata via fax il 20maggio 2005 con la quale la resistente ha fornito un sufficiente riscontro allerichieste formulate dal ricorrente in ordine all'origine dei dati personali(imputabile ad una registrazione effettuata sul sito della stessa conl'indicazione dei dati –riportati analiticamente– che sarebberostati forniti, ivi compreso l'indirizzo di posta elettronica utilizzato, alsolo scopo di comunicare login e password RITENUTO, pertanto, di dover dichiarareper questa parte non luogo a provvedere sul ricorso ai sensi dell'art. 149,comma 2, del Codice; RITENUTO di dover dichiarare inveceinammissibile il ricorso in ordine alla restante richiesta relativa agli "estremidell'autorizzazione" rilasciataper il trattamento dei dati, posto che quest'ultima non rientra, nei termini incui formulata, tra le richieste proponibili nell'esercizio dei diritti di cuiall'art. 7 del Codice; VISTA la documentazione in atti; RITENUTO congruo compensare le spese trale parti; VISTI gli artt. 145 e s. del Codice inmateria di protezione dei dati personali (d.lg. 30 giugno 2003, n. 196); VISTE le osservazioni dell'Ufficioformulate dal segretario generale ai sensi dell'art. 15 del regolamento delGarante n. 1/2000; RELATORE il dott. Giuseppe Fortunato; TUTTO CI PREMESSO ILGARANTE: a) dichiara non luogo a provvedere sulricorso in ordine alla richiesta di conoscere l'origine dei dati e gli estremiidentificativi del titolare e del responsabile del trattamento; b) dichiara inammissibile il ricorso inordine alla restante richiesta; c) dichiara compensate le spese tra leparti.
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