Garante per la protezione
    dei dati personali


PROVVEDIMENTO DEL 1 GIUGNO2005

IL GARANTE PER LAPROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

Nella riunione odierna, in presenza delprof. Francesco Pizzetti, presidente, del dott. Giuseppe Chiaravalloti, vicepresidente, del dott. Mauro Paissan e del dott. Giuseppe Fortunato, componentie del dott. Giovanni Buttarelli, segretario generale;

VISTA l'istanza ex artt. 7 e 8 del Codicein materia di protezione dei dati personali (d.lg. 30 giugno 2003, n. 196)avanzata da Pier Luigi Maria Lucatuorto nei confronti di Marco Tardelli, con laquale l'interessato, nel contestare la ricezione di un messaggio di postaelettronica non sollecitato (relativo alle iniziative poste in essere presso ilsito www.musicArea.it), chiedevaconferma dell'esistenza di dati che lo riguardano e di ottenerne lacomunicazione in forma intelligibile, di conoscere l'origine dei dati, lefinalit, le modalit e la logica su cui si basa il trattamento, nonch gliestremi identificativi del titolare e del responsabile designato, e i soggettio le categorie di soggetti ai quali i dati possono essere comunicati,opponendosi al trattamento dei dati e sollecitandone la cancellazione;

VISTO il ricorso pervenuto al Garante il24 febbraio 2005 con il quale il ricorrente, insoddisfatto del riscontroottenuto alla predetta istanza ex artt. 7 e 8 del Codice (avendo il titolaredel trattamento riscontrato solo le richieste di conferma dell'esistenza deidati e di cancellazione, nonch di conoscere gli estremi del titolare,dichiarando di aver "provveduto a cancellare ogni suo indirizzo" dal proprio archivio), ha ribadito le restantirichieste ed ha chiesto, altres, di porre a carico del resistente le spese delprocedimento;

VISTI gli ulteriori atti d'ufficio e, inparticolare, la nota del 3 marzo 2005 (con la quale questa Autorit, ai sensidell'art. 149, comma 1, del Codice, ha invitato il titolare del trattamento afornire riscontro alle richieste dell'interessato), nonch l'ulteriore nota del7 aprile 2005 (notificata dal Comando nucleo speciale funzione pubblica e privacy della Guardia di finanza, con cui, ai sensidell'art. 149, comma 7, del Codice, stato prorogato il termine per ladecisione sul ricorso, comunicando nuovamente al titolare del trattamento ilricorso ed il conseguente invito ad aderire);

RILEVATO che il resistente non ha fornitoalcun riscontro alle richieste riproposte con il ricorso;

RITENUTA, per questi motivi, la necessitdi accogliere il ricorso e di ordinare a Marco Tardelli di fornire adeguatoriscontro alle richieste del ricorrente, entro il 10 luglio 2005, dandocomunicazione a questa Autorit, nel medesimo termine, dell'avvenutoadempimento;

VISTA la documentazione in atti;

RITENUTO congruo determinare, ai sensidell'art. 150, comma 3, del Codice l'ammontare delle spese e dei diritti inerential ricorso posti a carico del resistente nella misura forfettaria di euro 500,di cui euro 150 per diritti di segreteria, considerati gli adempimenticonnessi, in particolare, alla presentazione del ricorso;

VISTI gli artt. 145 e s. del Codice inmateria di protezione dei dati personali (d.lg. 30 giugno 2003, n. 196);

VISTE le osservazioni dell'Ufficioformulate dal segretario generale ai sensi dell'art. 15 del regolamento delGarante n. 1/2000;

RELATORE il prof. Francesco Pizzetti;

TUTTO CI PREMESSO ILGARANTE:

a) accoglie il ricorso e, per l'effetto,ordina a Marco Tardelli di fornire adeguato riscontro a tutte le richieste delricorrente, nei termini di cui in motivazione;

b) determina nella misura forfettaria dieuro 500 l'ammontare delle spese e dei diritti del procedimento posti a caricodel resistente, il quale dovr liquidarli direttamente a favore del ricorrente.

Roma, 1 giugno 2005

Il presidente
Pizzetti

Il relatore
Pizzetti

Il segretario generale
Buttarelli