Garante per la protezione
    dei dati personali


PROVVEDIMENTO DEL 1 GIUGNO2005

IL GARANTE PER LAPROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

NELLA riunione odierna, in presenza delprof. Francesco Pizzetti, presidente, del dott. Giuseppe Chiaravalloti, vicepresidente, del dott. Mauro Paissan e del dott. Giuseppe Fortunato, componentie del dott. Giovanni Buttarelli, segretario generale;

VISTO il ricorso presentato al Garante indata 6 aprile 2005 da Antonio Circi, rappresentato e difeso dall'avv. Marcod'Agostino presso il cui studio ha eletto domicilio, nei confronti di BancaIntesa S.p.A., con il quale il ricorrente ha chiesto di accedere ai datipersonali relativi ad un contratto di conto corrente aperto presso una filialedi Roma nel 1984 e chiuso nell'ottobre 2000; rilevato che il ricorrente hachiesto altres“ di porre a carico del titolare del trattamento le spese delprocedimento;

VISTI gli ulteriori atti d'ufficio e, inparticolare, la nota del 18 aprile 2005 con la quale questa Autoritˆ, ai sensidell'art. 149, comma 1, del Codice in materia di protezione dei dati personali(d.lg. 30 giugno 2003, n. 196), ha invitato il titolare del trattamento afornire riscontro alle richieste dell'interessato;

VISTA la nota inviata il 6 maggio 2005con la quale la banca resistente, ad integrazione di precedenti riscontri, hamanifestato la propria disponibilitˆ a fornire copia dei documenti contenenti idati richiesti, condizionando, tuttavia, la consegna della documentazione alpagamento di una somma di denaro da determinarsi in ragione dei "costieffettivamente sopportati per la ricerca e la riproduzione della documentazione";

VISTA la memoria pervenuta il 10 maggio2005 con la quale il ricorrente ha ribadito la propria richiesta ritenendo"illegittimo" ilcontributo preteso per la consegna dei dati richiesti;

RILEVATO che la banca resistente non hafornito idoneo riscontro alla richiesta del ricorrente, nonostante ladisponibilitˆ manifestata nel corso del procedimento;

CONSIDERATO infatti che l'art. 10 delCodice non prevede per il titolare del trattamento, allorchŽ debba fornireriscontro ad una richiesta di accesso formulata ai sensi dell'art. 7 delCodice, l'obbligo di esibire o allegare copia di ogni singolo documentocontenente i dati personali dell'interessato, imponendo al contrario diestrapolare dai propri archivi e documenti tutti i dati personali oggetto dirichiesta, previo oscuramento di eventuali dati relativi a terzi; rilevato,peraltro, che, ai sensi dell'art. 10, comma 4, del Codice, quando l'estrazionedei dati risulta particolarmente difficoltosa il riscontro alla richiestadell'interessato "pu˜ avvenire anche attraverso l'esibizione o laconsegna in copia di atti e documenti contenenti i dati personali richiesti";

RILEVATO altres“ che, contrariamente aquanto sostenuto dalla banca resistente, l'esercizio del diritto di accesso aspecifici dati personali, vantato con il ricorso proposto ai sensi dell'art.145 del Codice, deve essere garantito gratuitamente e non pu˜ esserecondizionato, per quanto attiene alle modalitˆ di esercizio, a quanto statuito,ad altri fini, dal testo unico in materia bancaria (d.lg. 1¡ settembre 1993, n.385) in riferimento al distinto diritto del cliente di ottenere copia di interiatti e documenti bancari contenenti o meno dati personali;

RITENUTO quindi, che, per questi motivi,il ricorso deve essere accolto e che va ordinato a Banca Intesa S.p.A. dicomunicare in forma intelligibile al ricorrente, entro il 15 luglio 2005, tuttii dati che lo riguardano, dando conferma anche a questa Autoritˆ dell'avvenutoadempimento, entro il medesimo termine;

RITENUTO congruo determinare, ai sensidell'art. 150, comma 3, del Codice l'ammontare delle spese e dei dirittiinerenti al ricorso nella misura forfettaria di euro 500, di cui euro 150 perdiritti di segreteria, considerati gli adempimenti connessi, in particolare,alla presentazione del ricorso e ritenuto di porli a carico del titolare deltrattamento nella misura di euro 300, previa compensazione della residua parteper giusti motivi;

VISTI gli artt. 145 e s. del Codice inmateria di protezione dei dati personali (d.lg. 30 giugno 2003, n. 196);

VISTE le osservazioni dell'Ufficioformulate dal segretario generale ai sensi dell'art. 15 del regolamento delGarante n. 1/2000;

RELATORE il prof. Francesco Pizzetti;

TUTTO CIñ PREMESSO ILGARANTE:

a) accoglie il ricorso ed ordina a BancaIntesa S.p.A. di corrispondere alla richiesta del ricorrente, nei termini dicui in motivazione;

b) determina nella misura forfettaria dieuro 500 l'ammontare delle spese e dei diritti del procedimento posti, nella misuradi 300 euro, previa compensazione della residua parte per giusti motivi, acarico di Banca Intesa S.p.A., la quale dovrˆ liquidarli direttamente a favoredel ricorrente.

Roma, 1 giugno 2005

Il presidente
Pizzetti

Il relatore
Pizzetti

Il segretario generale
Buttarelli