Garante per la protezione
    dei dati personali


Provvedimento del 19 maggio 2005

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

Nella riunione odierna, in presenza del prof. Francesco Pizzetti, presidente, del dott. Giuseppe Chiaravalloti, vice presidente, del dott. Mauro Paissan e del dott. Giuseppe Fortunato, componenti e del dott. Giovanni Buttarelli, segretario generale;

Esaminato il ricorso presentato da Roberto Pocetta, rappresentato e difeso dall'avv. Gabriele Gianese e dal dott. Luca Di Martino presso il cui studio ha eletto domicilio

nei confronti di

Crif S.p.A. e CTC-Consorzio per la tutela del credito;

Visti gli articoli 7, 8 e 145 s. del Codice in materia di protezione dei dati personali (d.lg. 30 giugno 2003, n. 196);

Viste le osservazioni dell'Ufficio formulate dal segretario generale ai sensi dell'art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000;

Relatore il prof. Francesco Pizzetti;

PREMESSO:

L'interessato afferma di non aver ricevuto riscontro ad un'istanza formulata ai sensi degli artt. 7 e 8 del Codice con la quale aveva chiesto a CTC-Consorzio per la tutela del credito e Crif S.p.A. la cancellazione dei dati personali che lo riguardano riferiti a ritardi nei pagamenti, revocando in ogni caso il consenso al relativo trattamento.

Nel ricorso presentato a questa Autorit il 21 marzo 2005 ai sensi dell'art. 145 del Codice, il ricorrente ha ribadito la richiesta di cancellazione formulando una nuova richiesta di attestare che l'operazione di cancellazione stata portata a conoscenza dei soggetti cui i dati erano stati comunicati o diffusi, nonch "in mero subordine () la sospensione della visibilit e della comunicazione dei dati stessi". Il ricorrente ha inoltre chiesto di porre a carico della controparte le spese del procedimento.

All'invito ad aderire formulato ai sensi dell'art. 149 del Codice da questa Autorit in data 30 marzo 2005, CTC- Consorzio per la tutela del credito, con fax inviati il 20 ed il 21 aprile 2005, ha risposto sostenendo:

      di aver gi dato positivo riscontro alla richiesta di cancellazione con raccomandata a.r. datata 9 marzo 2005 (anche se a suo avviso "non erano ancora trascorsi 90 giorni e non sussistevano i giustificati motivi di cui all'art. 9, comma 5, del d.lg. n. 196/2003") che stata inoltrata all'indirizzo di residenza dell'interessato "per maggior tutela del diritto () alla riservatezza", ma restituita al mittente per "compiuta giacenza";

      che l'odierno ricorso sarebbe quindi infondato in quanto "depositato dopo l'avvenuta cancellazione" dei dati e dopo che il Consorzio resistente avrebbe posto il ricorrente "in condizione di avere notizia della intervenuta cancellazione";

      che, "in base ad una () regola interna di maggior favore per l'interessato", ha cancellato, in data 2 febbraio 2005, i dati relativi ad un finanziamento "revolving" erogato da Findomestic Banca S.p.A. il 26 giugno 1996.

Con nota inviata il 21 aprile 2005 Crif S.p.A. ha informato il ricorrente che "ad oggi () non presente nel sistema di informazioni creditizie della () societ alcuna posizione relativa al ricorrente".

CI PREMESSO IL GARANTE OSSERVA:

Il ricorso concerne il trattamento di dati detenuti in due sistemi di informazioni creditizie.

In ordine alla richiesta di attestare che l'operazione di cancellazione stata portata a conoscenza dei soggetti cui i dati erano stati comunicati o diffusi il ricorso inammissibile, essendo tale richiesta stata formulata per la prima volta in sede di ricorso, anzich anche nell'interpello ex art. 146 del Codice.

In ordine alla richiesta di cancellazione dei dati personali del ricorrente va invece dichiarato non luogo a provvedere sul ricorso ai sensi dell'art. 149, comma 2, del Codice nei confronti di entrambe le resistenti, avendo le stesse fornito in merito adeguato riscontro nel corso del procedimento, attestando, con dichiarazione di cui gli autori rispondono anche ai sensi dell'art. 168 del Codice ("Falsit nelle dichiarazioni e notificazioni al Garante"), che allo stato non sono presenti segnalazioni che riguardano l'interessato.

Va in proposito rilevato che, contrariamente a quanto sostenuto da CTC-Consorzio per la tutela del credito, la richiesta di cancellazione stata avanzata legittimamente dall'interessato, non applicandosi a tale istanza (a differenza delle richieste relative ai diritti di cui all'art. 7, commi 1 e 2, del Codice), l'invocato intervallo di 90 giorni fra una richiesta e l'altra (art. 9, comma 5).

L'interessato si era poi avvalso della facolt di conferire delega ad un terzo presso il quale ha eletto domicilio. La comunicazione di avvenuta cancellazione dei dati inviata prima del ricorso da CTC-Consorzio per la tutela del credito al domicilio del ricorrente (anzich a quello eletto presso il delegato), e non materialmente ricevuta dopo la compiuta giacenza, non spiega utili effetti ai fini dell'invocata infondatezza del ricorso, in quanto il Consorzio avrebbe dovuto inviare la comunicazione stessa al domicilio eletto.

In relazione poi all'eccezione del Consorzio sulla qualifica professionale del delegato, l'art. 8, comma 3, del codice di deontologia e di buona condotta per i sistemi di informazione creditizia non rileva, in quanto tale disposizione si limita a fissare un limite per il trattamento dei dati da parte dei terzi delegati, limite operante anche nei casi di specie, ma che non incide sul punto in esame.

L'ammontare delle spese sostenute nel presente procedimento determinato ai sensi dell'art. 150, comma 3, del Codice, nella misura forfettaria di euro 500, di cui euro 150 per diritti di segreteria, tenuto conto degli adempimenti connessi alla redazione e presentazione del ricorso al Garante. Il medesimo ammontare posto a carico di CTC-Consorzio per la tutela del credito e Crif S.p.A., nella misura di euro 100 ciascuna, previa compensazione per giusti motivi della restante parte.

PER QUESTI MOTIVI IL GARANTE:

a) dichiara inammissibile il ricorso in ordine alla richiesta di attestazione che l'operazione di cancellazione stata portata a conoscenza dei soggetti cui i dati erano stati comunicati o diffusi;

b) dichiara non luogo a provvedere sul ricorso in ordine al restante profilo;

c) determina nella misura forfettaria di euro 500, di cui 150 per diritti di segreteria, l'ammontare delle spese e dei diritti del presente procedimento che pone, previa compensazione per giusti motivi della residua parte, a carico di CTC-Consorzio per la tutela del credito e Crif S.p.A., in misura pari a 100 euro ciascuna, le quali dovranno liquidarlo direttamente a favore del ricorrente.

Roma, 19 maggio 2005

Il presidente
Pizzetti

Il relatore
Pizzetti

Il segretario generale
Buttarelli