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Garante per la protezione     dei dati personali Provvedimento del 12 maggio 2005 IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI NELLA riunione odierna, in presenza del prof. Francesco Pizzetti, presidente, del dott. Giuseppe Chiaravalloti, del dott. Mauro Paissan e del dott. Giuseppe Fortunato, componenti e del dott. Giovanni Buttarelli, segretario generale; Esaminato il ricorso presentato da XY, rappresentata e difesa dall'avv. Giuseppe Conte presso il cui studio ha eletto domicilio nei confronti di Iap-Istituto dell'autodisciplina pubblicitaria; Visti gli articoli 7, 8 e 145 s. del Codice in materia di protezione dei dati personali (d.lg. 30 giugno 2003, n. 196); Viste le osservazioni dell'Ufficio formulate dal segretario generale ai sensi dell'art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000; Relatore il dott. Giuseppe Chiaravalloti; PREMESSO: La societ ricorrente afferma di non aver ricevuto idoneo riscontro ad un'istanza formulata il 10 gennaio 2005 ai sensi degli artt. 7 e 8 del Codice, con la quale ha chiesto di cancellare i dati che la riguardano contenuti in un estratto della decisione n. xxx adottata del Giur dell'Iap-Istituto dell'autodisciplina pubblicitaria (in relazione alla contestata conformit al codice di autodisciplina pubblicitaria di un messaggio pubblicitario della ricorrente apparso sul quotidiano "Il Sole24Ore"), estratto pubblicato sul sito Internet dell'Istituto ai sensi dell'art. 40 del medesimo codice di autodisciplina. In particolare, la ricorrente afferma che tale pubblicazione contrasterebbe con gli artt. 13 e 23 del Codice in materia di protezione dei dati personali, non essendo stato manifestato alcun consenso informato al trattamento dei dati che la riguardano. L'Iap ha risposto a tale istanza dichiarando di ritenere conforme alla legge il contestato trattamento dei dati, alla luce di quanto previsto dal menzionato codice di autodisciplina. In particolare, l'istituto ha rilevato che gli inserzionisti pubblicitari, stipulando un contratto con un altro soggetto vincolato al rispetto del codice di autodisciplina (come nel caso di specie), si impegnano a rispettare tale codice sulla base di una clausola di accettazione contenuta nei contratti di diffusione pubblicitaria (Norme preliminari e generali del codice di autodisciplina medesimo, lett. d)). Nel ricorso proposto ai sensi degli artt. 145 e ss. del Codice, la societ ricorrente ha ribadito la propria richiesta di cancellazione, per avvenuta violazione di legge, dei dati relativi alla predetta decisione n. 188/04 del 14 dicembre 2004; ha poi dichiarato, in particolare, di non aderire all'Iap e di non aver mai sottoscritto "alcun contratto che la assoggetti alle regole contenute nel codice di autodisciplina", il quale non pu pertanto spiegare effetti nei propri confronti; ha chiesto infine di porre a carico di controparte le spese sostenute per il procedimento. A seguito dell'invito ad aderire formulato da questa Autorit in data 11 febbraio 2005 ai sensi dell'art. 149 del Codice, l'Iap ha risposto con nota pervenuta il 28 febbraio 2005, dichiarando che: l'editore, il quale ha pubblicato il messaggio pubblicitario oggetto della pronuncia del Giur "aderisce () al codice di autodisciplina pubblicitaria e, conseguentemente, ha inserito da lungo tempo nelle condizioni generali di contratto destinate a regolare la vendita di spazi pubblicitari e i rapporti con tutti gli inserzionisti una clausola che obbliga questi ultimi ad "accettare senza riserve il codice di autodisciplina pubblicitaria che obbligatorio e vincolante per l'editore e, pertanto, la competenza del Comitato di accertamento e del Giur, impegnandosi a conformarsi alle decisioni di quest'ultimo anche in ordine all'eventuale pubblicazione delle stesse"; la citata clausola, inoltre, "non () classificabile come clausola vessatoria" ed "comunemente ritenuta applicabile ed efficace nei confronti di tutti i committenti di messaggi pubblicitari diffusi" da soggetti aderenti al codice di autodisciplina, "senza alcuna necessit di specifica approvazione per iscritto"; ha comunque deciso "di aderire spontaneamente alle richieste della ricorrente, disponendo la cancellazione dal sito Internet www.iap.it di ogni riferimento alla XY, relativamente alla decisione del Giur n. 188/04 del 14 dicembre 2004". Con memorie pervenute il 2 e il 14 marzo 2005 e nell'audizione del 3 marzo 2005, la ricorrente ha ribadito le proprie posizioni, sottolineando di ritenere illecito il trattamento dei dati personali che la riguardano, stante l'assenza di un proprio consenso informato; si poi opposta all'ulteriore, eventuale trattamento dei dati che la riguardano, richiamando due precedenti lettere inviate all'ente resistente, nel dicembre 2004, con le quali si era opposta alla pubblicazione del proprio nominativo sul sito Internet dell'istituto resistente. Con nota pervenuta il 3 maggio 2005, successivamente alla proroga del termine per la decisione sul ricorso disposta ai sensi dell'art. 149, comma 7, del Codice, il resistente ha al riguardo precisato di aver "assunto l'impegno incondizionato a non trattare i dati personali della XY e a cancellare i dati gi trattati via Internet". CI PREMESSO IL GARANTE OSSERVA: Il ricorso concerne una richiesta di cancellazione, per violazione di legge, di alcuni dati relativi alla ricorrente (quelli relativi alla predetta decisione n. xxx), contenuti nell'estratto di una decisione pubblicato sul sito Internet di un ente di autodisciplina pubblicitaria. In ordine alla richiesta di cancellazione di questi specifici dati personali, formulata dalla societ ricorrente con l'istanza del 10 gennaio 2005 (espressamente indicata nel ricorso quale interpello preventivo ex art. 146 del Codice) e ribadita nel ricorso medesimo, deve essere dichiarato non luogo a provvedere sul ricorso ai sensi dell'art. 149, comma 2, del Codice. L'ente resistente ha aderito alla richiesta formulata ai sensi degli artt. 7 e 8 del Codice, dichiarando (con attestazione della cui veridicit l'autore risponde anche ai sensi dell'art. 168 del Codice: "Falsit nelle dichiarazioni e nelle notificazioni al Garante"), di aver cancellato i particolari dati in questione dal proprio sito Internet. Deve essere invece dichiarata inammissibile l'opposizione al trattamento dei dati che la riguardano, in quanto formulata dalla ricorrente soltanto nel corso del procedimento richiamando l'art. 149, comma 4, del Codice. Tale disposizione legittima il ricorrente a "precisare la domanda nei limiti di quanto chiesto con il ricorso o a seguito di eccezioni formulate dal titolare", ma non consente allo stesso di formulare nel procedimento nuove domande in riferimento ad altri "diritti dell'interessato" previsti dall'art. 7 del Codice (quale , nel caso di specie, l'opposizione al trattamento per motivi legittimi). Questa Autorit si riserva di verificare nell'ambito di un autonomo procedimento ai sensi dell'art. 154 del Codice il complessivo trattamento dei dati personali effettuato dall'Istituto dell'autodisciplina pubblicitaria, nonch le modalit adottate da "Il Sole24Ore" S.p.A.-System comunicazione pubblicitaria per acquisire i dati personali e fornire l'informativa agli interessati nei casi di specie. Sussistono giusti motivi per compensare le spese fra le parti. PER QUESTI MOTIVI IL GARANTE: a) dichiara non luogo a provvedere sulla richiesta di cancellazione dei dati; b) dichiara inammissibile l'opposizione al trattamento; c) dichiara compensate le spese per il procedimento. Roma, 12 maggio 2005 Il presidente Il relatore Il segretario generale |