|
Garante per la protezione     dei dati personali Provvedimento del 12 maggio 2005 IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI NELLA riunione odierna, in presenza del prof. Francesco Pizzetti, presidente, del dott. Giuseppe Chiaravalloti, del dott. Mauro Paissan e del dott. Giuseppe Fortunato, componenti e del dott. Giovanni Buttarelli, segretario generale; Esaminato il ricorso presentato da Giuseppe La Marra, rappresentato e difeso dall'avv. Cosimo Bisbiglia presso il cui studio ha eletto domicilio nei confronti di Fiditalia S.p.A. e Crif S.p.A.; Visti gli articoli 7, 8 e 145 s. del Codice in materia di protezione dei dati personali (d.lg. 30 giugno 2003, n. 196); Viste le osservazioni dell'Ufficio formulate dal segretario generale ai sensi dell'art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000; Relatore il dott. Giuseppe Fortunato; PREMESSO Il ricorrente, in data 9 marzo 1998, aveva prestato garanzia nel contratto di finanziamento sottoscritto dalla propria madre con Fiditalia S.p.A. e volto all'acquisto di un autoveicolo. Ritenendo che il tasso di interesse applicato al contratto fosse superiore alle soglie trimestrali previste dalla legge antiusura (anche alla luce del risultato di un esame peritale cui aveva fatto sottoporre le condizioni contrattuali in questione), in data 7 dicembre 2002 aveva saldato anticipatamente il debito ritenuto residuo, informando la societ "della volont negoziale di procedere alla compensazione e trasmettendo copia della perizia finanziaria alla Fiditalia". Successivamente, Fiditalia S.p.A., dopo aver richiesto alla contraente principale, con nota datata 12 maggio 2003, la corresponsione di euro 972,41 "a saldo del contratto stesso", l'aveva dichiarata contestualmente decaduta dal beneficio del termine cedendo il relativo credito alla societ SNEI di Caserta. In data 21 novembre 2003, il ricorrente aveva fatto poi pervenire a tale societ "copia di tutto il carteggio relativo alla partita in contestazione". Il ricorrente, dopo aver appreso, in occasione di una richiesta di finanziamento (in seguito rifiutata) di essere stato segnalato al sistema di informazioni creditizie ("Eurisc") gestito da Crif S.p.A., ha formulato un'istanza ai sensi degli artt. 7 ed 8 del Codice nei confronti di Fiditalia S.p.A. e Crif S.p.A. con la quale ha chiesto la cancellazione dei dati personali che lo riguardano, nonch di conoscere le modalit del trattamento e gli estremi identificativi dei responsabili designati del trattamento. Non avendo ricevuto alcun riscontro il ricorrente ha proposto ricorso ai sensi dell'art. 145 del Codice con il quale ha eccepito l'illiceit del trattamento effettuato in relazione ai dati personali che lo riguardano, in quanto non avrebbe ricevuto un'idonea informativa ai sensi del combinato disposto dell'art. 13 del Codice e dell'art. 5 del codice di deontologia e di buona condotta applicabile ai sistemi di informazioni creditizie. Inoltre, la segnalazione di sofferenza relativa al contratto sarebbe stata effettuata senza una preventiva valutazione "dell'effettivo grado di solvibilit del debitore" e sarebbe anche inesatta, avendo ad oggetto un importo di euro 9.400 (pari all'intero ammontare finanziato) e non gi di euro 972,41 (cifra equivalente all'importo di cui la finanziaria aveva richiesto il pagamento). Infine, la segnalazione in questione, oltre a non essere stata preavvisata al ricorrente, non recherebbe la precisazione che il credito in contestazione per la parte residua di cui Fiditalia S.p.A. ha chiesto la corresponsione. Il ricorrente ha pertanto chiesto, in via cautelare, il blocco dei dati e, nel merito, la cancellazione degli stessi in quanto trattati in violazione di legge o, in subordine, la rettifica dei dati stessi; ha inoltre chiesto di porre a carico delle controparti le spese del procedimento. All'invito ad aderire formulato da questa Autorit in data 11 febbraio 2005 ai sensi dell'art. 149 del Codice, Crif S.p.A. ha risposto con nota inviata il 2 marzo 2005 sostenendo: che nel sistema di informazioni creditizie dalla stessa gestito risulta una posizione relativa ad un affidamento revolving concesso da Fiditalia S.p.A. il 4 marzo 1998 con segnalazione di ritardi nei pagamenti (fino a 3 rate) non regolarizzati, come confermato dalla stessa finanziaria con nota del 28 febbraio 2005; di non poter cancellare i dati in quanto il loro trattamento sarebbe lecito anche in assenza del consenso dell'interessato ai sensi dell'art. 6, comma 5, del codice di deontologia e buona condotta applicabile ai sistemi di informazioni creditizie, nonch del provvedimento del Garante sul bilanciamento di interessi del 16 novembre 2004; che tali dati saranno conservati per non oltre 36 mesi dalla data di ultimo aggiornamento (31 gennaio 2005); che, tuttavia, in ottemperanza all'art. 8 del predetto codice di deontologia e buona condotta, Crif S.p.A. "ha provveduto ad inserire nella posizione di cui sopra l'evidenza dell'esistenza di contestazioni da parte dell'interessato". Con nota inviata il 4 marzo 2005 Fiditalia S.p.A. ha sostenuto che: il debito vantato nei confronti della debitrice principale e del ricorrente sussisterebbe ancora oggi, non potendosi ritenere estinte, nei propri confronti, le obbligazioni di pagamento; la debitrice principale non sarebbe stata legittimata ad operare in via autonoma la riduzione degli interessi dovuti; tali interessi sarebbero stati inoltre contabilizzati in modo esatto in quanto, ai sensi della normativa anti-usura, l'eventuale superamento dei tassi-soglia usurari nella determinazione degli interessi, con la conseguente illiceit dei relativi patti accessori, va accertato all'atto in cui gli interessi sono promessi o convenuti, indipendentemente dal momento del loro pagamento; sia la contraente principale, sia il ricorrente in qualit di garante, avrebbero manifestato il proprio consenso alla comunicazione dei dati "a societ, enti, consorzi ed associazioni aventi finalit di tutela del credito", come indicato nell'informativa fornita "in forme perfettamente conformi alla legge vigente al momento della stipulazione del contratto"; i dati oggetto di segnalazione a Crif S.p.A. sarebbero corretti: l'importo di euro 9.400 euro corrisponde infatti all'"importo limite" della linea di fido accordata da Fiditalia S.p.A., mentre il credito attualmente vantato nei confronti della ricorrente, pari a 3 rate non pagate, equivale a euro 651.51; la conservazione dei dati del ricorrente sarebbe lecita in quanto conforme ai tempi di conservazione previsti dall'art. 6, comma 5, del codice di deontologia e di buona condotta; Fiditalia S.p.A. ha pertanto chiesto che il ricorso sia rigettato con addebito al ricorrente delle spese del procedimento. Con nota inviata il 18 marzo 2005, successivamente all'audizione svoltasi il 7 marzo 2005, il ricorrente, nel ritenere insoddisfacente il riscontro, ha sottolineato l'incompletezza dei dati comunicati da Fiditalia S.p.A. a Crif S.p.A. e da quest'ultima messi a disposizione dei propri aderenti. Non essendo stati compilati i campi "importo residuo in euro" e "importo scaduto in euro", e conservandosi al contrario l'esclusivo dato dell'importo limite del fido (euro 9.400) e la segnalazione di "sofferenza", chi consulta il sistema potrebbe essere indotto a ritenere che la sofferenza riguardi l'intero importo di cui alla linea di credito, anzich il ben minore importo residuo di cui la finanziaria pretende il pagamento. Inoltre, la stessa precisazione inserita da Crif S.p.A. che "i dati () sono oggetto di verifica per contestazione" non sarebbe completa, in quanto non conterrebbe l'indicazione dell'entit dell'importo effettivamente in contestazione. Con nota inviata il 9 aprile 2005, successivamente alla proroga del termine per la decisione sul ricorso disposta ai sensi dell'art. 149, comma 7, del Codice, il ricorrente ha ribadito quanto gi sostenuto nella precedente memoria. Con nota inviata il 15 aprile 2004 Fiditalia S.p.A. ha parimenti reiterato quanto espresso nelle note inviate il 4 marzo e il 25 marzo 2005. Con nota pervenuta il 18 marzo 2005 Crif S.p.A. ha affermato che, ai sensi dell'art. 8, comma 6, del predetto codice di deontologia e buona condotta, il gestore tenuto a dare conto dell'esistenza di contestazioni, ma non dell'importo della somma in contestazione. Inoltre, la stessa ha precisato che "alcuni enti partecipanti, come la stessa Fiditalia, nel momento in cui passano un finanziamento a "sofferenza", non indicano pi l'importo residuo o scaduto". CI PREMESSO IL GARANTE OSSERVA: Il ricorso concerne il trattamento di dati personali effettuato da una finanziaria e da una societ che gestisce un sistema di informazioni creditizie, in relazione ad un contratto di finanziamento nel quale l'interessato, in qualit di garante, risulta coobbligato con il debitore principale. In ordine alla richiesta di cancellazione dei dati personali dell'interessato il ricorso infondato. Dalla documentazione in atti risulta che il ricorrente non ha integralmente adempiuto alle proprie obbligazioni di pagamento nei confronti di Fiditalia S.p.A., come peraltro ammesso dall'interessato medesimo nel corso del procedimento. Il trattamento dei dati detenuti da Fiditalia S.p.A. e da Crif S.p.A. in relazione al ricorrente risulta per questo aspetto lecito, trattandosi di informazioni creditizie di tipo negativo che possono essere trattate anche in assenza del consenso dell'interessato, ai sensi del codice di deontologia e di buona condotta per i sistemi informativi gestiti da soggetti privati in tema di crediti al consumo, affidabilit e puntualit nei pagamenti (Provv. del Garante n. 8 del 16 novembre 2004, in Gazzetta Ufficiale 23 dicembre 2004, n. 300; d.m. 14 gennaio 2005, in Gazzetta Ufficiale 29 gennaio 2005, n. 23) e del connesso provvedimento del Garante sul bilanciamento di interessi (Provv. n. 9 del 16 novembre 2004, in Gazzetta Ufficiale 23 dicembre 2004, n. 300). Tali informazioni potranno essere conservate per non oltre 36 mesi dalla data in cui risultato necessario il loro ultimo aggiornamento o, comunque, dalla data di cessazione del rapporto. In ordine alla richiesta di rettifica dei dati, formulata in subordine dal ricorrente, il ricorso deve essere invece accolto. Dalla documentazione in atti risulta che i dati personali del ricorrente comunicati dalla finanziaria resistente a Crif S.p.A. devono essere rettificati. Nella posizione relativa al contratto in questione, riportata nel report Crif del 2 marzo 2005, non risultano compilati i campi relativi all'importo non pagato dal ricorrente ed al quale si riferisce effettivamente la posizione contestata. Nel corso del procedimento, la stessa Crif S.p.A. ha affermato che Fiditalia S.p.A., dopo aver "passato il finanziamento a sofferenza", ha omesso di indicare l'importo residuo e quello scaduto. Va conseguentemente ordinato a Fiditalia S.p.A. di comunicare a Crif S.p.A., entro il 30 giugno 2005, l'esatto ammontare del credito che la stessa ritiene "in sofferenza", dando conferma entro lo stesso termine all'interessato e a questa Autorit di tale adempimento. Entro il 15 luglio 2005 Crif S.p.A. dovr confermare all'interessato e a questa Autorit di aver rettificato i dati nel proprio sistema di informazioni creditizie. L'ammontare delle spese sostenute nel presente procedimento determinato ai sensi dell'art. 150, comma 3, del Codice, nella misura forfettaria di euro 500, di cui euro 150 per diritti di segreteria, tenuto conto degli adempimenti connessi alla redazione e presentazione del ricorso al Garante. Il medesimo ammontare posto in misura pari a 200 euro a carico di Fiditalia S.p.A. e pari a 100 euro a carico di Crif S.p.A., previa compensazione per giusti motivi della restante parte. PER QUESTI MOTIVI IL GARANTE: a) accoglie il ricorso in ordine alla richiesta di rettifica dei dati e ordina a Fiditalia S.p.A. e Crif S.p.A. di corrispondere a tale richiesta nei termini di cui in motivazione; b) dichiara infondato il ricorso nei termini di cui in motivazione in ordine alla richiesta di cancellazione dei dati; c) determina nella misura forfettaria di euro 500, di cui 150 per diritti di segreteria, l'ammontare delle spese e dei diritti del presente procedimento che pone, previa compensazione per giusti motivi della residua parte, in misura pari a 200 euro a carico di Fiditalia S.p.A. e pari a 100 euro a carico di Crif S.p.A., le quali dovranno liquidarlo direttamente a favore del ricorrente. Roma, 12 maggio 2005 Il presidente Il relatore Il segretario generale |