Garante per la protezione
    dei dati personali


Provvedimento del 12 maggio 2005

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

NELLA riunione odierna, in presenza del prof. Francesco Pizzetti, presidente, del dott. Giuseppe Chiaravalloti, del dott. Mauro Paissan e del dott. Giuseppe Fortunato, componenti e del dott. Giovanni Buttarelli, segretario generale;

Esaminato il ricorso presentato da Angelo Iandolo, rappresentato e difeso dagli avv.ti Massimo Lazzari e Valentina Stamerra presso il cui studio ha eletto domicilio

nei confronti di

Fiditalia S.p.A. e Crif S.p.A.;

Visti gli articoli 7, 8 e 145 s. del Codice in materia di protezione dei dati personali (d.lg. 30 giugno 2003, n. 196);

Viste le osservazioni dell'Ufficio formulate dal segretario generale ai sensi dell'art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000;

Relatore il dott. Mauro Paissan;

PREMESSO:

Il ricorrente afferma di non aver ricevuto adeguato riscontro ad un'istanza ai sensi degli artt. 7 ed 8 del Codice con la quale ha chiesto a Fiditalia S.p.A. e Crif S.p.A. di cancellare i dati personali che lo riguardano riferiti a tre finanziamenti nel corso dei quali si sarebbero verificati ritardi nei pagamenti. Il ricorrente ha chiesto altres di disporre in via cautelare il blocco dei dati, nonch di porre le spese del procedimento a carico della controparte.

In particolare, il ricorrente ha sostenuto di non aver ricevuto un'idonea informativa ai sensi dell'art. 13 del Codice e dell'art. 5 del codice di deontologia e di buona condotta applicabile ai sistemi di informazioni creditizie, non essendo stato informato che i propri dati personali sarebbero stati comunicati al sistema di informazioni creditizie gestito da Crif S.p.A..

All'invito ad aderire formulato da questa Autorit in data 9 febbraio 2005 ai sensi dell'art. 149 del Codice, Fiditalia S.p.A. ha risposto con nota inviata il 21 febbraio 2005 sostenendo, con riferimento ai finanziamenti erogati al ricorrente, che:

      il finanziamento sottoscritto il 30 settembre 1999 ed avente scadenza naturale il 9 aprile 2001 sarebbe stato contraddistinto da ritardi nei pagamenti ("ben 14 delle 18 rate pattuite") da parte del ricorrente, il quale avrebbe maturato spese per invio di solleciti e penali da ritardato pagamento, "mai rimborsate". Dopo l'ultimo pagamento avvenuto nel maggio 2001, "stante l'infruttuosit dei successivi solleciti di pagamento, in data 31 dicembre 2004 Fiditalia effettuava il passaggio a perdita del saldo contabile, aggiornando tempestivamente tutte le informazioni presso" le societ di informazioni creditizie;

      il finanziamento sottoscritto in data 1 luglio 1997 con scadenza naturale al 3 luglio 1999 sarebbe stato contraddistinto anch'esso da ritardi nei pagamenti ("ben 10 delle 24 rate pattuite") da parte del ricorrente, il quale avrebbe maturato spese per invio di solleciti e penali da ritardato pagamento, oltre che spese di invio estratto conto, anch'esse "mai rimborsate". Dopo l'ultimo pagamento avvenuto nell'agosto 1999, "stante l'infruttuosit dei successivi solleciti di pagamento, in data 25 giugno 2002 Fiditalia effettuava il passaggio a perdita del saldo contabile, aggiornando tempestivamente tutte le informazioni presso" le societ di informazioni creditizie;

      il finanziamento sottoscritto in data 14 luglio 2000, rispetto al quale il ricorrente avrebbe maturato numerosi ritardi, oltre che spese per invio di solleciti di pagamento e per l'inoltro degli estratti conto, sarebbe stato definitivamente estinto nel dicembre 2004. Le evidenze relative a tale finanziamento sono state censite presso i sistemi di informazioni creditizie;

      "contestualmente alla sottoscrizione di ognuno dei sopraccitati contratti, il cliente ha sempre ricevuto l'informativa ai sensi della vecchia legge 675/96 ed ha conseguentemente espresso il proprio consenso al trattamento dei dati" (copia della relativa documentazione stata allegata alla nota);

      in data 4 gennaio 2005, dopo aver ricevuto l'istanza di cancellazione da parte del ricorrente, " al solo fine di tentare una composizione bonaria della vertenza () ha comunicato al SIC Crif le cancellazioni delle informazioni negative presenti in banca dati";

      la conservazione dei dati relativi ai finanziamenti erogati il 30 settembre 1999 ed il 1 luglio 1997 sarebbe tuttora lecita, stante il mancato decorso del termine di 36 mesi dalla data dell'ultimo aggiornamento avvenuto rispettivamente nel dicembre 2004 e nel giugno 2002;

      parimenti, la conservazione dei dati relativi al finanziamento erogato il 14 luglio 2000 sarebbe lecita, non essendo decorsi 12 mesi dalla data di estinzione del finanziamento senza perdite residue.

Con nota inviata il 22 febbraio 2005 Crif S.p.A. ha precisato:

      che i finanziamenti oggetto del ricorso non recano alcuna segnalazione di insolvenza e che sono allo stato estinti, tranne il finanziamento erogato il 14 luglio 2000 che risulta, al contrario, ancora in corso;

      di non poter cancellare le informazioni di tipo positivo in questione, "la cui conservazione si giustifica sulla base del perseguimento delle finalit di prevenzione e controllo del rischio di insolvenza e di tutela del credito a tutt'oggi ancora interamente e perfettamente sussistenti".

Nel corso dell'audizione svoltasi il 24 febbraio 2005 e nella nota inviata il 14 marzo 2005 il ricorrente ha sostenuto:

      che, contrariamente a quanto sostenuto da Fiditalia S.p.A., il finanziamento erogato il 30 settembre 1999 sarebbe stato estinto il 22 luglio 2002 con pagamento non solo della somma capitale, ma anche degli interessi e delle spese di recupero pari a euro 54,20, cos come risulta dalla quietanza rilasciata da GR Gestione recupero, incaricata della riscossione;

      con riferimento al finanziamento erogato il 1 luglio 1997, il ricorrente "ritiene di non dovere nulla a Fiditalia", non avendo mai ricevuto da quest'ultima alcuna lettera di sollecito, n alcun estratto conto, e non essendo stato mai contattato da alcuna societ di recupero crediti incaricata da Fiditalia S.p.A.;

      solo nel corso del procedimento, la finanziaria lo avrebbe informato di aver passato a perdita un credito, peraltro non quantificato, derivante dalle spese per invio di solleciti e penali per ritardato pagamento, oltre che per le spese di invio dell'estratto conto;

      contrariamente a quanto sostenuto da Crif S.p.A., il finanziamento erogato il 14 luglio 2000 sarebbe stato estinto "anticipatamente e per intero in data 3/12/2004", cos come risulta dalla documentazione allegata alla nota.

Con nota inviata il 13 aprile 2005, successivamente alla proroga del termine per la decisione sul ricorso disposta ai sensi dell'art. 149, comma 7, del Codice, Fiditalia S.p.A. ha ribadito quanto gi espresso nelle precedenti memorie.

Con nota inviata il 15 aprile 2005 Crif S.p.A. ha precisato di aver registrato nel sistema l'estinzione, avvenuta il 9 dicembre 2004, del finanziamento erogato il 14 luglio 2000 ("modifica apportata in data 15.4.2005 direttamente dall'ente").

CI PREMESSO IL GARANTE OSSERVA:

Il ricorso concerne il trattamento di dati personali effettuato da una finanziaria e da una societ che gestisce un sistema di informazioni creditizie.

In ordine alla richiesta di cancellazione dei dati personali dell'interessato dagli archivi dei sistemi di informazioni creditizie il ricorso fondato e deve essere accolto in quanto il trattamento dei relativi dati da parte delle resistenti viene effettuato in modo illecito.

In particolare, con riferimento al finanziamento erogato il 30 settembre 1999 (7/10/99 secondo il report Crif), il ricorrente ha fornito documentazione comprovante l'avvenuto pagamento delle spese accessorie, spese che al contrario Fiditalia S.p.A. avrebbe "passato a perdita". In relazione al finanziamento erogato il 1 luglio 1997 (3 luglio 1997 secondo il report Crif), invece, il ricorrente non mai stato oggetto di alcun sollecito di pagamento, n di eventuali azioni volte al recupero del credito, restandogli cos preclusa qualunque possibilit di regolarizzare l'eventuale posizione debitoria.

Peraltro, la stessa ricostruzione dello stato dei pagamenti fornita dalla finanziaria contrasta con quanto indicato nel report Crif del 10 dicembre 2004 (allegato al ricorso) che evidenzia, in ordine a tali finanziamenti, una situazione di avvenuta regolarizzazione dei ritardi nei pagamenti con "importo residuo in euro" e "importo scaduto in euro" pari a "O". Le medesime considerazioni valgono anche per il finanziamento erogato il 14 luglio 2000 ed estinto dal ricorrente con definizione di residua pendenza nel dicembre 2004.

I dati allo stato detenuti da Crif S.p.A. in relazione ai finanziamenti in questione sono inesatti, non corrispondendo all'esatta dinamica dei relativi rapporti di finanziamento. Ci, in quanto, come emerso in alcuni precedenti ricorsi aventi ad oggetto casi analoghi, si provveduto a "trasformare" i finanziamenti recanti la segnalazione di "ritardi nei pagamenti gi regolarizzati" in finanziamenti estinti con "nessuna segnalazione".

Anche nel caso in esame, l'art. 6, comma 3, del codice di deontologia stato interpretato in modo che non risulta conforme all'art. 11, comma 1, lett. c), del Codice, ritenendo che la cancellazione delle informazioni in questione vada intesa come soppressione della sola informazione relativa al ritardo, con conseguente conservazione dell'intera posizione relativa al finanziamento.

Ne deriva che finanziamenti caratterizzati da irregolarit, o comunque da pregresse segnalazioni di ritardo risultano, invece, comparire nel sistema con l'indicazione "nessuna segnalazione". Considerata poi la perdurante indicazione della data di erogazione del finanziamento, del numero delle rate da pagare, della periodicit dei pagamenti, della data di definitiva estinzione dei rapporti (che, in questi casi, non corrisponde a quella, facilmente desumibile, di naturale scadenza del rapporto), gli enti partecipanti ai sistemi di informazioni creditizie possono facilmente desumere pregresse anomalie del rapporto.

Va conseguentemente ordinato a Fiditalia S.p.A. (in quanto ente partecipante al sistema che deve attivarsi per comunicare l'ordine di modifica delle posizioni) e a Crif S.p.A. (in quanto gestore del sistema medesimo), entro il 30 giugno 2005, di cancellare tutti i dati personali relativi ai finanziamenti in questione, dando conferma all'interessato e a questa Autorit dell'avvenuto adempimento entro la medesima data.

L'ammontare delle spese sostenute nel presente procedimento determinato ai sensi dell'art. 150, comma 3, del Codice, nella misura forfettaria di euro 500, di cui euro 150 per diritti di segreteria, tenuto conto degli adempimenti connessi alla redazione e presentazione del ricorso al Garante. Il medesimo ammontare posto in misura pari a 400 euro a carico di Fiditalia S.p.A. e 100 a carico di Crif S.p.A.

PER QUESTI MOTIVI IL GARANTE:

a) accoglie il ricorso in ordine alla richiesta di cancellazione dei dati del ricorrente conservati nel sistema di informazioni creditizie gestito da Crif S.p.A. ed ordina alle resistenti di corrispondere a tale richiesta nei termini di cui in motivazione;

b) determina nella misura forfettaria di euro 500, di cui 150 per diritti di segreteria, l'ammontare delle spese e dei diritti del presente procedimento che pone in misura pari a 400 euro a carico di Fiditalia S.p.A. e 100 euro a carico di Crif S.p.A., le quali dovranno liquidarlo direttamente a favore del ricorrente.

Roma, 12 maggio 2005

Il presidente
Pizzetti

Il relatore
Paissan

Il segretario generale
Buttarelli