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Garante per la protezione     dei dati personali Provvedimento del 4 maggio 2005 IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI NELLA riunione odierna, in presenza del prof. Francesco Pizzetti, presidente, del dott. Giuseppe Chiaravalloti, del dott. Mauro Paissan e del dott. Giuseppe Fortunato, componenti e del dott. Giovanni Buttarelli, segretario generale; VISTO il ricorso regolarizzato il 27 gennaio 2005, presentato da Roberto Sanna nei confronti di Altroconsumo Edizioni s.r.l. con il quale il ricorrente, nel contestare la ricezione per posta di corrispondenza pubblicitaria non richiesta, relativa all'offerta di abbonamento alla rivista "SoldiSette", chiedeva conferma dell'esistenza di dati personali che lo riguardano e di ottenerne la comunicazione in forma intelligibile, di conoscere l'origine dei dati, la logica e le finalitˆ su cui si basa il trattamento, nonchŽ gli estremi identificativi del responsabile del trattamento eventualmente designato; rilevato che il ricorrente si opponeva, altres“, al trattamento dei dati in questione per scopi pubblicitari non relativi alla fornitura dei servizi richiesti, sollecitandone a tal fine la cancellazione e chiedeva, infine, di porre a carico della resistente le spese del procedimento; VISTI gli ulteriori atti d'ufficio e, in particolare, la nota del 2 febbraio 2005 con la quale questa Autoritˆ, ai sensi dell'art. 149, comma 2, del Codice in materia di protezione dei dati personali (d.lg. 30 giugno 2003, n. 196), ha invitato il titolare del trattamento a fornire riscontro alle richieste dell'interessato; VISTA la nota anticipata via fax il 28 febbraio 2005 con la quale la societˆ resistente (ad integrazione di quanto comunicato all'interessato il 14 dicembre 2004) ha aderito al predetto invito riscontrando le richieste del ricorrente relative all'origine dei dati (che sarebbero stati forniti dallo stesso interessato a seguito della richiesta di abbonamento alla rivista in questione) fornendo altres“ indicazioni in ordine alla logica ed alle finalitˆ del trattamento; RILEVATO che Altroconsumo Edizioni s.r.l. ha altres“ attestato (con dichiarazione della cui veridicitˆ l'autore risponde anche ai sensi dell'art. 168 del Codice: "Falsitˆ nelle dichiarazioni e notificazioni al Garante") di non aver rinvenuto il coupon che il ricorrente avrebbe compilato al fine di richiedere l'abbonamento in questione, ma di aver, comunque, "registrato la volontˆ del Signor Sanna di non voler ricevere ulteriori messaggi promozionali" relativi a servizi non richiesti; RILEVATO che la medesima societˆ resistente ha, tuttavia, omesso di comunicare gli estremi identificativi del responsabile del trattamento eventualmente designato; VISTA la nota del 24 marzo 2003, con la quale questa Autoritˆ ha disposto la proroga del termine per la decisione sul ricorso ai sensi dell'art. 149, comma 7, del Codice; RITENUTA la necessitˆ di accogliere il ricorso in relazione alla predetta richiesta di conoscere gli estremi identificativi del responsabile del trattamento eventualmente designato ai sensi dell'art. 29 del Codice; RILEVATO che va, quindi, ordinato ad Altroconsumo Edizioni s.r.l. di comunicare al ricorrente, entro il 10 giugno 2005, i dati identificativi del/i responsabile/i del trattamento eventualmente designato/i, dando comunicazione a questa Autoritˆ, nel medesimo termine, dell'avvenuto adempimento; RITENUTA, per altro verso, la necessitˆ di non dare ulteriore corso al procedimento in ordine alle restanti richieste, in ragione dei riscontri forniti dal titolare del trattamento prima e dopo la presentazione del ricorso; VISTA la documentazione in atti; RITENUTO congruo determinare, ai sensi dell'art. 150, comma 3, del Codice l'ammontare delle spese e dei diritti inerenti al ricorso nella misura forfettaria di euro 500, di cui euro 25,82 per diritti di segreteria, considerati gli adempimenti connessi, in particolare, alla presentazione del ricorso e ritenuto di porli a carico del titolare del trattamento nella misura di euro 150, previa compensazione della residua parte per giusti motivi; VISTI gli artt. 145 e s. del Codice in materia di protezione dei dati personali (d.lg. 30 giugno 2003, n. 196); VISTE le osservazioni dell'Ufficio formulate dal segretario generale ai sensi dell'art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000; RELATORE il dott. Giuseppe Fortunato; TUTTO CIñ PREMESSO IL GARANTE: a) accoglie il ricorso limitatamente alla richiesta del ricorrente di conoscere gli estremi identificativi del/dei responsabile/i del trattamento eventualmente designato/i ed ordina a Altroconsumo Edizioni s.r.l. di corrispondere a tale richiesta nei termini di cui in motivazione; b) dichiara non luogo a provvedere sul ricorso in ordine ai restanti profili; c) determina nella misura forfettaria di euro 500, l'ammontare delle spese e dei diritti del procedimento posti, nella misura di 150 euro, previa compensazione della residua parte per giusti motivi, a carico di Altroconsumo Edizioni s.r.l., la quale dovrˆ liquidarli direttamente a favore del ricorrente. Roma, 4 maggio 2005 Il presidente Il relatore Il segretario generale |