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Garante per la protezione     dei dati personali Provvedimento del 4 maggio 2005 IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI NELLA riunione odierna, in presenza del prof. Francesco Pizzetti, presidente, del dott. Giuseppe Chiaravalloti, del dott. Mauro Paissan e del dott. Giuseppe Fortunato, componenti e del dott. Giovanni Buttarelli, segretario generale; VISTA l'istanza proposta ai sensi dell'art. 7 del Codice, con la quale Marcello Degl'Innocenti ha chiesto a Publicontrolli s.r.l. di conoscere l'origine dei dati che lo riguardano e le finalitˆ del loro trattamento, opponendosi al trattamento medesimo e sollecitando la cancellazione dei dati stessi, nonchŽ l'attestazione che tali operazioni sono state portate a conoscenza di coloro cui i dati personali erano stati comunicati; VISTO il ricorso pervenuto al Garante il 17 marzo 2005 con il quale l'interessato ha ribadito tali istanze rimaste, a tale stadio, inevase, unitamente ad una richiesta di risarcimento dei danni morali e materiali; VISTI gli ulteriori atti d'ufficio e, in particolare, la nota del 21 marzo 2005 con la quale questa Autoritˆ, ai sensi dell'art. 149, comma 2, del Codice in materia di protezione dei dati personali (d.lg. 30 giugno 2003, n. 196), ha invitato il titolare del trattamento a fornire riscontro alle richieste dell'interessato; VISTA la nota pervenuta via fax il 12 aprile 2005 con la quale la societˆ resistente ha aderito al predetto invito e riscontrato integralmente le richieste del ricorrente, attestando in particolare (con dichiarazione della cui veridicitˆ l'autore risponde anche ai sensi dell'art. 168 del Codice: "Falsitˆ nelle dichiarazioni e notificazioni al Garante") di procedere "all'interruzione del trattamento e alla cancellazione dei dati" del ricorrente, avendo anche preso atto che l'interessato non possiede "alcun impianto termico da assoggettare a controllo"; VISTA la nota pervenuta via fax il 18 aprile 2005 con la quale il ricorrente ha confermato di aver ricevuto adeguato riscontro alle proprie richieste e di essere pienamente soddisfatto, chiedendo di porre a carico del titolare del trattamento le spese sostenute per il procedimento; RITENUTA, per questi motivi, la necessitˆ di dichiarare non luogo a provvedere sul ricorso in ordine a tutte le altre istanze; RITENUTA la necessitˆ di dichiarare inammissibile la richiesta di risarcimento dei danni, atteso che questa Autoritˆ non ha competenza in merito a tale istanza che, ove del caso, pu˜ essere fatta valere dinanzi all'autoritˆ giudiziaria ordinaria; VISTA la documentazione in atti; RITENUTO congruo determinare, ai sensi dell'art. 150, comma 3, del Codice l'ammontare delle spese e dei diritti inerenti al ricorso nella misura forfettaria di euro 500, di cui euro 150 per diritti di segreteria, considerati gli adempimenti connessi, in particolare, alla presentazione del ricorso e ritenuto di porli a carico del titolare del trattamento nella misura di euro 250, previa compensazione della residua parte per giusti motivi; VISTI gli artt. 145 e s. del Codice; VISTE le osservazioni dell'Ufficio formulate dal segretario generale ai sensi dell'art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000; RELATORE il dott. Mauro Paissan; TUTTO CIñ PREMESSO IL GARANTE: a) dichiara inammissibile la richiesta di risarcimento dei danni; b) dichiara non luogo a provvedere sul ricorso in ordine ai restanti profili; c) determina nella misura forfettaria di euro 500, l'ammontare delle spese e dei diritti del procedimento posti, nella misura di 250 euro, previa compensazione della residua parte per giusti motivi, a carico di Publicontrolli s.r.l., la quale dovrˆ liquidarli direttamente a favore del ricorrente. Roma, 4 maggio 2005 Il presidente Il relatore Il segretario generale |