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Garante per la protezione     dei dati personali Provvedimento del 20 aprile 2005 IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI NELLA riunione odierna, in presenza del prof. Francesco Pizzetti, presidente, del dott. Giuseppe Chiaravalloti, del dott. Mauro Paissan e del dott. Giuseppe Fortunato, componenti e del dott. Giovanni Buttarelli, segretario generale; VISTO il ricorso pervenuto al Garante il 17 gennaio 2005, presentato da Ester Ventura, rappresentata e difesa dall'avv. Angelo Manzo, nei confronti di Istituto sviluppo professionale Italia s.r.l., con il quale la ricorrente, nel contestare la ricezione di una comunicazione promozionale non sollecitata (relativa alle iniziative formative organizzate dalla predetta societ), ha chiesto conferma dell'esistenza di dati personali che la riguardano e di ottenerne la comunicazione in forma intelligibile, di conoscere l'origine dei dati, la logica, le modalit e le finalit su cui si basa il trattamento, nonch i soggetti o le categorie di soggetti cui i dati possono essere comunicati, oltre agli estremi identificativi del titolare e dei responsabili eventualmente designati; RILEVATO che con il ricorso la ricorrente si nuovamente opposta al trattamento dei dati che la riguardano a fini commerciali e promozionali, chiedendo di porre a carico della resistente le spese del procedimento; VISTI gli ulteriori atti d'ufficio e, in particolare, la nota del 21 gennaio 2005 con la quale questa Autorit, ai sensi dell'art. 149, comma 2, del Codice in materia di protezione dei dati personali (d.lg. 30 giugno 2003, n. 196), ha invitato il titolare del trattamento a fornire riscontro alle richieste dell'interessata; VISTE le note inviate via fax il 9 febbraio 2005 ed il 29 marzo 2005 (successivamente alla proroga del termine per la decisione sul ricorso disposta ai sensi dell'art. 149, comma 7, del Codice), con le quali la resistente ha riscontrato le richieste dell'interessata, contestando le osservazioni formulate dalla stessa (con il ricorso e con la memoria datata 17 febbraio 2005) in merito alla parzialit dei riscontri gi forniti e attestando, tra l'altro, di aver "utilizzato ogni mezzo idoneo ad escludere il trattamento ()" dei dati in questione; VISTA l'ulteriore memoria fatta pervenire dalla resistente il 7 aprile 2005 con la quale la ricorrente, nel dubitare sull'efficacia delle misure adottate dal titolare del trattamento per impedire il successivo inoltro all'interessata dei nuovi messaggi pubblicitari, ha segnalato di aver ricevuto il 4 aprile 2005 nuove offerte formative dalla resistente; CONSIDERATO che il ricorso deve essere accolto in ordine all'opposizione al trattamento dei dati a fini promozionali e pubblicitari e che, per l'effetto, l'Istituto sviluppo professionale Italia s.r.l. dovr interrompere, con effetto immediato dalla data di ricezione del presente provvedimento, l'inoltro illecito di qualsiasi messaggio promozionale indirizzato all'interessata, dando conferma di tale adempimento (tenendo anche conto del disposto dell'art. 168 del Codice: "Falsit nelle dichiarazioni e notificazioni al Garante") a questa Autorit ed all'interessata, entro il 10 giugno 2005; CONSIDERATO che, alla luce dei riscontri forniti, deve essere invece dichiarato non luogo a provvedere sul ricorso in ordine alle altre richieste; RITENUTO congruo determinare, ai sensi dell'art. 150, comma 3, del Codice l'ammontare delle spese e dei diritti inerenti al ricorso nella misura forfettaria di euro 500, di cui euro 25,82 per diritti di segreteria, considerati gli adempimenti connessi, in particolare, alla presentazione del ricorso e ritenuto di porli a carico del titolare del trattamento nella predetta misura; VISTI gli artt. 145 e s. del Codice in materia di protezione dei dati personali (d.lg. 30 giugno 2003, n. 196); VISTE le osservazioni dell'Ufficio formulate dal segretario generale ai sensi dell'art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000; RELATORE il dott. Mauro Paissan; TUTTO CI PREMESSO IL GARANTE a) accoglie il ricorso in ordine all'opposizione al trattamento dei dati dell'interessata a fini pubblicitari e promozionali e ordina al titolare del trattamento di ottemperare alla richiesta della ricorrente, nei termini di cui in motivazione; b) dichiara non luogo a provvedere sul ricorso in ordine alle restanti richieste; c) determina nella misura forfettaria di euro 500, l'ammontare delle spese e dei diritti del procedimento posti, nella medesima misura, a carico del titolare del trattamento, la quale dovr liquidarli direttamente a favore della ricorrente. Roma, 20 aprile 2005 Il presidente Il relatore Il segretario generale |