Garante per la protezione
    dei dati personali


Provvedimento del 20 aprile 2005

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

NELLA riunione odierna, in presenza del prof. Francesco Pizzetti, presidente, del dott. Giuseppe Chiaravalloti, del dott. Mauro Paissan e del dott. Giuseppe Fortunato, componenti e del dott. Giovanni Buttarelli, segretario generale;

VISTO il ricorso pervenuto al Garante il 18 gennaio 2005, presentato da Emanuele Nisi nei confronti di Crif S.p.A., con il quale il ricorrente, nel revocare il consenso al trattamento dei dati che lo riguardano, ha chiesto la loro cancellazione e di porre a carico della resistente le spese sostenute per il procedimento;

VISTI gli ulteriori atti dĠufficio e, in particolare, la nota del 21 gennaio 2005 con la quale questa Autoritˆ, ai sensi dellĠart. 149, comma 2, del Codice in materia di protezione dei dati personali (d.lg. 30 giugno 2003, n. 196), ha invitato il titolare del trattamento a fornire riscontro alle richieste dellĠinteressato;

VISTA la nota inviata via fax il 21 febbraio 2005, con la quale Crif S.p.A. ha sostenuto che il trattamento dei dati del ricorrente riferiti ad una richiesta di prestito finalizzato rivolta a Consel S.p.A. il 15 gennaio 2005 sarebbe lecito in quanto "necessario per adempiere, prima della conclusione del contratto, a specifiche richieste dellĠinteressato (ad esempio per istruire una richiesta di finanziamento");

RILEVATO che nella medesima nota la resistente ha chiesto di dichiarare non luogo a provvedere sul ricorso e di compensare le spese del procedimento;

VISTA la nota del 15 marzo 2005 con la quale questĠAutoritˆ ha prorogato il termine per la decisione sul ricorso ai sensi dellĠart. 149, comma 7, del Codice;

CONSIDERATO che il ricorrente ha revocato il consenso al trattamento di tutti i dati che lo riguardano e che in ordine alle richieste di finanziamento non trovano applicazione le disposizioni del provvedimento del Garante sul bilanciamento di interessi del 16 novembre 2004 (pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale 23 dicembre 2004, n. 300), il quale si applica solamente a dati relativi a ritardi e inadempimenti;

RITENUTO che, per tali motivi, il ricorso deve essere accolto e che i predetti dati devono essere cancellati da Crif S.p.A. entro il 30 maggio 2005, dando conferma anche a questa Autoritˆ dellĠavvenuto adempimento, entro il medesimo termine;

RITENUTO congruo determinare, ai sensi dellĠart. 150, comma 3, del Codice lĠammontare delle spese e dei diritti inerenti al ricorso nella misura forfettaria di euro 500, di cui euro 25,82 per diritti di segreteria, considerati gli adempimenti connessi, in particolare, alla presentazione del ricorso e ritenuto di porli a carico del titolare del trattamento nella misura di euro 200, previa compensazione della residua parte per giusti motivi legati al contenuto dei riscontri, sia pur incompleti, inviati dalla resistente;

VISTA la documentazione in atti;

VISTI gli artt. 145 e s. del Codice in materia di protezione dei dati personali (d.lg. 30 giugno 2003, n. 196);

VISTE le osservazioni dellĠUfficio formulate dal segretario generale ai sensi dellĠart. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000;

RELATORE il prof. Francesco Pizzetti;

TUTTO CIñ PREMESSO IL GARANTE:

a) accoglie il ricorso in ordine alla domanda di cancellazione dei dati relativi alla richiesta di finanziamento rivolta a Consel S.p.A. ed ordina a Crif S.p.A. di corrispondere a tale richiesta, nei termini di cui in motivazione;

b) determina nella misura forfettaria di euro 500, lĠammontare delle spese e dei diritti del procedimento posti, nella misura di 200 euro, previa compensazione della residua parte per giusti motivi, a carico di Crif S.p.A., la quale dovrˆ liquidarli direttamente a favore del ricorrente.

Roma, 20 aprile 2005

Il presidente
Pizzetti

Il relatore
Pizzetti

Il segretario generale
Buttarelli