Garante per la protezione
    dei dati personali


Provvedimento del 20 aprile 2005

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

NELLA riunione odierna, in presenza del prof. Francesco Pizzetti, presidente, del dott. Giuseppe Chiaravalloti, del dott. Mauro Paissan e del dott. Giuseppe Fortunato, componenti e del dott. Giovanni Buttarelli, segretario generale;

VISTO il ricorso pervenuto al Garante il 18 gennaio 2005, presentato da Fortunato Esposito nei confronti di Altroconsumo Edizioni s.r.l., con il quale il ricorrente, nel contestare la ricezione di un'offerta commerciale relativa all'attivit svolta dalla societ, chiedeva conferma dell'esistenza dei dati personali che lo riguardano e di ottenerne la comunicazione in forma intelligibile, di conoscere l'origine dei dati stessi, le finalit e la logica su cui si basa il trattamento, nonch gli estremi identificativi del responsabile del trattamento eventualmente designato;

RILEVATO che con il ricorso il ricorrente si , altres, opposto al trattamento dei dati a fini commerciali e promozionali, sollecitandone la cancellazione e chiedendo di porre a carico del resistente le spese del procedimento;

VISTI gli ulteriori atti d'ufficio e, in particolare, la nota del 26 gennaio 2005 con la quale questa Autorit, ai sensi dell'art. 149, comma 2, del Codice in materia di protezione dei dati personali (d.lg. 30 giugno 2003, n. 196), ha invitato il titolare del trattamento a fornire riscontro alle richieste dell'interessato;

VISTA la nota del 18 marzo 2005 con la quale questa Autorit ha comunicato la proroga del termine per la decisione sul ricorso;

VISTA la nota datata 8 febbraio 2005 con la quale la societ resistente ha confermato l'esistenza di dati relativi all'interessato, comunicando allo stesso i medesimi dati e la loro origine, nonch le finalit e la logica su cui si basa il loro trattamento e attestando altres (con dichiarazione della cui veridicit l'autore risponde anche ai sensi dell'art. 168 del Codice: "Falsit nelle dichiarazioni e notificazioni al Garante") di averli cancellati dagli archivi della societ;

RILEVATO che il titolare del trattamento non ha fornito riscontro alla richiesta dell'interessato di conoscere gli estremi identificativi del responsabile del trattamento eventualmente designato;

RILEVATO che il ricorso deve essere pertanto accolto limitatamente alla richiesta volta a conoscere gli estremi identificativi del/dei responsabile/i del trattamento, se designato/i ai sensi dell'art. 29 del Codice, istanza cui non stato fornito riscontro, e che va conseguentemente ordinato alla resistente di riscontrare tale richiesta entro il 30 maggio 2005, dando conferma entro la stessa data a questa Autorit dell'avvenuto adempimento;

RITENUTO congruo determinare, ai sensi dell'art. 150, comma 3, del Codice l'ammontare delle spese e dei diritti inerenti al ricorso nella misura forfettaria di euro 500, di cui euro 25,82 per diritti di segreteria, considerati gli adempimenti connessi, in particolare, alla presentazione del ricorso e ritenuto di porli a carico del titolare del trattamento nella misura di euro 200, previa compensazione della residua parte per giusti motivi;

VISTI gli artt. 145 e s. del Codice in materia di protezione dei dati personali (d.lg. 30 giugno 2003, n. 196);

VISTE le osservazioni dell'Ufficio formulate dal segretario generale ai sensi dell'art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000;

RELATORE il dott. Mauro Paissan;

TUTTO CI PREMESSO IL GARANTE:

a) accoglie il ricorso limitatamente alla richiesta di conoscere gli estremi identificativi del responsabile del trattamento, se designato, ed ordina al titolare del trattamento di fornire in proposito riscontro al ricorrente, nei termini di cui in motivazione;

b) dichiara non luogo a provvedere sul ricorso in ordine ai restanti profili;

c) determina nella misura forfettaria di euro 500 l'ammontare delle spese e dei diritti del procedimento posti, nella misura di 200 euro, previa compensazione della residua parte per giusti motivi, a carico di Altroconsumo Edizioni s.r.l., la quale dovr liquidarli direttamente a favore del ricorrente.

Roma, 20 aprile 2005

Il presidente
Pizzetti

Il relatore
Paissan

Il segretario generale
Buttarelli