Garante per la protezione
    dei dati personali


Provvedimento del 20 aprile 2005

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

NELLA riunione odierna, in presenza del prof. Francesco Pizzetti, presidente, del dott. Giuseppe Charavalloti, del dott. Mauro Paissan e del dott. Giuseppe Fortunato, componenti e del dott. Giovanni Buttarelli, segretario generale;

VISTO il ricorso pervenuto al Garante il 4 marzo 2005, presentato da Massimo Umile nei confronti di Crif S.p.A., con il quale il ricorrente, nel revocare il consenso al trattamento dei dati che lo riguardano, ha chiesto la loro cancellazione e di porre a carico della resistente le spese sostenute per il procedimento;

VISTI gli ulteriori atti d'ufficio e, in particolare, la nota dell'8 marzo 2005 con la quale questa Autorit, ai sensi dell'art. 149, comma 2, del Codice in materia di protezione dei dati personali (d.lg. 30 giugno 2003, n. 196), ha invitato il titolare del trattamento a fornire riscontro alle richieste dell'interessato;

VISTA la nota inviata via fax il 5 aprile 2005 con la quale il titolare del trattamento ha comunicato di aver cancellato, a seguito della revoca del consenso al trattamento manifestata dal ricorrente, i dati relativi ad una carta di credito con pagamento rateale accordata il 15 gennaio 2003 da Banca di Roma S.p.A. "ed ancora in corso senza alcuna segnalazione di insolvenze". Ci, trattandosi di informazioni creditizie di tipo positivo ed in conformit con quanto previsto nel codice di deontologia e di buona condotta per i sistemi informativi gestiti da soggetti privati in tema di crediti al consumo, affidabilit e puntualit nei pagamenti (Provv. del Garante n. 8  del 16 novembre 2004, in Gazzetta Ufficiale 23 dicembre 2004, n. 300; d.m. 14 gennaio 2005, in Gazzetta Ufficiale 29 gennaio 2005, n. 23) e del connesso provvedimento del Garante sul bilanciamento di interessi (Provv. n. 9  del 16 novembre 2004, in Gazzetta Ufficiale 23 dicembre 2004, n. 300);

VISTO che, nella medesima nota, la resistente ha sostenuto di non poter, al contrario, cancellare i dati relativi ad un prestito finalizzato erogato il 5 novembre 2003 da Fiditalia S.p.A., "ancora in corso, con segnalazione di ritardi nei pagamenti (fino a 5 rate) non regolarizzati", nonch ad una carta di credito a saldo rilasciata il 21 aprile 1998 da American Express Services Europe Limited "ancora in corso con segnalazione di sofferenza", trattandosi di informazioni creditizie di tipo negativo il cui trattamento sarebbe lecito anche in assenza del consenso dell'interessato, ai sensi del predetto codice di deontologia e di buona condotta e del connesso provvedimento sul bilanciamento di interessi;

CONSIDERATO che la societ resistente ha dichiarato di aver cancellato i dati relativi alla carta di credito con pagamento rateale accordata il 15 gennaio 2003 da Banca di Roma S.p.A. e che va quindi dichiarato in merito non luogo a provvedere sul ricorso ai sensi dell'art. 149, comma 2, del Codice;

RILEVATO che la domanda di cancellazione dei restanti dati relativi a rapporti in corso con ritardi od inadempimenti tuttora non regolarizzati , allo stato, infondata, non essendo trascorsi 36 mesi dalla data in cui si reso necessario il loro ultimo aggiornamento, termine di conservazione previsto dall'art. 6, comma 5, del predetto codice di deontologia e di buona condotta;

VISTA la documentazione in atti;

RITENUTO congruo determinare, ai sensi dell'art. 150, comma 3, del Codice l'ammontare delle spese e dei diritti inerenti al ricorso nella misura forfettaria di euro 500, di cui euro 150 per diritti di segreteria, considerati gli adempimenti connessi, in particolare, alla presentazione del ricorso e ritenuto di porli a carico del titolare del trattamento nella misura di euro 200, previa compensazione della residua parte per giusti motivi legati al contenuto dei riscontri, sia pur incompleti, inviati dalla resistente;

VISTI gli artt. 145 e s. del Codice in materia di protezione dei dati personali (d.lg. 30 giugno 2003, n. 196);

VISTE le osservazioni dell'Ufficio formulate dal segretario generale ai sensi dell'art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000;

RELATORE il dott. Giuseppe Fortunato;

TUTTO CI PREMESSO IL GARANTE:

a) dichiara non luogo a provvedere sul ricorso in ordine ai dati relativi alla carta di credito con pagamento rateale accordata il 15 gennaio 2003 da Banca di Roma S.p.A.;

b) dichiara infondato il ricorso in ordine alla richiesta di cancellazione dei restanti dati personali;

c) determina nella misura forfettaria di euro 500, l'ammontare delle spese e dei diritti del procedimento posti, nella misura di 200 euro, previa compensazione della residua parte per giusti motivi, a carico di Crif S.p.A., la quale dovr liquidarli direttamente a favore del ricorrente.

Roma, 20 aprile 2005

Il presidente
Pizzetti

Il relatore
Fortunato

Il segretario generale
Buttarelli