Garante per la protezione
    dei dati personali


Provvedimento del 20 aprile 2005

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

NELLA riunione odierna, in presenza del prof. Francesco Pizzetti, presidente, del dott. Giuseppe Chiaravalloti, del dott. Mauro Paissan e del dott. Giuseppe Fortunato, componenti e del dott. Giovanni Buttarelli, segretario generale;

VISTO il ricorso pervenuto al Garante il 14 gennaio 2005, presentato da Roberto Taschini nei confronti di Crif S.p.A., con il quale il ricorrente, nel revocare il consenso al trattamento dei dati che lo riguardano, ha chiesto la loro cancellazione e di porre a carico della resistente le spese sostenute per il procedimento;

VISTI gli ulteriori atti d'ufficio e, in particolare, la nota del 20 gennaio 2005 con la quale questa Autorit, ai sensi dell'art. 149, comma 2, del Codice in materia di protezione dei dati personali (d.lg. 30 giugno 2003, n. 196), ha invitato il titolare del trattamento a fornire riscontro alle richieste dell'interessato;

VISTA la nota inviata via fax il 16 gennaio 2005 con la quale il ricorrente ha ribadito le proprie richieste;

VISTA la nota inviata via fax il 15 febbraio 2005 con la quale il titolare del trattamento ha sostenuto di non poter cancellare i dati personali del ricorrente, trattandosi di informazioni relative ad un prestito finalizzato erogato da Citicorp Finanziaria S.p.A. Citifin il 6 dicembre 2000 ed estinto il 28 maggio 2002 "con segnalazione di credito ceduto" (posizione n. 1 del report Crif del 15 febbraio 2005)", nonch ad un prestito personale erogato da Forus Finanziaria S.p.A. il 22 ottobre 1999 ed ancora in corso "con segnalazione di ritardi nei pagamenti (fino a 9 rate) non regolarizzati" (posizione n. 2 del predetto report). Trattandosi di informazioni creditizie di tipo negativo, il loro trattamento sarebbe lecito anche in assenza del consenso dell'interessato, ai sensi del codice di deontologia e di buona condotta per i sistemi informativi gestiti da soggetti privati in tema di crediti al consumo, affidabilit e puntualit nei pagamenti (Provv. del Garante n. 8  del 16 novembre 2004, in Gazzetta Ufficiale 23 dicembre 2004, n. 300; d.m. 14 gennaio 2005, in Gazzetta Ufficiale 29 gennaio 2005, n. 23) e del connesso provvedimento del Garante sul bilanciamento di interessi (Provv. n. 9  del 16 novembre 2004, in Gazzetta Ufficiale 23 dicembre 2004, n. 300);

RILEVATO che la resistente, nella medesima nota, ha chiesto di rigettare il ricorso con addebito delle spese del procedimento;

VISTA la nota del 15 marzo 2005 con la quale quest'Autorit ha prorogato il termine per la decisione sul ricorso ai sensi dell'art. 149, comma 7, del Codice;

RILEVATO il contrasto in ordine alla posizione n. 2 del predetto report Crif del 15 febbraio 2005, tra quanto asserito da Crif S.p.A. nella nota inviata in pari data (dove si accenna ad un rapporto in corso con segnalazione di ritardi non regolarizzati) e il report medesimo, dove viene invece riportata l'indicazione di "sofferenza gi regolarizzata" in una data che la resistente non ha provato essere anteriore ai ventiquattro mesi;

RITENUTO pertanto, sulla base di tale report, di dover ordinare a Crif S.p.A., quale misura necessaria a tutela dei diritti dell'interessato ai sensi dell'art. 150, comma 2, del Codice, di cancellare i dati personali del ricorrente relativi alla posizione n. 2 del predetto report Crif, entro il 31 maggio 2005, dando conferma a quest'Autorit dell'avvenuto adempimento, entro il medesimo termine;

RILEVATO che, allo stato, la domanda di cancellazione dei dati personali del ricorrente relativi alla posizione n. 1 del report Crif infondata, non essendo trascorsi 36 mesi dalla data di estinzione del rapporto, termine previsto dall'art. 6, comma 5, del predetto codice di deontologia e di buona condotta per la lecita conservazione nei sistemi di informazioni creditizie dei dati relativi a ritardi e inadempimenti nei finanziamenti non successivamente regolarizzati;

RITENUTO congruo determinare, ai sensi dell'art. 150, comma 3, del Codice l'ammontare delle spese e dei diritti inerenti al ricorso nella misura forfettaria di euro 500, di cui euro 25,82 per diritti di segreteria, considerati gli adempimenti connessi, in particolare, alla presentazione del ricorso e ritenuto di porli a carico del titolare del trattamento nella misura di euro 100, previa compensazione della residua parte per giusti motivi legati al contenuto del riscontro, sia pur incompleto, inviato dalla resistente;

VISTA la documentazione in atti;

VISTI gli artt. 145 e s. del Codice in materia di protezione dei dati personali (d.lg. 30 giugno 2003, n. 196);

VISTE le osservazioni dell'Ufficio formulate dal segretario generale ai sensi dell'art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000;

RELATORE il dott. Giuseppe Chiaravalloti;

TUTTO CI PREMESSO IL GARANTE:

a) accoglie il ricorso limitatamente alla richiesta di cancellazione dei dati del ricorrente relativi alla posizione n. 2 del report Crif del 15 febbraio 2005, nei termini di cui in motivazione;

b) dichiara infondato il ricorso in ordine alla richiesta di cancellazione dei dati relativi alla posizione n. 1 del predetto report Crif;

c) determina nella misura forfettaria di euro 500, l'ammontare delle spese e dei diritti del procedimento posti, nella misura di 100 euro, previa compensazione della residua parte per giusti motivi, a carico del titolare del trattamento, il quale dovr liquidarli direttamente a favore della ricorrente.

Roma, 20 aprile 2005

Il presidente
Pizzetti

Il relatore
Chiaravalloti

Il segretario generale
Buttarelli