Garante per la protezione
    dei dati personali


Provvedimento del 20 aprile 2005

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

NELLA riunione odierna, in presenza del prof. Francesco Pizzetti, presidente, del dott. Giuseppe Chiaravalloti, del dott. Mauro Paissan e del dott. Giuseppe Fortunato, componenti e del dott. Giovanni Buttarelli, segretario generale;

VISTO il ricorso regolarizzato il 21 febbraio 2005, presentato da Fabrizio Simonetti nei confronti di Dataprofile s.r.l., con il quale il ricorrente lamenta l'inidoneo riscontro all'istanza avanzata ai sensi dell'art. 7 del Codice in materia di protezione dei dati personali (d.lg. 30 giugno 2003, n. 196), con la quale aveva chiesto conferma dell'esistenza di dati che lo riguardano, di ottenerne la comunicazione in forma intelligibile, di conoscere la loro origine, le finalitˆ, le modalitˆ e la logica su cui si basa il loro trattamento e gli estremi identificativi del titolare e del responsabile, nonchŽ dei soggetti o delle categorie di soggetti ai quali i dati possono essere comunicati;

RILEVATO che con la medesima istanza il ricorrente si era opposto, altres“, al trattamento dei dati che lo riguardano, sollecitandone la cancellazione, e che con il ricorso ha chiesto anche di porre a carico della resistente le spese del procedimento;

VISTI gli ulteriori atti d'ufficio e, in particolare la nota del 25 febbraio 2005, con la quale questa Autoritˆ, ai sensi dell'art. 149, comma 2, del Codice, ha invitato il titolare del trattamento a fornire riscontro alle richieste dell'interessato;

VISTA la nota datata 20 gennaio 2005, con la quale la resistente, prima della presentazione del ricorso, aveva fornito adeguato riscontro alle richieste formulate dal ricorrente con l'istanza ai sensi del citato art. 7, ad eccezione di quella concernente gli estremi identificativi del responsabile eventualmente designato ai sensi dell'art. 29 del Codice;

VISTA la nota datata 18 marzo 2005 con la quale la resistente, aderendo all'invito del Garante, ha fornito nuovo riscontro al ricorrente, ribadendo tra l'altro (con dichiarazione della cui veridicitˆ l'autore risponde anche ai sensi dell'art. 168 del Codice: "Falsitˆ nelle dichiarazioni e notificazioni al Garante") di aver cancellato i dati personali in questione ed omettendo, tuttavia, anche in questo caso, di comunicare gli estremi identificativi del responsabile del trattamento;

RITENUTA, pertanto, la necessitˆ di accogliere il ricorso in relazione a detta domanda e di dichiararne, invece, l'infondatezza in relazione alle richieste giˆ riscontrate;

RILEVATO che va quindi ordinato a Dataprofile s.r.l. di comunicare al ricorrente, entro il 30 maggio 2005, i dati identificativi del/i responsabile/i del trattamento eventualmente designato/i, dando comunicazione a questa Autoritˆ, nel medesimo termine, dell'avvenuto adempimento;

VISTA la documentazione in atti;

RITENUTO congruo determinare, ai sensi dell'art. 150, comma 3, del Codice l'ammontare delle spese e dei diritti inerenti al ricorso nella misura forfettaria di euro 500, di cui euro 150 per diritti di segreteria, considerati gli adempimenti connessi, in particolare, alla presentazione del ricorso e ritenuto di porli a carico del titolare del trattamento nella misura di euro 250, previa compensazione della residua parte per giusti motivi;

VISTI gli artt. 145 e s. del Codice in materia di protezione dei dati personali (d.lg. 30 giugno 2003, n. 196);

VISTE le osservazioni dell'Ufficio formulate dal segretario generale ai sensi dell'art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000;

RELATORE il dott. Mauro Paissan;

TUTTO CIñ PREMESSO IL GARANTE:

a) accoglie parzialmente il ricorso e, per l'effetto, ordina a Dataprofile s.r.l. di comunicare al ricorrente gli estremi identificativi del/dei responsabile/i del trattamento eventualmente designato/i, nei termini di cui in motivazione;

b) dichiara infondato il ricorso in relazione alle restanti richieste;

c) determina nella misura forfettaria di euro 500, l'ammontare delle spese e dei diritti del procedimento posti, nella misura di 250 euro, previa compensazione della residua parte per giusti motivi, a carico di Dataprofile s.r.l., la quale dovrˆ liquidarli direttamente a favore del ricorrente.

Roma, 20 aprile 2005

Il presidente
Pizzetti

Il relatore
Paissan

Il segretario generale
Buttarelli