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Garante per la protezione     dei dati personali Provvedimento del 20 aprile 2005 IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI NELLA riunione odierna, in presenza del prof. Francesco Pizzetti, presidente, del dott. Giuseppe Chiaravalloti, del dott. Mauro Paissan e del dott. Giuseppe Fortunato, componenti e del dott. Giovanni Buttarelli, segretario generale; VISTO il ricorso pervenuto al Garante il 4 marzo 2005, presentato da Fabrizio Meo nei confronti di Crif S.p.A., con il quale il ricorrente, nel revocare il consenso al trattamento dei dati che lo riguardano, ha chiesto la loro cancellazione e di porre a carico della resistente le spese sostenute per il procedimento; VISTI gli ulteriori atti d'ufficio e, in particolare, la nota dell'8 marzo 2005 con la quale questa Autorit, ai sensi dell'art. 149, comma 2, del Codice in materia di protezione dei dati personali (d.lg. 30 giugno 2003, n. 196), ha invitato il titolare del trattamento a fornire riscontro alle richieste dell'interessato; VISTA la nota inviata via fax il 5 aprile 2005 con la quale il titolare del trattamento ha sostenuto di non poter cancellare i dati relativi ad un prestito finalizzato erogato da Agos Itafinco S.p.A. l'8 gennaio 2001 "ed estinto in data 12.12.2003 con segnalazione di passaggio a perdita". Trattandosi di informazioni creditizie di tipo negativo, il loro trattamento sarebbe lecito anche in assenza del consenso dell'interessato, ai sensi del codice di deontologia e di buona condotta per i sistemi informativi gestiti da soggetti privati in tema di crediti al consumo, affidabilit e puntualit nei pagamenti (Provv. del Garante n. 8 del 16 novembre 2004, in Gazzetta Ufficiale 23 dicembre 2004, n. 300; d.m. 14 gennaio 2005, in Gazzetta Ufficiale 29 gennaio 2005, n. 23) e del connesso provvedimento del Garante sul bilanciamento di interessi (Provv. n. 9 del 16 novembre 2004, in Gazzetta Ufficiale 23 dicembre 2004, n. 300); VISTO che la resistente, nella medesima nota, ha pertanto chiesto di rigettare il ricorso compensando le spese del procedimento; CONSIDERATO che l'interessato ha revocato il consenso anche rispetto al trattamento dei dati concernenti una richiesta di finanziamento rivolta dal ricorrente a Consum.it il 4 febbraio 2005 e che non trovano applicazione al caso le disposizioni del provvedimento del Garante sul bilanciamento di interessi del 16 novembre 2004 (pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale 23 dicembre 2004, n. 300), il quale si applica solamente a dati relativi a ritardi e inadempimenti; RITENUTO che, per tali motivi, il ricorso deve essere accolto e che i dati relativi alla predetta richiesta di finanziamento devono essere cancellati da Crif S.p.A. entro il 30 maggio 2005, dando conferma anche a questa Autorit dell'avvenuto adempimento, entro il medesimo termine; RILEVATO che la domanda di cancellazione dei restanti dati , allo stato, infondata, non essendo trascorsi 36 mesi dalla data di estinzione del rapporto (avvenuta nel dicembre 2003), termine previsto dall'art. 6, comma 5 del predetto codice di deontologia e buona condotta per la lecita conservazione nei sistemi di informazioni creditizie dei dati relativi a ritardi e inadempimenti nei finanziamenti non successivamente regolarizzati; RITENUTO che sussistono giusti motivi per compensare fra le parti le spese del procedimento; VISTA la documentazione in atti; VISTI gli artt. 145 e s. del Codice in materia di protezione dei dati personali (d.lg. 30 giugno 2003, n. 196); VISTE le osservazioni dell'Ufficio formulate dal segretario generale ai sensi dell'art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000; RELATORE il dott. Giuseppe Fortunato; TUTTO CI PREMESSO IL GARANTE: a) accoglie il ricorso in ordine alla richiesta di cancellazione dei dati personali dell'interessato relativi ad una richiesta di finanziamento rivolta a Consum.it il 4 febbraio 2005 ed ordina a Crif S.p.A. di corrispondere a tale richiesta nei termini di cui in motivazione; b) dichiara infondato il ricorso in relazione alla richiesta di cancellazione dei restanti dati; c) dichiara compensate fra le parti le spese del procedimento. Roma, 20 aprile 2005 Il presidente Il relatore Il segretario generale |