Garante per la protezione
    dei dati personali


Provvedimento del 20 aprile 2005

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

Nella riunione odierna, in presenza del prof. Francesco Pizzetti, presidente, del dott. Giuseppe Chiaravalloti, del dott. Mauro Paissan e del dott. Giuseppe Fortunato, componenti e del dott. Giovanni Buttarelli, segretario generale;

Esaminato il ricorso presentato da Antonia Acquaviva

nei confronti di

Italmarmo-marmi e graniti e di Graniti Sergio Dalle Nogare s.r.l.;

Visti gli articoli 7, 8 e 145 s. del Codice in materia di protezione dei dati personali (d.lg. 30 giugno 2003, n. 196);

Viste le osservazioni dell'Ufficio formulate dal segretario generale ai sensi dell'art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000;

Relatore il dott. Giuseppe Chiaravalloti;

PREMESSO:

La ricorrente, che aveva ricevuto dalle due imprese resistenti, pochi giorni dopo la morte del marito, alcune comunicazioni pubblicitarie relative a lavorazioni funerarie, afferma di non aver ricevuto riscontro a due istanze formulate, rispettivamente, nei confronti di Italmarmo-marmi e graniti e di Graniti Sergio Dalle Nogare s.r.l., ai sensi degli artt. 7 e 8 del Codice, con le quali aveva chiesto conferma dell'esistenza dei dati personali che la riguardano e di ottenerne la comunicazione in forma intelligibile, di conoscere la loro origine, la logica, le modalit e le finalit su cui si basa il trattamento, nonch gli estremi identificativi del responsabile del trattamento eventualmente designato.

Nel ricorso proposto ai sensi dell'art. 145 del Codice, l'interessata ha ribadito le proprie istanze rilevando che le stesse erano rimaste inevase.

All'invito ad aderire formulato da questa Autorit in data 31 gennaio 2005 ai sensi dell'art. 149 del Codice, Graniti Sergio Dalle Nogare s.r.l. ha risposto con nota inviata via fax il 18 febbraio 2005, comunicando la tipologia dei dati personali trattati, le modalit e la logica del loro trattamento e sostenendo, tra l'altro, che:

      la comunicazione ricevuta dalla ricorrente era stata indirizzata "impersonalmente alla famiglia del defunto sig. Biasion", i cui dati anagrafici "erano stati resi pubblici nella circostanza delle esequie";

      "la finalit del trattamento () stata, esclusivamente, quella di inviare () una lettera di presentazione" dell'attivit svolta dalla societ nel settore funerario, "esaurita la qual cosa venuta meno ogni ragione per il trattamento stesso e i dati sono stati immediatamente cancellati" dall'archivio della stessa.

Con memoria datata 16 marzo 2005, la ricorrente ha contestato tale riscontro con particolare riferimento alla richiesta di conoscere l'origine dei dati personali del defunto marito, ed ha segnalato la ricezione, presso il proprio domicilio, di ulteriore pubblicit da parte di Italmarmo-marmi e graniti.

Italmarmo-marmi e graniti non ha invece fornito alcun riscontro a quest'Autorit ed all'interessata, neppure a seguito della proroga del termine per la decisione sul ricorso.

CI PREMESSO IL GARANTE OSSERVA:

Il ricorso verte sul trattamento di dati personali effettuato a fini di comunicazione promozionale e pubblicitaria da parte di due imprese operanti nel settore funerario.

Per quanto concerne le richieste formulate nei confronti di Graniti Sergio Dalle Nogare S.r.l. il ricorso deve essere accolto in ordine sia alla richiesta di conoscere l'origine dei dati (in ordine alla quale la predetta societ ha fornito un riscontro inadeguato e contestato dall'interessata, riferendosi genericamente alla "circostanza delle esequie", senza specificare da quale base dati le informazioni sarebbero state acquisite), sia alla richiesta di conoscere gli estremi identificativi del responsabile del trattamento eventualmente designato (in ordine alla quale la societ resistente non ha fornito riscontro).

Graniti Sergio Dalle Nogare s.r.l. dovr comunicare alla ricorrente l'origine dei dati personali del defunto e gli estremi identificativi del/i responsabile/i del trattamento, se espressamente designato/i ai sensi dell'art. 29 del Codice, entro il 6 giugno 2005, dando conferma a questa Autorit, entro la medesima data, dell'avvenuto adempimento.

Graniti Sergio Dalle Nogare s.r.l. ha invece fornito alla ricorrente un sufficiente riscontro in ordine alla richiesta di avere conferma dell'esistenza dei dati personali che la riguardano, di accedere agli stessi, di conoscere la logica, le finalit e le modalit del trattamento, confermando altres di aver cancellato i dati in questione dal proprio archivio. Stante l'intervenuta cancellazione e sulla base delle dichiarazioni rese alla ricorrente, della cui veridicit l'autore risponde anche ai sensi dell'art. 168 del Codice ("Falsit nelle dichiarazioni e nelle notificazioni al Garante"), va dichiarato non luogo a provvedere sul ricorso ai sensi dell'art. 149, comma 2, del Codice, limitatamente ai predetti profili.

Il ricorso va, poi, accolto in ordine a tutte le richieste formulate dall'interessata nei confronti di Italmarmo-marmi e graniti. Tale titolare del trattamento, nonostante la nota di invito ad aderire e la successiva comunicazione di proroga del termine per la decisione sul ricorso, non ha fornito alcun riscontro alle istanze legittimamente proposte dalla ricorrente.

Italmarmo-marmi e graniti dovr pertanto riscontrare tutte le istanze formulate dall'interessata entro il 6 giugno 2005, dando conferma a questa Autorit, entro la medesima data, dell'avvenuto adempimento.

PER QUESTI MOTIVI IL GARANTE:

a) accoglie il ricorso nei confronti di Graniti Sergio Dalle Nogare s.r.l., per quanto concerne la richiesta di conoscere l'origine dei dati e gli estremi identificativi del/i responsabile/i del trattamento eventualmente designato/i ed ordina alla societ di corrispondere a tali richieste nei termini di cui in motivazione;

b) dichiara non luogo a provvedere sul ricorso in ordine alle restanti richieste formulate nei confronti di Graniti Sergio Dalle Nogare s.r.l.;

c) accoglie il ricorso nei confronti di Italmarmo-marmi e graniti in relazione a tutte le richieste formulate dall'interessata ed ordina a tale titolare del trattamento di riscontrare le stesse nei termini di cui in motivazione.

Roma, 20 aprile 2005

Il presidente
Pizzetti

Il relatore
Chiaravalloti

Il segretario generale
Buttarelli