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Garante per la protezione     dei dati personali Provvedimento del 20 aprile 2005 IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI NELLA riunione odierna, in presenza del prof. Francesco Pizzetti, presidente, del dott. Giuseppe Chiaravalloti, del dott. Mauro Paissan e del dott. Giuseppe Fortunato, componenti e del dott. Giovanni Buttarelli, segretario generale; VISTO il ricorso pervenuto al Garante il 18 gennaio 2005, presentato da Renata Lorena Trombi nei confronti di Crif S.p.A., con il quale la ricorrente, nel revocare il consenso al trattamento dei dati che la riguardano, ha chiesto la loro cancellazione e di porre a carico della resistente le spese sostenute per il procedimento; VISTI gli ulteriori atti d'ufficio e, in particolare, la nota del 21 gennaio 2005 con la quale questa Autorit, ai sensi dell'art. 149, comma 2, del Codice in materia di protezione dei dati personali (d.lg. 30 giugno 2003, n. 196), ha invitato il titolare del trattamento a fornire riscontro alle richieste dell'interessata; VISTA la nota inviata via fax il 21 febbraio 2005, con la quale il titolare del trattamento ha sostenuto di non poter cancellare i dati personali della ricorrente relativi ad un prestito personale erogato da Banca popolare di Lodi S.p.A. il 17 gennaio 1996 ed estinto l'11 giugno 2004 "con segnalazione di ritardi nei pagamenti (fino a 2 rate) regolarizzati da meno di 12 mesi" (posizione n. 1 del report Crif S.p.A. del 21 febbraio 2005). Trattandosi di informazioni creditizie di tipo negativo, il loro trattamento sarebbe lecito anche in assenza del consenso dell'interessato, ai sensi del codice di deontologia e di buona condotta per i sistemi informativi gestiti da soggetti privati in tema di crediti al consumo, affidabilit e puntualit nei pagamenti (Provv. del Garante n. 8 del 16 novembre 2004, in Gazzetta Ufficiale 23 dicembre 2004, n. 300; d.m. 14 gennaio 2005, in Gazzetta Ufficiale 29 gennaio 2005, n. 23) e del connesso provvedimento del Garante sul bilanciamento di interessi (Provv. n. 9 del 16 novembre 2004, in Gazzetta Ufficiale 23 dicembre 2004, n. 300); RILEVATO che la resistente, nella medesima nota, ha pertanto chiesto di rigettare il ricorso e di addebitare alla ricorrente le spese del procedimento; VISTA la nota del 15 marzo 2005 con la quale quest'Autorit ha prorogato il termine per la decisione sul ricorso ai sensi dell'art. 149, comma 7, del Codice; CONSIDERATO che stato revocato il consenso rispetto al trattamento dei dati concernenti una richiesta di prestito personale rivolta dalla ricorrente a Carifin Italia S.p.A. il 7 febbraio 2005 (posizione n. 2 del citato report), e che non trovano applicazione al caso le disposizioni del predetto provvedimento sul bilanciamento di interessi, il quale si applica solamente ai dati relativi a ritardi e inadempimenti; RITENUTO che la richiesta di cancellazione dei predetti dati deve essere pertanto accolta e che Crif S.p.A. dovr cancellarli dal sistema di informazioni creditizie entro il 15 giugno 2005, dando conferma a quest'Autorit dell'avvenuto adempimento, entro il medesimo termine; RILEVATO che la domanda di cancellazione dei restanti dati di tipo negativo , allo stato, infondata, trattandosi di dati relativi a ritardi non superiori a due rate o mensilit, successivamente regolarizzati, che possono essere conservati nel sistema di informazioni creditizie, anche in assenza del consenso dell'interessato, per non pi di dodici mesi decorrenti, come nella specie, dalla data di registrazione dell'avvenuta regolarizzazione (art. 6, comma 2, lett. a), del citato codice di deontologia e buona condotta); RITENUTO congruo determinare, ai sensi dell'art. 150, comma 3, del Codice l'ammontare delle spese e dei diritti inerenti al ricorso nella misura forfettaria di euro 500, di cui euro 25,82 per diritti di segreteria, considerati gli adempimenti connessi, in particolare, alla presentazione del ricorso e ritenuto di porli a carico del titolare del trattamento nella misura di euro 250, previa compensazione della residua parte per giusti motivi legati al contenuto del riscontro, sia pur incompleto, inviato dalla resistente; VISTA la documentazione in atti; VISTI gli artt. 145 e s. del Codice in materia di protezione dei dati personali (d.lg. 30 giugno 2003, n. 196); VISTE le osservazioni dell'Ufficio formulate dal segretario generale ai sensi dell'art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000; RELATORE il dott. Giuseppe Fortunato; TUTTO CI PREMESSO IL GARANTE: a) accoglie il ricorso in ordine alla richiesta di cancellazione dei dati personali dell'interessata relativi alla posizione n. 2 del report ed ordina a Crif S.p.A. di corrispondere a tale richiesta nei termini di cui in motivazione; b) dichiara infondato il ricorso in relazione alla richiesta di cancellazione delle informazioni creditizie di tipo negativo (posizione n. 1 del report); c) determina nella misura forfettaria di euro 500, l'ammontare delle spese e dei diritti del procedimento posti, nella misura di 250 euro, previa compensazione della residua parte per giusti motivi, a carico di Crif S.p.A., la quale dovr liquidarli direttamente a favore della ricorrente. Roma, 20 aprile 2005 Il presidente Il relatore Il segretario generale |