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Garante per la protezione     dei dati personali Provvedimento del 20 aprile 2005 IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI NELLA riunione odierna, in presenza del prof. Francesco Pizzetti, presidente, del dott. Giuseppe Chiaravalloti, del dott. Mauro Paissan e del dott. Giuseppe Fortunato, componenti e del dott. Giovanni Buttarelli, segretario generale; VISTO il ricorso regolarizzato il 21 febbraio 2005, presentato da Giuseppe Pierro nei confronti di American Express Services Europe Limited, con il quale il ricorrente, nel contestare la ricezione (unitamente all'estratto conto relativo alla carta di credito di cui titolare) della corrispondenza pubblicitaria non richiesta da parte della predetta societ, si opposto al trattamento dei dati che lo riguardano a fini commerciali e pubblicitari sollecitandone a tal fine la cancellazione, chiedendo anche di porre a carico della resistente le spese sostenute per il procedimento; VISTI gli ulteriori atti d'ufficio e, in particolare, la nota del 25 febbraio 2005 con la quale questa Autorit, ai sensi dell'art. 149, comma 2, del Codice in materia di protezione dei dati personali (d.lg. 30 giugno 2003, n. 196), ha invitato il titolare del trattamento a fornire riscontro alle richieste dell'interessato; VISTA la nota inviata via fax il 16 marzo 2005, con la quale il titolare del trattamento ha ribadito di aver adottato ogni opportuna misura al fine di inibire ogni successivo invio di materiale pubblicitario, nonch eventuali contatti nell'ambito di campagne di telemarketing, dichiarando tuttavia di non essere in grado di escludere per il futuro "l'invio di materiali informativi e/o materiali promozionali inseriti direttamente nell'estratto conto carta () peraltro diretti indistintamente a tutti i clienti ()"; VISTA la nota inviata via fax il 22 marzo 2005, con la quale il ricorrente, nel contestare il riscontro della controparte, ha dichiarato, tra l'altro, di aver ricevuto nuovamente materiale pubblicitario dalla societ resistente; CONSIDERATO che nel procedimento la societ resistente non ha fornito adeguato riscontro all'opposizione al trattamento dei dati del ricorrente a fini commerciali e pubblicitari, e che va pertanto ordinato ad American Express Services Europe Limited di astenersi dall'ulteriore utilizzo dei dati del ricorrente per le contestate finalit, e di adottare, entro il 31 luglio 2005, ogni idonea misura al fine di evitare il futuro invio al ricorrente di materiale pubblicitario non sollecitato anche attraverso l'inserimento di messaggi negli estratti conto relativi alla carta di credito, dando conferma anche a questa Autorit dell'avvenuto adempimento entro la stessa data; VISTA la documentazione in atti; RITENUTO congruo determinare, ai sensi dell'art. 150, comma 3, del Codice l'ammontare delle spese e dei diritti inerenti al ricorso nella misura forfettaria di euro 500, di cui euro 150 per diritti di segreteria, considerati gli adempimenti connessi, in particolare, alla presentazione del ricorso, e ritenuto di porli a carico del titolare del trattamento nella misura di euro 350, previa compensazione della residua parte per giusti motivi legati al contenuto dei riscontri, sia pur incompleti, inviati dalla resistente; VISTI gli artt. 145 e s. del Codice in materia di protezione dei dati personali (d.lg. 30 giugno 2003, n. 196); VISTE le osservazioni dell'Ufficio formulate dal segretario generale ai sensi dell'art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000; RELATORE il dott. Mauro Paissan; TUTTO CI PREMESSO IL GARANTE: a) accoglie il ricorso in riferimento all'opposizione al trattamento dei dati personali del ricorrente a fini commerciali e pubblicitari ed ordina alla resistente di astenersi dal loro ulteriore utilizzo per i medesimi fini, nei termini di cui in motivazione; b) determina nella misura forfettaria di euro 500, l'ammontare delle spese e dei diritti del procedimento posti, nella misura di 350 euro, previa compensazione della residua parte per giusti motivi, a carico di American Express Services Europe Limited, la quale dovr liquidarli direttamente a favore del ricorrente. Roma, 20 aprile 2005 Il presidente Il relatore Il segretario generale |