Garante per la protezione
    dei dati personali


Provvedimento del 20 aprile 2005

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

NELLA riunione odierna, in presenza del prof. Francesco Pizzetti, presidente, del dott. Giuseppe Chiaravalloti, del dott. Mauro Paissan e del dott. Giuseppe Fortunato, componenti e del dott. Giovanni Buttarelli, segretario generale;

VISTO il ricorso pervenuto al Garante il 20 gennaio 2005, presentato da Sergio Gentile nei confronti di Crif S.p.A., con il quale il ricorrente, nel revocare il consenso al trattamento dei dati che lo riguardano, ha chiesto la loro cancellazione e di porre a carico della resistente le spese sostenute per il procedimento;

VISTI gli ulteriori atti d'ufficio e, in particolare, la nota del 27 gennaio 2005 con la quale questa Autorit, ai sensi dell'art. 149, comma 2, del Codice in materia di protezione dei dati personali (d.lg. 30 giugno 2003, n. 196), ha invitato il titolare del trattamento a fornire riscontro alle richieste dell'interessato;

VISTA la nota inviata il 9 febbraio 2005 con la quale il ricorrente, nel ribadire la richiesta di cancellazione, ha chiesto, in subordine, la sospensione della visibilit dei dati;

VISTA la nota inviata via fax il 24 febbraio 2005, con la quale il titolare del trattamento ha comunicato di aver cancellato, a seguito della revoca del consenso al trattamento, i dati riferiti ad una carta di credito con pagamento rateale rilasciata da Compass S.p.A. il 1 luglio 2003 "ed ancora in corso senza alcuna segnalazione di insolvenze". Ci, trattandosi di informazioni creditizie di tipo positivo ed in conformit con quanto previsto nel codice di deontologia e di buona condotta per i sistemi informativi gestiti da soggetti privati in tema di crediti al consumo, affidabilit e puntualit nei pagamenti (Provv. del Garante n. 8  del 16 novembre 2004, in Gazzetta Ufficiale 23 dicembre 2004, n. 300; d.m. 14 gennaio 2005, in Gazzetta Ufficiale 29 gennaio 2005, n. 23) e del connesso provvedimento del Garante sul bilanciamento di interessi (Provv. n. 9  del 16 novembre 2004, in Gazzetta Ufficiale 23 dicembre 2004, n. 300);

RILEVATO che, nella medesima nota, Crif S.p.A. ha sostenuto di non poter cancellare i dati relativi al prestito personale erogato da Unicredit Clarima Banca S.p.A. il 27 gennaio 2003 ed estinto il 19 maggio 2004 "con segnalazione di ritardi nei pagamenti (fino a 9 rate) regolarizzati da meno di 24 mesi", trattandosi di informazioni creditizie di tipo negativo il cui trattamento sarebbe lecito anche in assenza del consenso dell'interessato, ai sensi del predetto codice di deontologia e di buona condotta e del connesso provvedimento sul bilanciamento di interessi;

VISTO, inoltre, che nella medesima nota, Crif S.p.A. ha sostenuto che il trattamento dei dati del ricorrente riferiti ad una richiesta di carta di credito a saldo rivolta ad American Express Services Europe Limited il 29 gennaio 2005 sarebbe lecito in quanto "necessario per adempiere, prima della conclusione del contratto, a specifiche richieste dell'interessato (ad esempio per istruire una richiesta di finanziamento)";

RILEVATO che la resistente, nella medesima nota, ha chiesto al Garante di dichiarare non luogo a provvedere sul ricorso e di compensare le spese fra le parti;

VISTA la nota del 15 marzo 2005 con la quale quest'Autorit ha prorogato il termine per la decisione sul ricorso ai sensi dell'art. 149, comma 7, del Codice;

CONSIDERATO che il ricorrente ha revocato il consenso al trattamento di tutti i dati che lo riguardano e che in ordine alle richieste di finanziamento non trovano applicazione le disposizioni del predetto provvedimento del Garante sul bilanciamento di interessi il quale si applica solamente ai dati relativi a ritardi e inadempimenti;

RITENUTO che, per tali motivi, il ricorso deve essere accolto in riferimento all'istanza di cancellazione dei dati personali riferiti alla predetta richiesta di finanziamento e che tali dati devono essere cancellati da Crif S.p.A. entro il 30 maggio 2005, dando conferma anche a questa Autorit dell'avvenuto adempimento entro il medesimo termine;

RILEVATO che la domanda di cancellazione dei dati riferiti ad un prestito personale erogato da Unicredit Clarima Banca S.p.A. il 27 gennaio 2003 , allo stato, infondata, non essendo trascorsi 24 mesi dalla data di registrazione della regolarizzazione dei ritardi nei pagamenti (fino a 9 rate), avvenuta nel maggio 2004 (art. 6, comma 2, lett. a), del predetto codice di deontologia e di buona condotta);

CONSIDERATO che la societ resistente ha dichiarato di aver cancellato i restanti dati detenuti in relazione al ricorrente (riferiti al citato rapporto di finanziamento in corso) e che va quindi dichiarato sul punto non luogo a provvedere sul ricorso ai sensi dell'art. 149, comma 2, del Codice;

RITENUTO congruo determinare, ai sensi dell'art. 150, comma 3, del Codice l'ammontare delle spese e dei diritti inerenti al ricorso nella misura forfettaria di euro 500, di cui euro 25,82 per diritti di segreteria, considerati gli adempimenti connessi, in particolare, alla presentazione del ricorso e ritenuto di porli a carico del titolare del trattamento nella misura di euro 250, previa compensazione della residua parte per giusti motivi legati al contenuto dei riscontri, inviati dalla resistente;

VISTA la documentazione in atti;

VISTI gli artt. 145 e s. del Codice in materia di protezione dei dati personali (d.lg. 30 giugno 2003, n. 196);

VISTE le osservazioni dell'Ufficio formulate dal segretario generale ai sensi dell'art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000;

RELATORE il prof. Francesco Pizzetti;

TUTTO CI PREMESSO IL GARANTE:

a) accoglie il ricorso in ordine all'istanza di cancellazione dei dati riferiti alla richiesta di carta di credito a saldo rivolta ad American Express Services Europe Limited il 29 gennaio 2005 ed ordina a Crif S.p.A. di corrispondere a tale richiesta, nei termini di cui in motivazione;

b) dichiara infondato il ricorso in ordine alla richiesta di cancellazione dei dati riferiti al prestito personale erogato da Unicredit Clarima Banca S.p.A. il 27 gennaio 2003;

c) dichiara non luogo a provvedere sul ricorso in ordine alla richiesta di cancellazione dei restanti dati;

d) determina nella misura forfettaria di euro 500, l'ammontare delle spese e dei diritti del procedimento posti, nella misura di 250 euro, previa compensazione della residua parte per giusti motivi, a carico di Crif S.p.A., la quale dovr liquidarli direttamente a favore del ricorrente.

Roma, 20 aprile 2005

Il presidente
Pizzetti

Il relatore
Pizzetti

Il segretario generale
Buttarelli