Garante per la protezione
    dei dati personali


Provvedimento del 17 marzo 2005

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI


Nella riunione odierna, in presenza del prof. Stefano Rodot, presidente, del prof. Giuseppe Santaniello, vice presidente, del prof. Gaetano Rasi e del dott. Mauro Paissan, componenti e del dott. Giovanni Buttarelli, segretario generale;

Esaminato il ricorso presentato da Fabrizio Prosperi, rappresentato e difeso dall'avv. Pietro Martino presso il cui studio ha eletto domicilio

nei confronti di

Wind Telecomunicazioni S.p.A.;

Visti gli articoli 7, 8 e 145 s. del  Codice in materia di protezione dei dati personali (d.lg. 30 giugno 2003, n. 196);

Viste le osservazioni dell'Ufficio formulate dal segretario generale ai sensi dell'art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000;

Relatore il prof. Stefano Rodot;

PREMESSO

Il ricorrente afferma di non aver ricevuto riscontro ad un'istanza formulata nei confronti di Wind Telecomunicazioni S.p.A., con la quale aveva chiesto la conferma dell'esistenza di dati personali che lo riguardano, la comunicazione in forma intelligibile degli stessi e della loro origine, nonch l'indicazione dei soggetti o delle categorie di soggetti ai quali i dati possono essere comunicati. Con la medesima istanza, l'interessato si era, altres, opposto al trattamento dei dati che lo riguardano a fini promozionali e/o commerciali.

Nel ricorso proposto ai sensi dell'art. 145 del Codice, l'interessato ha ribadito le proprie istanze e ha chiesto di porre a carico della resistente le spese sostenute per il procedimento.

All'invito ad aderire formulato da questa Autorit in data 11 gennaio 2005, ai sensi dell'art. 149 del Codice, Wind Telecomunicazioni S.p.A., con nota datata 18 febbraio 2005, ha fornito copia di una scheda contenente la descrizione delle modalit seguite dalla resistente per il riscontro all'interessato, ha fornito alcune indicazioni sui rapporti intercorsi con lo stesso, ha precisato l'origine dei dati e ha tra l'altro sostenuto:

      che "la mancata risposta scritta nei confronti del cliente coerente con quanto previsto dall'art. 17 del dpr n. 501/98";

      di aver cercato invano di avere un contatto telefonico con il cliente;

      di aver, ad ogni modo, attivato "un contatto veloce per escludere il cliente dalle campagne commerciali".

Wind Telecomunicazioni S.p.A. ha, successivamente alla proroga del termine per la decisione sul ricorso, inviato una nuova nota anticipata via fax l'11 marzo 2005, ribadendo quanto gi sostenuto nel precedente riscontro del 18 febbraio 2005 ed ha, altres, dichiarato che "mai alcuna comunicazione e/o cessione di tali dati stata effettuata a terzi".

CI PREMESSO IL GARANTE OSSERVA

Il ricorso verte sul trattamento di dati personali effettuato da una societ di telefonia.

Il titolare del trattamento, sia pure solo dopo la presentazione del ricorso, ha fornito un riscontro sufficiente alle richieste dell'interessato, volte ad avere conferma dell'esistenza di dati personali che lo riguardano, a conoscere la loro origine, nonch ad ottenere l'indicazione dei soggetti o delle categorie di soggetti ai quali i dati possono essere comunicati. Tale riscontro, legittimamente richiesto ai sensi dell'art. 7 del Codice, doveva  tempestivamente conseguire all'istanza proposta dall'interessato, nelle forme previste dall'art. 10 del Codice medesimo che prevedono, a richiesta dell'interessato, la trasposizione dei dati su supporto cartaceo.

La resistente ha, poi, confermato con dichiarazione della cui veridicit l'autore risponde ai sensi dell'art. 168 del Codice ("Falsit nelle dichiarazioni e notificazioni al Garante"), di aver preso atto della volont dell'interessato di opporsi al futuro utilizzo dei dati che lo riguardano per fini di informazione promozionale e commerciale e di aver escluso lo stesso dalle future campagne commerciali. Va dichiarato, pertanto, non luogo a provvedere sul ricorso, ai sensi dell'art. 149, comma 2, del Codice, in ordine ai predetti profili.

La societ non ha invece adeguatamente corrisposto alla richiesta volta ad ottenere la  comunicazione in forma intelligibile dei dati personali dell'interessato, limitandosi ad indicare i dati contenuti nella scheda redatta dall'Ufficio preposto al momento della ricezione dell'istanza del ricorrente. Il ricorso va dunque accolto in relazione a tale domanda e va quindi ordinato alla societ resistente, ai sensi dell'art. 150, comma 2, del Codice, di adempiere alla medesima richiesta entro 30 giorni dalla ricezione del presente provvedimento, dando conferma entro la stessa data a questa Autorit dell'avvenuto adempimento.

L'ammontare delle spese sostenute nel presente procedimento determinato, ai sensi dell'art. 150, comma 3, del Codice, nella misura forfettaria di euro 500, di cui euro 25,82 per diritti di segreteria, tenuto conto degli adempimenti connessi alla redazione e presentazione del ricorso al Garante. Tale ammontare posto in misura pari a 300 euro a carico di Wind Telecomunicazioni S.p.A., previa parziale compensazione ai sensi del predetto art. 150, comma 3, per giusti motivi legati al contenuto dei riscontri forniti dalla resistente, sia pure dopo la presentazione del ricorso.


PER QUESTI MOTIVI IL GARANTE:

a) accoglie il ricorso in ordine alla richiesta volta ad ottenere la  comunicazione in forma intelligibile dei dati personali dell'interessato ed ordina alla resistente di adempiervi nei termini di cui in motivazione;

b) dichiara non luogo a provvedere sul ricorso in ordine alle restanti richieste;

c) determina nella misura forfettaria di euro 500, di cui 25,82 per diritti di segreteria, l'ammontare delle spese e dei diritti del presente procedimento che pone in misura pari a 300 euro, previa compensazione per giusti motivi della residua parte, a carico della resistente, la quale dovr liquidarlo direttamente a favore del ricorrente.

Roma, 17 marzo 2005

Il presidente
Rodotà

Il relatore
Rodotà

Il segretario generale
Buttarelli