Garante per la protezione
    dei dati personali


Provvedimento del 17 marzo 2005

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI


Nella riunione odierna, in presenza del prof. Stefano Rodot, presidente, del prof. Giuseppe Santaniello, vice presidente, del prof. Gaetano Rasi e del dott. Mauro Paissan, componenti e del dott. Giovanni Buttarelli, segretario generale;

Esaminato il ricorso presentato da Nicola D'Alessio rappresentato e difeso dall'avv. Angelo Manzo

nei confronti di

Tele2 Italia S.p.A.;
Visti gli articoli 7, 8 e 145 s. del Codice in materia di protezione dei dati personali (d.lg. 30 giugno 2003, n. 196);

Viste le osservazioni dell'Ufficio formulate dal segretario generale ai sensi dell'art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000;

Relatore il prof. Stefano Rodot;

PREMESSO:

Il ricorrente afferma di non aver ricevuto riscontro ad un'istanza formulata nei confronti di Tele2 Italia S.p.A ai sensi degli artt. 7 e 8 del Codice con la quale, nel contestare la ricezione di una comunicazione telefonica non sollecitata a scopo promozionale (relativa all'abbonamento ai servizi telefonici offerti dalla societ), aveva chiesto conferma dell'esistenza di dati personali che lo riguardano e di ottenerne la comunicazione in forma intelligibile, di conoscere l'origine dei dati, la logica, le modalit e le finalit su cui si basa il trattamento, nonch i soggetti o le categorie di soggetti cui i dati possono essere comunicati, oltre agli estremi identificativi del titolare e dei responsabili eventualmente designati, opponendosi infine al trattamento medesimo a fini commerciali e pubblicitari.

Nel ricorso proposto ai sensi dell'art. 145 del Codice, l'interessato ha ribadito le proprie istanze rilevando che le stesse erano rimaste inevase e ha chiesto di porre a carico della resistente le spese sostenute per il procedimento.

All'invito ad aderire formulato da questa Autorit in data 29 dicembre 2004 ai sensi dell'art. 149 del Codice, Tele2 Italia S.p.A ha risposto con nota anticipata via fax il 14 gennaio 2005, comunicando in forma intelligibile i dati personali dell'interessato e la loro origine e sostenendo, tra l'altro:

      che i dati in questione "sono utilizzati esclusivamente per iniziative promozionali e pubblicitarie in aziende () clienti operanti in vari settori ();

      di "aver provveduto alla cancellazione dei dati" del ricorrente dagli archivi della societ.

Con memoria anticipata via fax il 20 gennaio 2005, il ricorrente ha sottolineato l'incompletezza del riscontro ricevuto.

In seguito alla proroga del termine per la decisione sul ricorso disposta da questa Autorit ai sensi del citato art. 149 in data 17 febbraio 2005, la societ resistente non ha fornito ulteriori elementi di valutazione in ordine alle richieste dell'interessato.

CI PREMESSO IL GARANTE OSSERVA:

Il ricorso verte sul trattamento di dati personali effettuato a fini di comunicazione promozionale e pubblicitaria da parte di una societ di telefonia.

La resistente ha fornito al ricorrente un sufficiente riscontro in ordine alla richiesta di conferma dell'esistenza di dati personali che lo riguardano, di ottenerne la comunicazione in forma intelligibile, di conoscere l'origine degli stessi, nonch la logica e le modalit del trattamento. La resistente ha inoltre confermato, con dichiarazione della cui veridicit l'autore risponde anche ai sensi dell'art. 168 del Codice ("Falsit nelle dichiarazioni e nelle notificazioni al Garante"), di aver cancellato i dati in questione dagli archivi della societ.

In ordine a tali profili va pertanto dichiarato non luogo a provvedere sul ricorso ai sensi dell'art. 149, comma 2, del Codice.

Il ricorso deve invece essere accolto in ordine alla richiesta del ricorrente di conoscere gli estremi identificativi del responsabile del trattamento eventualmente designato ai sensi dell'art. 29 Codice, istanza in ordine alla quale non stato fornito alcun riscontro, nonch in riferimento alla richiesta di conoscere le finalit del trattamento contestato ed i soggetti o le categorie di soggetti cui i dati dell'interessato possono essere comunicati. Al riguardo la societ resistente ha risposto in modo contraddittorio ed impreciso alla specifica richiesta del ricorrente (che aveva fatto esplicito cenno alla ricezione di una comunicazione telefonica a scopo promozionale), asserendo che tali dati sarebbero utilizzati per iniziative pubblicitarie promosse da "aziende clienti".

La resistente dovr pertanto comunicare all'interessato gli estremi identificativi del responsabile eventualmente designato ai sensi dell'art. 9 del Codice entro 30 giorni dalla ricezione del presente provvedimento, dando conferma a questa Autorit entro la medesima data dell'avvenuto adempimento. Entro il medesimo termine Tele2 Italia S.p.A dovr altres precisare all'interessato ed a questa Autorit le finalit del trattamento in questione, nonch le categorie di soggetti cui possono essere comunicati i dati dell'interessato.

L'ammontare delle spese sostenute nel presente procedimento determinato ai sensi dell'art. 150, comma 3, del Codice, nella misura forfettaria di euro 250, di cui euro 25,82 per diritti di segreteria, tenuto conto degli adempimenti connessi alla redazione e presentazione del ricorso al Garante ed posto per l'intero a carico del titolare del trattamento.

PER QUESTI MOTIVI IL GARANTE:

a) accoglie il ricorso per quanto concerne la richiesta dell'interessato di conoscere gli estremi identificativi del responsabile del trattamento se designato, le finalit del trattamento ed i soggetti cui i dati possono essere comunicati ed ordina alla resistente di corrispondere a tale richiesta nei termini di cui in motivazione



b) dichiara non luogo a provvedere sul ricorso in ordine alle altre richieste;



c) determina nella misura di 250 euro l'ammontare delle spese e dei diritti del presente procedimento posto a carico della societ resistente, la quale dovr liquidarlo direttamente a favore del ricorrente.

Roma, 17 marzo 2005

Il presidente
Rodotà

Il relatore
Rodotà

Il segretario generale
Buttarelli