Garante per la protezione
    dei dati personali


Provvedimento del 17 marzo 2005

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI


Nella riunione odierna, in presenza del prof. Stefano Rodot, presidente, del prof. Giuseppe Santaniello, vicepresidente, del prof. Gaetano Rasi e del dottor Mauro Paissan, componenti e del dottor Giovanni Buttarelli, segretario generale;

VISTO il ricorso presentato il 4 gennaio 2005 da XY, rappresentato e difeso dall'avv. Giampaolo Cervelli, nei confronti di Zurigo-Compagnia di Assicurazioni S.A., con il quale il ricorrente chiedeva di conoscere i dati personali che lo riguardano, contenuti in una perizia redatta dal medico legale della predetta compagnia assicuratrice, nonch di porre a carico del titolare del trattamento le spese del procedimento;

VISTI gli ulteriori atti d'ufficio e, in particolare, la nota del 14 gennaio 2005 con la quale questa Autorit, ai sensi dell'art. 149, comma 2, del Codice in materia di protezione dei dati personali (d.lg. 30 giugno 2003, n. 196), ha invitato il titolare del trattamento a fornire riscontro alle richieste dell'interessato;

VISTA la nota pervenuta via fax il 7 febbraio 2005 con la quale la societ resistente, ai sensi dell'art. 8, comma 2, lett. e), del Codice, ha invocato il differimento temporaneo del diritto di accesso ai dati del ricorrente, stante il giudizio civile ancora pendente tra le parti dinanzi al Tribunale di Roma in ordine al sinistro occorso in data 6 luglio 2001 e la conseguente necessit di evitare il pregiudizio che potrebbe derivare dalla comunicazione dei dati in questione all'esercizio del proprio diritto di difesa in sede giudiziaria;

VISTA la nota del ricorrente pervenuta in data 8 febbraio 2005 con la quale lo stesso ha dichiarato di non ritenere sussistenti, allo stato, i motivi che avrebbero potuto condurre ad un differimento dell'accesso ai dati del ricorrente –posto che l'istruttoria del procedimento civile in corso si sarebbe gi conclusa– e che, in ogni caso, tale differimento potrebbe essere accolto soltanto con riferimento ai dati personali di tipo valutativo e non a quelli di tipo oggettivo contenuti nella perizia;

CONSIDERATO che la resistente non ha comunicato all'interessato n i dati personali di tipo oggettivo allo stesso relativi (sia comuni, sia sensibili) contenuti nella perizia in questione, n i dati valutativi che, costituendo informazioni comunque riferite all'interessato, devono essere considerati "dati personali" che, secondo la definizione di cui all'art. 4, comma 1, lettera d), del Codice,  e, per tale motivo, ricadono nell'ambito di applicazione del medesimo Codice;

CONSIDERATO che, riguardo a tali dati, non risultano altres documentati gli estremi per applicare l'art. 8, comma 2, lettera e), del Codice, che prevede il temporaneo differimento dell'esercizio dei diritti previsti dall'art. 7 del medesimo Codice, per il periodo durante il quale potrebbe derivarne pregiudizio per lo svolgimento di cd. "indagini difensive" o, comunque, per far valere un diritto in sede giudiziaria;

RILEVATO, infatti, che, non risulta comprovata la ricorrenza di uno dei presupposti riconosciuti idonei –in altri casi– da questa Autorit a giustificare un differimento del diritto di accesso, non risultando comprovato, nel caso di specie, un "pregiudizio effettivo e concreto" (art. 8, comma 2, lett. e), del Codice) per l'esercizio del diritto di difesa in sede giudiziaria, dal momento che il titolare del trattamento si limitato esclusivamente a richiamare la pendenza di un giudizio civile per risarcimento danni, nel corso del quale gi stata peraltro espletata una consulenza tecnica d'ufficio;

RITENUTO che il ricorso deve essere accolto e che va ordinato alla resistente di comunicare al ricorrente in modo dettagliato ed intelligibile tutti i dati personali che lo riguardano contenuti nella perizia medico-legale in questione, entro trenta giorni dalla data di ricezione del presente provvedimento, dando conferma a questa Autorit, entro lo stesso termine, dell'avvenuto adempimento;

VISTA la documentazione in atti;

RITENUTO congruo determinare, ai sensi dell'art. 150, comma 3, del Codice l'ammontare delle spese e dei diritti inerenti al ricorso nella misura forfettaria di euro 250, di cui euro 25,82 per diritti di segreteria, considerati gli adempimenti connessi, in particolare, alla presentazione del ricorso e ritenuto di porli interamente a carico del titolare del trattamento;

VISTI gli artt. 145 e s. del Codice in materia di protezione dei dati personali (d.lg. 30 giugno 2003, n. 196);

VISTE le osservazioni dell'Ufficio formulate dal segretario generale ai sensi dell'art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000;

RELATORE il dott. Mauro Paissan;

TUTTO CI PREMESSO IL GARANTE:

a) accoglie il ricorso in ordine alla richiesta di accedere ai dati personali contenuti nella perizia medico-legale in questione e ordina alla resistente di aderire a tale richiesta nei termini di cui in motivazione;

b) determina nella misura forfettaria di euro 250, l'ammontare delle spese e dei diritti del procedimento posti a carico di Zurigo-Compagnia di Assicurazioni S.A., la quale dovr liquidarli direttamente a favore del ricorrente.

Roma, 17 marzo 2005

Il presidente
Rodotà

Il relatore
Paissan

Il segretario generale
Buttarelli