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Garante per la protezione     dei dati personali Provvedimento del 17 marzo 2005 IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI Nella riunione odierna, in presenza del prof. Stefano Rodotˆ, presidente, del prof. Giuseppe Santaniello, vicepresidente, del prof. Gaetano Rasi e del dott. Mauro Paissan, componenti e del dott. Giovanni Buttarelli, segretario generale; VISTO il ricorso pervenuto al Garante il 30 dicembre 2004, presentato da Scala Reale s.r.l., in persona del suo legale rappresentante Sig. Amos Vignali, nei confronti di Sigat S.p.A., con il quale la societˆ ricorrente, nel contestare la ricezione via fax di alcune comunicazioni promozionali non sollecitate, chiedeva conferma dell'esistenza dei dati personali che la riguardano e di ottenerne comunicazione in forma intelligibile, di conoscere l'origine dei dati, la logica, le modalitˆ e le finalitˆ su cui si basa il trattamento, nonchŽ i soggetti o le categorie di soggetti cui i dati possono essere comunicati, oltre agli estremi identificativi del titolare e dei responsabili eventualmente designati; RILEVATO che, con il predetto ricorso, la ricorrente si opponeva altres“ al trattamento dei dati in questione, sollecitandone l'immediata cancellazione, e chiedeva di porre a carico della resistente le spese del procedimento; VISTI gli ulteriori atti d'ufficio e, in particolare, la nota del 12 gennaio 2005 con la quale questa Autoritˆ, ai sensi dell'art. 149, comma 2, del Codice in materia di protezione dei dati personali (d.lg. 30 giugno 2003, n. 196), ha invitato il titolare del trattamento a fornire riscontro alle richieste dell'interessato; VISTA la nota datata 16 febbraio 2005, con la quale la resistente, aderendo all'invito del Garante, ha fornito riscontro alle richieste della ricorrente -con l'eccezione di quella volta a conoscere gli estremi identificativi del responsabile del trattamento-, comunicando, in particolare, l'origine del numero di fax utilizzato per l'invio delle comunicazioni non sollecitate e dichiarando (con attestazione della cui veridicitˆ l'autore risponde anche ai sensi dell'art. 168 del Codice: "Falsitˆ nelle dichiarazioni e notificazioni al Garante"), di aver "interrotto qualsiasi inoltro del proprio materiale" a tale numero; RITENUTA, per questi motivi, la necessitˆ di accogliere il ricorso unicamente in relazione alla richiesta di conoscere gli estremi identificativi del responsabile eventualmente designato, ai sensi dell'art. 29 del Codice, e di dichiarare, invece, non luogo a provvedere ai sensi dell'art. 149, comma 2, del Codice in relazione alle restanti richieste; RILEVATO che, pertanto, va ordinato a Sigat S.p.A. di comunicare a Scala Reale s.r.l., entro trenta giorni dalla ricezione del presente provvedimento, i dati identificativi del responsabile del trattamento eventualmente designato, dando comunicazione a questa Autoritˆ, nel medesimo termine, dell'avvenuto adempimento; RILEVATO che le istanze dell'interessato sono state avanzate a seguito dell'invio a mezzo fax di comunicazioni pubblicitarie senza il previo consenso dell'interessato, espressamente richiesto dall'art. 130, comma 2, del Codice, dando luogo a un trattamento di dati personali che, qualora effettuato in modo sistematico, integrerebbe la fattispecie di reato di cui all'art. 167 del medesimo Codice; VISTA la documentazione in atti; RITENUTO congruo determinare, ai sensi dell'art. 150, comma 3, del Codice l'ammontare delle spese e dei diritti inerenti al ricorso nella misura forfettaria di euro 250, di cui euro 25,82 per diritti di segreteria, considerati gli adempimenti connessi, in particolare, alla presentazione del ricorso e ritenuto di porli a carico del titolare del trattamento nella misura di euro 100, previa compensazione della residua parte per giusti motivi; VISTI gli artt. 145 e s. del Codice in materia di protezione dei dati personali (d.lg. 30 giugno 2003, n. 196); VISTE le osservazioni dell'Ufficio formulate dal segretario generale ai sensi dell'art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000; RELATORE il dott. Mauro Paissan;
TUTTO CIñ PREMESSO IL GARANTE: a) accoglie parzialmente il ricorso e, per l'effetto, ordina a Sigat S.p.A. di comunicare a Scala Reale s.r.l. gli estremi identificativi del responsabile del trattamento eventualmente designato, nei termini di cui in motivazione; b) dichiara non luogo a provvedere sul ricorso in relazione alle restanti richieste; c) determina nella misura forfettaria di euro 250, l'ammontare delle spese e dei diritti del procedimento posti, nella misura di 100 euro, previa compensazione della residua parte per giusti motivi, a carico di Sigat S.p.A., la quale dovrˆ liquidarli direttamente a favore della societˆ ricorrente. Roma, 17 marzo 2005 Il presidente Il relatore Il segretario generale |