Garante per la protezione
    dei dati personali


Provvedimento del 3 marzo 2005

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

NELLA riunione odierna, in presenza del prof. Stefano Rodot, presidente, del prof. Giuseppe Santaniello, vice presidente, del prof. Gaetano Rasi e del dott. Mauro Paissan, componenti e del dott. Giovanni Buttarelli, segretario generale;

Esaminato il ricorso presentato da Giampietro Bronzato, rappresentato e difeso dall'avv. Gabriele Gianese e dal dott. Luca Di Martino presso il cui studio ha eletto domicilio

nei confronti di

Experian Information Services S.p.A., rappresentata e difesa dall'avv. Andrea Aragno presso il cui studio ha eletto domicilio;

Visti gli articoli 7, 8 e 145 s. del Codice in materia di protezione dei dati personali (d.lg. 30 giugno 2003, n. 196);

Viste le osservazioni dell'Ufficio formulate dal segretario generale ai sensi dell'art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000;

Relatore il dott. Mauro Paissan;

PREMESSO:

L'interessato afferma di non aver ricevuto adeguato riscontro ad un'istanza formulata ai sensi degli artt. 7 e 8 del Codice con la quale aveva chiesto a Experian Information Services S.p.A. la cancellazione dai relativi archivi di alcuni dati che lo riguardano (indicati nel report Experian del 28 settembre 2004), nonch l'attestazione che tale operazione era stata portata a conoscenza di coloro cui i dati erano stati comunicati o diffusi.

Nel ricorso presentato a questa Autorit ai sensi dell'art. 145 del Codice, il ricorrente ha ribadito le richieste volte ad ottenere la cancellazione dei dati (con specifico riferimento alle posizioni censite nel predetto report Experian), nonch la menzionata attestazione.

Il ricorrente sostiene che la raccolta e la conservazione dei dati che lo riguardano da parte di Experian Information Services S.p.A. non sarebbe lecita per invalidit del consenso, non avendo la societ fornito la prescritta informativa sul trattamento. Il ricorrente ha anche chiesto di porre a carico della resistente le spese sostenute per il procedimento.

All'invito ad aderire formulato ai sensi dell'art. 149 del Codice da questa Autorit in data 13 dicembre 2004, Experian Information Services S.p.A., con fax inviato il 23 dicembre 2004 e successiva memoria depositata il 5 gennaio 2005, ha comunicato di aver cancellato i dati riferiti ad un prestito finalizzato (erogato da Sigla S.p.A. il 26 settembre 1997) e ad un altro prestito finalizzato (erogato da Bipielle Ducato S.p.A. il 3 aprile 1998), entrambi estinti senza alcuna segnalazione di insolvenza, e di aver sospeso la visibilit dei dati relativi ad un ulteriore prestito personale erogato da Bipielle Ducato S.p.A. il 14 aprile 1999, con ritardi regolarizzati da meno di dodici mesi; ha pertanto chiesto al Garante di rigettare il ricorso e di porre le spese del procedimento a carico del ricorrente.

In data 18 gennaio 2005 quest'Autorit ha disposto la proroga del termine per la decisione sul ricorso ai sensi dell'art. 149, comma 7, del Codice.

Con note pervenute in data 9 febbraio e 1 marzo 2005, Bipielle Ducato S.p.A., in risposta ad una formale richiesta di questa Autorit formulata ai sensi degli artt. 150, comma 2, e 157 del Codice, ha fornito copia del documento contenente la manifestazione del consenso al trattamento dei dati personali manifestato dal ricorrente; ci, anche in riferimento alla comunicazione dei dati ad enti di tutela del credito; la stessa, ha inoltre fornito informazioni in ordine allo stato dei pagamenti relativi ai finanziamenti concessi al ricorrente.

CI PREMESSO IL GARANTE OSSERVA:

Il ricorso concerne il trattamento dei dati effettuato da un sistema di informazioni creditizie.

In ordine alla richiesta di cancellazione riferita ai dati concernenti il prestito finalizzato erogato da Sigla S.p.A. il 26 settembre 1997 ed il prestito finalizzato erogato da Bipielle Ducato S.p.A. il 3 aprile 1998, va dichiarato non luogo a provvedere sul ricorso ai sensi dell'art. 149, comma 2, del Codice nei confronti di Experian Information Services S.p.A.. Tale societ ha infatti dichiarato nel corso del procedimento di aver cancellato tali dati dai propri archivi, operazione (quella di cancellazione) che, per il particolare meccanismo di funzionamento dei sistemi di informazioni creditizie, determina la conoscibilit in tempo reale di tale situazione da parte di tutti gli utenti del sistema.

In ordine alla richiesta di cancellazione riferita ai dati concernenti il prestito personale erogato da Bipielle Ducato S.p.A. il 14 aprile 1999, il ricorso invece infondato. Dalla documentazione in atti non emerso che in proposito Experian Information Services S.p.A. abbia trattato i dati dell'interessato in modo illecito. Per quanto riguarda l'informativa e il consenso, dalla documentazione fornita da Bipielle Ducato S.p.A. risulta infatti che il ricorrente ha acconsentito, previa informativa, alla comunicazione dei propri dati personali alle banche dati dei sistemi di informazioni creditizie.

Il trattamento contestato non appare eccedente rispetto alle finalit per le quali i dati sono stati raccolti e successivamente trattati. Ci, alla luce di quanto disposto dal codice di deontologia e di buona condotta per i sistemi di informazioni creditizie (che in vigore dal 1 gennaio 2005 dopo la sua pubblicazione avvenuta sulla Gazzetta Ufficiale 23 dicembre 2004, n. 300), il quale ha sviluppato e integrato, anche in relazione ai tempi di conservazione dei dati personali, i principi richiamati con il noto provvedimento generale del Garante del 31 luglio 2002 (al quale, inoltre, si collega il provvedimento del Garante sul bilanciamento di interessi del 16 novembre 2004, anch'esso pubblicato sulla menzionata Gazzetta Ufficiale). I dati in questione potranno, pertanto, essere conservati nel sistema di informazioni creditizie in relazione al non ancora avvenuto decorso del termine di dodici mesi dalla data della regolarizzazione del finanziamento. Ci, in riferimento al numero di rate (fino a due) che precedentemente risultavano non pagate.

Il ricorso conseguentemente infondato anche in ordine alla seconda richiesta –di attestazione- che direttamente connessa a quella di cancellazione, risultata, come detto, infondata.

L'ammontare delle spese sostenute nel presente procedimento determinato ai sensi dell'art. 150, comma 3, del Codice, nella misura forfettaria di euro 250, di cui euro 25,82 per diritti di segreteria, tenuto conto degli adempimenti connessi alla redazione e presentazione del ricorso al Garante. Il medesimo ammontare posto in misura pari a 100 euro a carico di Experian Information Services S.p.A., previa compensazione della restante parte per giusti motivi legati al contenuto dei riscontri forniti.

PER QUESTI MOTIVI IL GARANTE:

a) dichiara infondato il ricorso in ordine alla richiesta di cancellazione dei dati, e di connessa attestazione, con riferimento al finanziamento erogato da Bipielle Ducato S.p.A. il 14 aprile 1999, nei termini di cui in motivazione;

b) dichiarato non luogo a provvedere sul ricorso in ordine alla richiesta di cancellazione e di relativa attestazione dei restanti dati;

c) determina nella misura forfettaria di euro 250, di cui 25,82 per diritti di segreteria, l'ammontare delle spese e dei diritti del presente procedimento che pone, previa compensazione per giusti motivi della residua parte, in misura pari a 100 euro a carico di Experian Information Services S.p.A., la quale dovr liquidarlo direttamente a favore del ricorrente.

Roma, 3 marzo 2005

Il presidente
Rodotà

Il relatore
Paissan

Il segretario generale
Buttarelli