Garante per la protezione
    dei dati personali


Provvedimento del 3 marzo 2005

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

Nella riunione odierna, in presenza del prof. Stefano Rodot, presidente, del prof. Giuseppe Santaniello, vice presidente, del prof. Gaetano Rasi e del dott. Mauro Paissan, componenti e del dott. Giovanni Buttarelli, segretario generale;

Esaminato il ricorso presentato da Cesare Giordano

nei confronti di

Crif S.p.A.;

Visti gli articoli 7, 8 e 145 s. del Codice in materia di protezione dei dati personali (d.lg. 30 giugno 2003, n. 196);

Viste le osservazioni dell'Ufficio formulate dal segretario generale ai sensi dell'art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000;

Relatore il prof. Gaetano Rasi;

PREMESSO:

Il ricorrente, i cui dati personali risultano censiti nella banca dati di Crif S.p.A., afferma di non aver ricevuto riscontro da parte di tale societ ad un'istanza formulata ai sensi degli artt. 7 e 8 del Codice, con la quale, nel revocare il consenso al trattamento dei dati che lo riguardano, ha chiesto la cancellazione dei dati, con attestazione dell'avvenuta comunicazione della stessa ai soggetti cui i dati erano stati comunicati o diffusi. Ulteriori richieste erano state formulate in via subordinata.

Nel ricorso proposto a questa Autorit ai sensi dell'art. 145 del Codice il ricorrente ha ribadito le proprie istanze, chiedendo altres di porre a carico del titolare del trattamento le spese del procedimento.

A seguito dell'invito ad aderire formulato da questa Autorit in data 17 gennaio 2005 ai sensi dell'art. 149 del Codice, la societ resistente, con nota inviata via fax il 4 febbraio 2005 nella quale contenuto un elenco delle posizioni censite in relazione al ricorrente nel proprio sistema di informazioni creditizie, ha sostenuto:

      di non poter accogliere la richiesta di cancellazione delle posizioni censite in relazione al ricorrente;

      che la conservazione dei dati di cui alla posizione n. 1, che fa riferimento ad un prestito finalizzato erogato da Daimler Chrysler Servizi Finanziari S.p.A. il 5 settembre 2000, ancora in corso, "con segnalazione di ritardi nei pagamenti (fino a 2 rate) regolarizzati da meno di 12 mesi", nonch di quelli di cui alla posizione n. 2, che fa riferimento ad un prestito personale erogato da Unicredit Banca S.p.A. il 31 gennaio 2000, ancora in corso "con segnalazione di rate non pagate (fino a 4 rate) regolarizzate da meno di 24 mesi, sarebbe lecita, ad avviso della resistente, anche in assenza del consenso dell'interessato, in quanto ai sensi del codice di deontologia e buona condotta in materia di sistemi di informazioni creditizie, entrato in vigore il 1 gennaio 2005, nonch del provvedimento sul bilanciamento di interessi del 16 novembre 2004, la revoca del consenso potrebbe manifestarsi esclusivamente in ordine ai dati relativi a finanziamenti "che non presentano alcuna segnalazione di tipo negativo e sono quindi da considerarsi come dati a tutti gli effetti positivi";

      che rispetto ai dati contenuti in tali posizioni vi sarebbe, ad avviso della resistente, "un legittimo interesse del titolare del trattamento o di terzi destinatari dei dati che giustifica il trattamento () pur in presenza di una revoca del consenso", anche alla luce del provvedimento del Garante in materia di bilanciamento di interessi;

La resistente ha pertanto chiesto al Garante il rigetto del ricorso con integrale compensazione fra le parti delle spese del procedimento.

Con nota pervenuta il 10 febbraio 2005 il ricorrente ha dichiarato di ritenere insoddisfacente il riscontro ricevuto ed ha ribadito le proprie richieste.

CI PREMESSO IL GARANTE OSSERVA:

Il ricorso concerne la richiesta di cancellazione dei dati personali dell'interessato da un sistema di informazioni creditizie.

Il ricorso infondato.

Il trattamento contestato non eccedente rispetto alle finalit per le quali i dati sono stati raccolti e successivamente trattati. Ci, alla luce di quanto disposto dal codice di deontologia e di buona condotta per i sistemi di informazioni creditizie (che in vigore dal 1 gennaio 2005 dopo la sua pubblicazione avvenuta sulla Gazzetta Ufficiale 23 dicembre 2004, n. 300), il quale ha sviluppato e integrato, anche in relazione ai tempi di conservazione dei dati personali, i principi richiamati con il noto provvedimento generale del Garante del 31 luglio 2002. Alla luce delle disposizioni del citato codice deontologico e del connesso provvedimento del Garante sul bilanciamento di interessi del 16 novembre 2004 (pubblicato anch'esso sulla menzionata Gazzetta Ufficiale), i dati in questione, essendo relativi a pi ritardi o inadempimenti successivamente regolarizzati, potranno essere conservati nel sistema di informazioni creditizie, anche in assenza del consenso dell'interessato, nel rispetto dei tempi di cui all'art. 6 del predetto codice di deontologia.

Sussistono giusti motivi per compensare fra le parti le spese del procedimento.

PER QUESTI MOTIVI IL GARANTE:

a) dichiara infondato il ricorso in ordine alla richiesta di cancellazione dei dati personali del ricorrente, nei termini di cui in motivazione;

b) dichiara compensate le spese del procedimento.

Roma, 3 marzo 2005

Il presidente
Rodotà

Il relatore
Rasi

Il segretario generale
Buttarelli