Garante per la protezione
    dei dati personali


Provvedimento del 3 marzo 2005

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

NELLA riunione odierna, in presenza del prof. Stefano Rodot, presidente, del prof. Giuseppe Santaniello, vicepresidente, del prof. Gaetano Rasi e del dott. Mauro Paissan, componenti e del dott. Giovanni Buttarelli, segretario generale;

VISTO il ricorso pervenuto al Garante il 29 novembre 2004, presentato da Davide Santinoli nei confronti di Massimo Scial, con il quale il ricorrente, nel contestare la ricezione di pi messaggi di posta elettronica non sollecitati relativi ad eventi musicali, chiedeva di conoscere gli estremi identificativi del titolare del trattamento e del responsabile eventualmente designato, opponendosi al trattamento dei dati che lo riguardano a fini commerciali e pubblicitari e chiedendo altres di porre a carico della resistente le spese del procedimento;

VISTI gli ulteriori atti d'ufficio e, in particolare, la nota del 9 dicembre 2004 con la quale questa Autorit, ai sensi dell'art. 149, comma 2, del Codice in materia di protezione dei dati personali (d.lg. 30 giugno 2003, n. 196), ha invitato il titolare del trattamento a fornire riscontro alle richieste dell'interessato;

VISTA la nota inviata via fax il 13 febbraio 2005 con la quale il titolare del trattamento, successivamente alla proroga del termine per la decisione sul ricorso disposta ai sensi dell'art. 149, comma 7, del Codice, ha riscontrato l'opposizione dell'interessato al trattamento dei dati che lo riguardano, allegando copia della nota del 9 novembre 2004 in cui il resistente stesso attestava (con dichiarazione della cui veridicit l'autore risponde anche ai sensi dell'art. 168 del Codice: "Falsit nelle dichiarazioni e notificazioni al Garante") di aver eliminato i dati del ricorrente dallo spazio newsletters in cui erano stati inseriti;

CONSIDERATO che il resistente non ha, invece, fornito riscontro alla richiesta di conoscere gli estremi identificativi del responsabile del trattamento, il ricorso deve essere per questa parte accolto ed il resistente dovr, entro il 10 giugno 2005, comunicare al ricorrente gli estremi identificativi del responsabile eventualmente designato ai sensi dell'art. 29 del Codice e dare comunicazione, entro la medesima data, a questa Autorit dell'avvenuto adempimento;

VISTA la documentazione in atti;

RITENUTO congruo determinare, ai sensi dell'art. 150, comma 3, del Codice l'ammontare delle spese e dei diritti inerenti al ricorso nella misura forfettaria di euro 250, di cui euro 25,82 per diritti di segreteria, considerati gli adempimenti connessi, in particolare, alla presentazione del ricorso e ritenuto di porli a carico del titolare del trattamento nella misura di euro 50, previa compensazione della residua parte per giusti motivi legati al contenuto dei riscontri, sia pur incompleti, inviati dal resistente;

VISTI gli artt. 145 e s. del Codice in materia di protezione dei dati personali (d.lg. 30 giugno 2003, n. 196);

VISTE le osservazioni dell'Ufficio formulate dal segretario generale ai sensi dell'art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000;

RELATORE il prof. Giuseppe Santaniello;

TUTTO CI PREMESSO IL GARANTE:

a) accoglie il ricorso limitatamente alla richiesta di conoscere gli estremi identificativi del responsabile eventualmente designato ed ordina al resistente di corrispondere a tale richiesta, nei termini di cui in motivazione;

b) dichiara non luogo a provvedere sul ricorso in ordine ai restanti profili;

c) determina nella misura forfettaria di euro 250, l'ammontare delle spese e dei diritti del procedimento posti, nella misura di 50 euro, previa compensazione della residua parte per giusti motivi, a carico di Massimo Scial, il quale dovr liquidarli direttamente a favore del ricorrente.

Roma, 3 marzo 2005

Il presidente
Rodotà

Il relatore
Santaniello

Il segretario generale
Buttarelli