Garante per la protezione
    dei dati personali


Provvedimento del 3 marzo 2005

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

Nella riunione odierna, in presenza del prof. Stefano Rodot, presidente, del prof. Giuseppe Santaniello, vicepresidente, del prof. Gaetano Rasi e del dott. Mauro Paissan, componenti e del dott. Giovanni Buttarelli, segretario generale;

VISTO il ricorso pervenuto al Garante il 9 dicembre 2004, presentato dal Sig. Paolo Pasquini nei confronti di Ok Computer di XY, con il quale il ricorrente, nel contestare la ricezione di un messaggio di posta elettronica a contenuto promozionale (relativo ad una particolare offerta di supporti multimediali), chiedeva conferma dell'esistenza dei dati personali che lo riguardano e di ottenerne la comunicazione in forma intelligibile, di conoscere l'origine dei dati stessi, le finalit, le modalit e logica su cui si basa il trattamento, nonch gli estremi identificativi del titolare e del responsabile del trattamento eventualmente designato, e i soggetti o le categorie di soggetti ai quali i dati possono essere comunicati;

RILEVATO che con il ricorso il ricorrente si opposto, altres, al trattamento dei dati in questione a fini commerciali e promozionali, sollecitandone la cancellazione, ed ha chiesto di porre a carico del resistente le spese del procedimento;

VISTI gli ulteriori atti d'ufficio e, in particolare, la nota del 20 dicembre 2004 con la quale questa Autorit, ai sensi dell'art. 149, comma 2, del Codice in materia di protezione dei dati personali (d.lg. 30 giugno 2003, n. 196), ha invitato il titolare del trattamento a fornire riscontro alle richieste dell'interessato;

VISTA le nota inviata via fax il 10 gennaio 2005 con la quale il resistente ha riscontrato alcune richieste del ricorrente, confermando l'esistenza dei dati che lo riguardano, comunicando allo stesso i medesimi dati e la loro origine, nonch le finalit, le modalit e la logica su cui si basa il trattamento, attestando altres (con dichiarazione della cui veridicit l'autore risponde anche ai sensi dell'art. 168 del Codice: "Falsit nelle dichiarazioni e notificazioni al Garante") di non aver mai registrato i dati in questione "in archivio informatico e/o cartaceo di propriet della ditta";

VISTA la nota datata 13 gennaio 2005, con la quale il ricorrente ha, tra l'altro, contestato la completezza del riscontro ottenuto, con particolare riferimento alla richiesta di conoscere gli estremi identificativi del responsabile del trattamento eventualmente designato;

VISTA la nota del 18 gennaio 2005 con la quale questa Autorit ha prorogato il termine per la decisione sul ricorso;

RILEVATO, pertanto, che il ricorso deve essere accolto relativamente alla richiesta volta a conoscere gli estremi identificativi del/dei responsabile/i del trattamento, se designato/i ai sensi dell'art. 29 del Codice, istanza cui non stato fornito riscontro, e che va conseguentemente ordinato al resistente di riscontrare tale richiesta entro il 10 giugno 2005, dando comunicazione entro la stessa data a questa Autorit dell'avvenuto adempimento;

RITENUTO congruo determinare, ai sensi dell'art. 150, comma 3, del Codice l'ammontare delle spese e dei diritti inerenti al ricorso nella misura forfettaria di euro 250, di cui euro 25,82 per diritti di segreteria, considerati gli adempimenti connessi, in particolare, alla presentazione del ricorso e ritenuto di porli a carico del titolare del trattamento nella misura di euro 50, previa compensazione della residua parte per giusti motivi;

VISTI gli artt. 145 e s. del Codice in materia di protezione dei dati personali (d.lg. 30 giugno 2003, n. 196);

VISTE le osservazioni dell'Ufficio formulate dal segretario generale ai sensi dell'art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000;

RELATORE il dott. Mauro Paissan;

TUTTO CI PREMESSO IL GARANTE:

a) accoglie il ricorso per quanto attiene alla richiesta di conoscere gli estremi identificativi del responsabile del trattamento, se designato, ed ordina al titolare di fornire riscontro al ricorrente, nei termini di cui in motivazione;

b) dichiara non luogo a provvedere sul ricorso in ordine ai restanti profili;

c) determina nella misura forfettaria di euro 250 l'ammontare delle spese e dei diritti del procedimento posti, nella misura di 50 euro, previa compensazione della residua parte per giusti motivi, a carico della ditta Ok Computer di XY, la quale dovr liquidarli direttamente a favore del ricorrente.

Roma, 3 marzo 2005

Il presidente
Rodotà

Il relatore
Paissan

Il segretario generale
Buttarelli