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Garante per la protezione     dei dati personali Provvedimento del 28 febbraio 2005 IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI Nella riunione odierna, in presenza del prof. Stefano Rodot, presidente, del prof. Giuseppe Santaniello, vicepresidente, del prof. Gaetano Rasi e del dott. Mauro Paissan, componenti e del dott. Giovanni Buttarelli, segretario generale; VISTO il ricorso pervenuto al Garante il 1 dicembre 2004, presentato dal Sig. Andrea Giuseppe Spelta nei confronti di Fitness First Italia S.p.A., con il quale il ricorrente, nel contestare la richiesta, proveniente da una societ di gestione e recupero crediti –Intrum Justitia S.p.A.–, di un sollecitato pagamento omesso in favore della resistente, ha chiesto di avere conferma dell'esistenza nell'archivio della societ di dati personali che lo riguardano e di ottenerne la comunicazione in forma intelligibile, di conoscere l'origine dei dati stessi, finalit, modalit e logica su cui si basa il trattamento, gli estremi identificativi del titolare e del responsabile del trattamento stesso, se designato oltre i soggetti o le categorie di soggetti ai quali i dati possono essere comunicati o che possono venirne a conoscenza in qualit di responsabili o incaricati del trattamento; RILEVATO che il ricorrente si opposto, altres, al trattamento dei dati in questione a fini commerciali e promozionali ed ha chiesto la cancellazione dei medesimi dati dall'archivio sia della resistente sia della societ incaricata del recupero del credito, ed ha chiesto, infine, di porre a carico della resistente le spese del procedimento; VISTI gli ulteriori atti d'ufficio e, in particolare, la nota del 15 dicembre 2004 con la quale questa Autorit, ai sensi dell'art. 149, comma 2, del Codice in materia di protezione dei dati personali (d.lg. 30 giugno 2003, n. 196), ha invitato il titolare del trattamento a fornire riscontro alle richieste dell'interessato; VISTA la nota pervenuta il 17 gennaio 2005 con la quale la resistente ha trasmesso la lettera precedentemente inviata al ricorrente con la quale, nel riscontrarne parzialmente le richieste, ha dichiarato di aver cancellato alcuni dati relativi al ricorrente, che peraltro non ha indicato analiticamente, ha assicurato (con dichiarazione della cui veridicit l'autore risponde anche ai sensi dell'art. 168 del Codice: "Falsit nelle dichiarazioni e notificazioni al Garante") che i dati medesimi non saranno pi utilizzati per finalit commerciali, ed ha precisato l'origine di detti dati, le finalit e modalit del trattamento, effettuato con strumenti elettronici, nonch gli estremi identificativi del responsabile e degli incaricati del trattamento medesimo; VISTA la nota con la quale il ricorrente ha contestato la completezza della risposta fornita dal titolare, con particolare riferimento alla specifica indicazione di tutti i dati in possesso della resistente, la quale, peraltro, non ha fornito ulteriori chiarimenti, nonostante la proroga del termine per la decisione sul ricorso disposta ai sensi dell'art. 149, comma 7, del Codice; CONSIDERATO che il titolare ha fornito solo le tipologie dei dati asseritamente detenuti, senza indicarne il dettaglio, e che, a fronte delle specifiche contestazioni del ricorrente e degli elementi emergenti dalla documentazione in atti (modulo di iscrizione, tessera di accesso al club), non ha chiarito l'eventuale detenzione di altre informazioni riguardanti l'interessato; RITENUTO, quindi, che va ordinato al titolare del trattamento di comunicare al ricorrente entro il 31 maggio 2005, in modo inequivoco, se detiene tuttora altri dati personali che lo riguardano e, in caso positivo, di fornirgliene il dettaglio specificandone l'origine, dando altres comunicazione, entro la stessa data, a questa Autorit dell'avvenuto adempimento; RITENUTO che devono essere, altres, accolte le richieste, che non hanno ottenuto riscontro, volte a conoscere la logica del trattamento e i soggetti o le categorie di soggetti ai quali i dati possono essere comunicati, e che va conseguentemente ordinato alla resistente di riscontrare tali richieste entro il 31 maggio 2005, dando comunicazione entro la stessa data a questa Autorit dell'avvenuto adempimento; RILEVATO che deve essere invece dichiarato non luogo a provvedere sul ricorso relativamente alle richieste di comunicazione dei dati di cui sono gi state fornite le tipologie –che la resistente ha dichiarato di avere cancellato– e volte a conoscere la loro origine, le finalit e modalit del trattamento e gli estremi identificativi del responsabile e degli incaricati del trattamento medesimo, nonch in ordine all'opposizione al trattamento; RITENUTO, infine, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile relativamente alle richieste di cancellazione dei dati dagli archivi della resistente e della menzionata societ di gestione e recupero crediti, trattandosi di richieste non contenute nell'interpello preventivo inoltrato al titolare del trattamento ai sensi degli artt. 7 e 8 del Codice, e formulate solo nel ricorso presentato a questa Autorit (artt. 146, comma 1, e 148, comma 1, lett. b), del Codice); RITENUTO congruo determinare, ai sensi dell'art. 150, comma 3, del Codice l'ammontare delle spese e dei diritti inerenti al ricorso nella misura forfettaria di euro 250, di cui euro 25,82 per diritti di segreteria, considerati gli adempimenti connessi, in particolare, alla presentazione del ricorso e ritenuto di porli a carico del titolare del trattamento nella misura di euro 150, previa compensazione della residua parte per giusti motivi; VISTI gli artt. 145 e s. del Codice in materia di protezione dei dati personali (d.lg. 30 giugno 2003, n. 196); VISTE le osservazioni dell'Ufficio formulate dal segretario generale ai sensi dell'art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000; RELATORE prof. Giuseppe Santaniello; TUTTO CI PREMESSO IL GARANTE: a) ordina al titolare del trattamento di comunicare al ricorrente se detiene altri dati che lo riguardano e, in caso positivo, di metterli a disposizione dell'interessato in modo intelligibile specificandone l'origine, nei termini di cui in motivazione; b) dichiara fondato il ricorso in ordine alle richieste volte a conoscere la logica del trattamento e i soggetti o le categorie di soggetti ai quali i dati possono essere comunicati, ed ordina al titolare di fornirvi riscontro, nei termini di cui in motivazione; c) dichiara non luogo a provvedere sul ricorso relativamente alle richieste di comunicazione dei dati di cui sono gi state fornite le tipologie e della loro origine, alle richieste volte a conoscere le finalit e modalit del trattamento e gli estremi identificativi del responsabile e degli incaricati del trattamento, nonch in ordine all'opposizione al trattamento medesimo; d) dichiara inammissibile il ricorso in ordine ai restanti profili; e) determina nella misura forfettaria di euro 250 l'ammontare delle spese e dei diritti del procedimento posti, nella misura di 150 euro, previa compensazione della residua parte per giusti motivi, a carico di Fitness First Italia S.p.A., la quale dovr liquidarli direttamente a favore del ricorrente. Roma, 28 febbraio 2005 Il presidente Il relatore Il segretario generale |