Garante per la protezione
    dei dati personali


Provvedimento del 28 febbraio 2005

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

Nella riunione odierna, in presenza del prof. Stefano Rodotˆ, presidente, del prof. Giuseppe Santaniello, vicepresidente, del prof. Gaetano Rasi e del dott. Mauro Paissan, componenti e del dott. Giovanni Buttarelli, segretario generale;

VISTO il ricorso pervenuto al Garante il 17 gennaio 2004, presentato dalla Sig.a Maria Borgatti, rappresentata e difesa dall'avv. Saverio Siniscalchi e dal dott. Filippo Mascolo nei confronti di Crif S.p.A., con il quale la ricorrente ha chiesto la conferma dell'esistenza dei dati personali che la riguardano e la loro comunicazione in forma intelligibile, nonchŽ di conoscere l'origine degli stessi, chiedendo altres“ di porre a carico del titolare del trattamento le spese del procedimento;

VISTI gli ulteriori atti d'ufficio e, in particolare, la nota del 21 gennaio 2005, con la quale questa Autoritˆ, ai sensi dell'art. 149, comma 2, del Codice in materia di protezione dei dati personali (d.lg. 30 giugno 2003, n. 196), ha invitato la resistente a fornire riscontro alle richieste dell'interessata;

VISTA la nota inviata il 21 febbraio 2005, con la quale Crif S.p.A. ha inviato alla ricorrente un report contenente l'unica posizione alla stessa relativa, fornendo altres“ l'indicazione in ordine dell'origine dei dati.

CONSIDERATO che la resistente ha fornito adeguato riscontro alle richieste formulate dalla ricorrente e che va quindi dichiarato non luogo a provvedere sul ricorso ai sensi dell'art. 149, comma 2, del Codice.

RILEVATO, tuttavia, che la posizione in questione fa riferimento ad un finanziamento estinto il 5 febbraio 2002 senza alcuna segnalazione di insolvenza e che, ai sensi dell'art. 6, comma 6, e 13, comma 4, del codice di deontologia e di buona condotta per i sistemi informativi gestiti da soggetti privati in tema di crediti al consumo, affidabilitˆ e puntualitˆ nei pagamenti, le informazioni di tipo positivo possono essere conservate per 36 mesi dalla data di cessazione del rapporto;

RITENUTO, quindi, che, quale misura necessaria a tutela dei diritti dell'interessato, ai sensi dell'art. 150, comma 2, del Codice, va ordinato a Crif S.p.A. di cancellare dalle proprie banche dati le informazioni relative al finanziamento in questione, entro il 31 maggio 2005, dando conferma anche a questa Autoritˆ dell'avvenuto adempimento, entro il medesimo termine;

RITENUTO congruo determinare, ai sensi dell'art. 150, comma 3, del Codice l'ammontare delle spese e dei diritti inerenti al ricorso nella misura forfettaria di euro 250, di cui euro 25,82 per diritti di segreteria, considerati gli adempimenti connessi, in particolare, alla presentazione del ricorso e ritenuto di porli a carico del titolare del trattamento nella misura di euro 100, previa compensazione della residua parte per giusti motivi;

VISTA la documentazione in atti;

VISTI gli artt. 145 e s. del Codice in materia di protezione dei dati personali (d.lg. 30 giugno 2003, n. 196);

VISTE le osservazioni dell'Ufficio formulate dal segretario generale ai sensi dell'art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000;

RELATORE il prof. Gaetano Rasi;

TUTTO CIñ PREMESSO IL GARANTE:

a) dichiara non luogo a provvedere sul ricorso in ordine alle richieste della ricorrente volte a conoscere i dati personali che la riguardano e la loro origine;

b) quale misura necessaria a tutela dei diritti dell'interessato, ordina a Crif S.p.A. di cancellare i dati in questione delle banche dati accessibili ai terzi, nei termini di cui in motivazione;

c) determina nella misura forfettaria di euro 250 l'ammontare delle spese e dei diritti del procedimento posti, nella misura di 100 euro, previa compensazione della residua parte per giusti motivi, a carico di Crif S.p.A., la quale dovrˆ liquidarli direttamente a favore della ricorrente.

Roma, 28 febbraio 2005

Il presidente
Rodotà

Il relatore
Rasi

Il segretario generale
Buttarelli