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Garante per la protezione     dei dati personali Provvedimento del 17 febbraio 2005 IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI NELLA riunione odierna, in presenza del prof. Stefano Rodot, presidente, del prof. Giuseppe Santaniello, vicepresidente, del prof. Gaetano Rasi e del dott. Mauro Paissan, componenti e del dott. Giovanni Buttarelli, segretario generale; VISTO il ricorso pervenuto al Garante il 29 novembre 2004, presentato dal Sig. Luigi Zuccherino nei confronti di American Express Services Europe Limited, con il quale il ricorrente, nel contestare la ricezione (unitamente all'estratto conto relativo alla carta di credito di cui titolare) di corrispondenza pubblicitaria non richiesta da parte della predetta societ (nella specie, delle locandine pubblicitarie "A-stile" e "Welcome"), chiedeva conferma dell'esistenza di dati personali che lo riguardano e di ottenerne la comunicazione in forma intelligibile, di conoscere l'origine dei dati stessi, la logica e le finalit su cui si basa il trattamento, oltre agli estremi identificativi del responsabile eventualmente designato, opponendosi al trattamento dei dati in questione a fini commerciali e pubblicitari e sollecitandone la cancellazione, nonch chiedendo di porre a carico della resistente le spese sostenute per il procedimento; VISTI gli ulteriori atti d'ufficio e, in particolare, la nota del 1 dicembre 2004 con la quale questa Autorit, ai sensi dell'art. 149, comma 2, del Codice in materia di protezione dei dati personali (d.lg. 30 giugno 2003, n. 196), ha invitato il titolare del trattamento a fornire riscontro alle richieste dell'interessato; VISTA la nota inviata via fax il 9 dicembre 2004, con la quale il titolare del trattamento ha comunicato i dati personali del ricorrente detenuti dalla societ e la loro origine, nonch la logica e le finalit su cui si basa il trattamento e gli estremi identificativi del responsabile designato, dichiarando tuttavia di non essere in grado di escludere per il futuro "l'invio di materiali informativi e/o materiali promozionali inseriti direttamente nell'estratto conto carta () peraltro diretti indistintamente a tutti i clienti ()"; VISTA la nota inviata via fax il 3 gennaio 2005, con la quale il ricorrente ha, tra l'altro, dichiarato di aver nuovamente ricevuto da parte della societ resistente materiale pubblicitario; VISTA la nota inviata via fax il 7 febbraio 2005, successivamente alla proroga del termine per la decisione sul ricorso disposta ai sensi dell'art. 149, comma 7, del Codice, con la quale la societ resistente, nel sostenere che il contestato ulteriore invio di materiale pubblicitario sarebbe stato causato da "disguido tecnico", ha precisato che si tratterebbe, nel caso di specie, di una "sollecitazione a scopo benefico" (volta a promuovere donazioni in favore dell'associazione benefica "Save the Children"), piuttosto che di una comunicazione pubblicitaria; rilevato che con la predetta nota, la societ resistente ha sostenuto, altres, di essersi attivata per predisporre "ogni necessario accorgimento al fine di evitare () in futuro disguidi tecnici di questo tipo", pur ribadendo quanto gi espresso in ordine all'inserimento di materiale pubblicitario direttamente negli estratti conto relativi alla carta di credito; CONSIDERATO che, alla luce delle predette comunicazioni, la societ resistente non ha fornito adeguato riscontro all'opposizione al trattamento dei dati del ricorrente a fini commerciali e pubblicitari e che va pertanto ordinato ad American Express Services Europe Limited di astenersi dall'ulteriore utilizzo dei dati stessi per le contestate finalit adottando, entro novanta giorni dalla ricezione del presente provvedimento, ogni idonea misura al fine di evitare il futuro invio al ricorrente di materiale pubblicitario non sollecitato anche attraverso l'inserimento di messaggi negli estratti conto relativi alla carta di credito, dando conferma anche a questa Autorit dell'avvenuto adempimento entro la stessa data; RITENUTO, invece, che la resistente ha fornito un sufficiente riscontro alle restanti richieste formulate dal ricorrente e che va quindi dichiarato in merito non luogo a provvedere sul ricorso ai sensi dell'art. 149, comma 2, del Codice in ordine a tali richieste; VISTA la documentazione in atti; RITENUTO congruo determinare, ai sensi dell'art. 150, comma 3, del Codice l'ammontare delle spese e dei diritti inerenti al ricorso nella misura forfettaria di euro 250, di cui euro 25,82 per diritti di segreteria, considerati gli adempimenti connessi, in particolare, alla presentazione del ricorso e ritenuto di porli a carico del titolare del trattamento nella misura di euro 100, previa compensazione della residua parte per giusti motivi legati al contenuto dei riscontri, sia pur incompleti, inviati dal resistente; VISTI gli artt. 145 e s. del Codice in materia di protezione dei dati personali (d.lg. 30 giugno 2003, n. 196); VISTE le osservazioni dell'Ufficio formulate dal segretario generale ai sensi dell'art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000; RELATORE il prof. Giuseppe Santaniello; TUTTO CI PREMESSO IL GARANTE: a) accoglie il ricorso limitatamente all'opposizione al trattamento dei dati personali del ricorrente a fini commerciali e pubblicitari ed ordina alla resistente di astenersi dall'ulteriore utilizzo dei dati stessi per le contestate finalit nei termini di cui in motivazione; b) dichiara non luogo a provvedere sul ricorso in ordine ai restanti profili; c) determina nella misura forfettaria di euro 250, l'ammontare delle spese e dei diritti del procedimento posti, nella misura di 100 euro, previa compensazione della residua parte per giusti motivi, a carico di American Express Services Europe Limited, la quale dovr liquidarli direttamente a favore del ricorrente. Roma, 17 febbraio 2005 Il presidente Il relatore Il segretario generale |