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Garante per la protezione     dei dati personali Provvedimento del 17 febbraio 2005 IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI Nella riunione odierna, in presenza del prof. Stefano Rodotˆ, presidente, del prof. Giuseppe Santaniello, vicepresidente, del prof. Gaetano Rasi e del dott. Mauro Paissan, componenti e del dott. Giovanni Buttarelli, segretario generale; VISTO il ricorso pervenuto al Garante il 28 dicembre 2004, presentato dal Sig. Clementi Giuseppe nei confronti di Agos Itafinco S.p.A., Teleservice S.r.l. e Crif S.p.A., con il quale il ricorrente, che si era visto rifiutare una richiesta di finanziamento da parte di Agos Itafinco S.p.A., chiedeva conferma dell'esistenza dei dati personali che lo riguardano, di ottenerne comunicazione in forma intelligibile; RILEVATO che, con il predetto ricorso, il ricorrente sollecitava altres“ l'immediata cancellazione dei dati, e chiedeva di porre a carico della resistente le spese del procedimento; VISTI gli ulteriori atti d'ufficio e, in particolare, la nota del 11 gennaio 2005, con la quale questa Autoritˆ, ai sensi dell'art. 149, comma 2, del Codice in materia di protezione dei dati personali (d.lg. 30 giugno 2003, n. 196), ha invitato i titolari del trattamento a fornire riscontro alle richieste dell'interessato; VISTE le note datate 31 gennaio 2005, con le quali Teleservice S.r.l. e Crif S.p.A. hanno entrambe dichiarato di non detenere attualmente i dati personali del ricorrente, assumendo, al riguardo, le responsabilitˆ di legge ai sensi dell'art. 168 del d.lg. n. 196/2003 ("Falsitˆ nelle dichiarazioni e notificazioni al Garante"); VISTA la nota datata 27 gennaio 2005, con la quale Agos Itafinco S.p.A. ha fornito adeguato riscontro alle richieste del ricorrente, ad eccezione di quella volta ad ottenere la comunicazione in forma intelligibile dei dati trattati, in quanto le informazioni, anzichŽ essere indicate in modo compiuto e analitico, hanno formato oggetto di una mera elencazione concernente le sole tipologie d'appartenenza; RITENUTA, per questi motivi, la necessitˆ di accogliere il ricorso nei confronti della sola Agos Itafinco S.p.A. ed unicamente in relazione a detta domanda, e di dichiarare, invece, non luogo a provvedere in relazione alle restanti richieste, adeguatamente riscontrate da tutte le resistenti; RILEVATO, pertanto, che Agos Itafinco S.p.A. dovrˆ comunicare in forma compiuta e analitica al Sig. Clementi Giuseppe, entro il 15 aprile 2005, i dati personali che lo riguardano, dando conferma a questa Autoritˆ, nel medesimo termine, dell'avvenuto adempimento; VISTA la documentazione in atti; RITENUTO congruo determinare, ai sensi dell'art. 150, comma 3, del Codice l'ammontare delle spese e dei diritti inerenti al ricorso nella misura forfettaria di euro 250, di cui euro 25,82 per diritti di segreteria, considerati gli adempimenti connessi, in particolare, alla presentazione del ricorso e ritenuto di porli a carico della Agos Itafinco S.p.A. nella misura di euro 50, previa compensazione della residua parte per giusti motivi; VISTI gli artt. 145 e s. del Codice in materia di protezione dei dati personali (d.lg. 30 giugno 2003, n. 196); VISTE le osservazioni dell'Ufficio formulate dal segretario generale ai sensi dell'art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000; RELATORE il prof. Gaetano Rasi; TUTTO CIñ PREMESSO IL GARANTE: a) accoglie parzialmente il ricorso nei confronti di Agos Itafinco S.p.A. ed ordina alla stessa di comunicare in forma compiuta e analitica al ricorrente i dati personali che lo riguardano, nei termini di cui in motivazione; b) dichiara non luogo a provvedere sul ricorso in relazione alle restanti domande; c) determina nella misura forfettaria di euro 250, l'ammontare delle spese e dei diritti del procedimento posti, nella misura di 50 euro, previa compensazione della residua parte per giusti motivi, a carico di Agos Itafinco S.p.A., la quale dovrˆ liquidarli direttamente a favore del ricorrente. Roma, 17 febbraio 2005 Il presidente Il relatore Il segretario generale |