Garante per la protezione
    dei dati personali


Provvedimento del 17 febbraio 2005

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

Nella riunione odierna, in presenza del prof. Stefano Rodotˆ, presidente, del prof. Giuseppe Santaniello, vicepresidente, del prof. Gaetano Rasi e del dott. Mauro Paissan, componenti e del dott. Giovanni Buttarelli, segretario generale;

VISTO il ricorso pervenuto al Garante il 23 dicembre 2004, presentato dal Sig. Antonio Bellini, rappresentato e difeso dall'avv. Alessandra Di Cesare presso il cui studio ha eletto domicilio, nei confronti di Findomestic Banca S.p.A., con il quale il ricorrente chiedeva la cancellazione dei dati che lo riguardano (relativi ad un contratto di finanziamento per l'acquisto di elettrodomestici regolarmente estinto dal 1997) dalla banca dati del CTC-Consorzio per la tutela del credito a cui erano stati comunicati e da quella della societˆ resistente, nonchŽ di porre a carico di quest'ultima le spese del procedimento;

VISTI gli ulteriori atti d'ufficio e, in particolare, la nota del 29 dicembre 2004 con la quale questa Autoritˆ, ai sensi dell'art. 149, comma 2, del Codice in materia di protezione dei dati personali (d.lg. 30 giugno 2003, n. 196), ha invitato il titolare del trattamento a fornire riscontro alle richieste dell'interessato;

VISTA la nota con la quale la societˆ resistente ha riscontrato le richieste del ricorrente, sostenendo di aver "giˆ provveduto, in tempi recenti, alla cancellazione" dei dati personali del ricorrente dalla banca dati del citato consorzio e di non poter, invece, cancellare i medesimi dati dagli archivi interni della societˆ dovendo osservare quanto disposto, in ordine ai tempi di conservazione, dal codice civile e dalle disposizioni impartite dalla Banca d'Italia (nota inviata via fax il 4 febbraio 2005);

RITENUTA, per questi motivi, la necessitˆ di dichiarare non luogo a provvedere in ordine alla richiesta, rivolta alla resistente, di attivarsi per ottenere la cancellazione dei dati dell'interessato dalla banca dati di CTC;

RITENUTA, invece, la necessitˆ di dichiarare infondata la richiesta di cancellazione dei dati dell'interessato dall'archivio di Findomestic Banca S.p.A., risultando tuttora lecita la loro conservazione nel rispetto delle disposizioni di legge e di regolamento concernenti la conservazione dei dati personali negli archivi degli istituti di credito;

VISTA la documentazione in atti;

RITENUTO congruo determinare, ai sensi dell'art. 150, comma 3, del Codice l'ammontare delle spese e dei diritti inerenti al ricorso nella misura forfettaria di euro 250, di cui euro 25,82 per diritti di segreteria, considerati gli adempimenti connessi, in particolare, alla presentazione del ricorso e ritenuto di porli a carico del titolare del trattamento nella misura di euro 100, previa compensazione della residua parte per giusti motivi;

VISTI gli artt. 145 e s. del Codice in materia di protezione dei dati personali (d.lg. 30 giugno 2003, n. 196);

VISTE le osservazioni dell'Ufficio formulate dal segretario generale ai sensi dell'art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000;

RELATORE il prof. Giuseppe Santaniello;

TUTTO CIñ PREMESSO IL GARANTE:

a) dichiara infondato il ricorso in ordine alla richiesta di cancellazione dei dati dell'interessato dalla banca dati di Findomestic Banca S.p.A.;

b) dichiara non luogo a provvedere sul ricorso in ordine al restante profilo;

c) determina nella misura forfettaria di euro 250, l'ammontare delle spese e dei diritti del procedimento posti, nella misura di 100 euro, previa compensazione della residua parte per giusti motivi, a carico di Findomestic Banca S.p.A, la quale dovrˆ liquidarli direttamente a favore del ricorrente.

Roma, 17 febbraio 2005

Il presidente
Rodotà

Il relatore
Santaniello

Il segretario generale
Buttarelli